La legge Rosato, dal nome del suo relatore Ettore Rosato, ufficialmente legge 3 novembre 2017, n. 165 e comunemente nota come Rosatellum bis o semplicemente Rosatellum, è una legge elettorale della Repubblica Italiana che disciplina l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

È stata approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017 e sostituisce la precedente legge elettorale italiana del 2015, nota come Italicum (valida solo per la Camera dei deputati) e la previgente legge Calderoli, soprannominata Porcellum (in vigore per il Senato della Repubblica e non abrogata dallItalicum), ambedue soggette a pronunce di parziale incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Ha visto la sua prima applicazione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Con il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, i previgenti collegi elettorali sono stati aboliti e sostituiti da nuovi.

Storia Una precedente proposta di legge, sempre ideata dal parlamentare Ettore Rosato, si strutturava in modo quasi del tutto identico al modello poi approvato, se non per la differente proporzione tra la quota maggioritaria e quella proporzionale e per una diversa soglia di sbarramento.Il primo Rosatellum infatti prevedeva la suddivisione dei seggi per il 50% assegnati tramite collegi uninominali e per il restante 50% con metodo proporzionale con sbarramento al 5%.

La proposta, portata avanti congiuntamente da Partito Democratico e Lega Nord, si rifaceva direttamente al Mattarellum (anch'esso supportato dagli stessi due partiti come prima ipotesi di riforma del sistema elettorale a inizio 2017) ma fu poi abbandonata perché priva di un sostegno parlamentare sufficiente per approvarla, dato che Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Alternativa Popolare la ritenevano eccessivamente sbilanciata verso il sistema maggioritario.

La legge venne infine approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017 con il voto favorevole di Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord, Alternativa Popolare, Alleanza Liberalpopolare-Autonomie e altre formazioni minori. Le stesse forze parlamentari avevano approvato il provvedimento alla Camera, in prima lettura, il precedente 18 ottobre. Viene promulgata il successivo 3 novembre 2017. Sul provvedimento il governo del Primo Ministro Gentiloni impose alle camere il voto di fiducia, assecondando una richiesta della segreteria del Partito Democratico.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto il numero dei parlamentari, con il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, i previgenti collegi elettorali sono stati sostituiti da nuovi, per adeguarli al numero dei parlamentari da eleggere, mentre le circoscrizioni sono rimaste invariate.

Caratteristiche principali Formula elettorale L'impianto della legge, identico a meno di dettagli alla Camera e al Senato, si configura come un sistema elettorale misto. a separazione completa.Un sistema elettorale si definisce misto se una parte dei seggi è attribuita con sistema proporzionale e una parte con sistema maggioritario. Nell'ambito dei sistemi misti, si definiscono a separazione completa quelli privi di sistemi di compensazione tra le due modalità di attribuzione dei seggi.

Per entrambe le camere: il 37% dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco; il 61% dei seggi (rispettivamente 245 e 122) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di liste bloccate di candidati; il 2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale su 4 circoscrizioni che prevede il voto di preferenza.

Coalizioni e soglie di sbarramento La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma e dichiari un proprio capo politico nonché, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l'esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale..

Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali:. 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole, sia alla Camera che al SenatoNonostante i seggi al Senato vengano attribuiti su base regionale, le soglie di sbarramento sono comunque a livello nazionale, ad eccezione della soglia del 20% a livello regionale per il Senato. Vedi: ; 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole; 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze; 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste.

Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l'elezione di due candidati nei collegi uninominali.

Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste.

Suddivisione del territorio

La legge stabilisce una nuova suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni: 20 per il Senato della Repubblica (coincidenti con le regioni come nelle precedenti leggi elettorali) e 28 per la Camera dei deputati (una in più in Lombardia rispetto alla legge elettorale precedente).. Restano invece invariate le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari (successiva a referendum costituzionale), con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, i previgenti collegi elettorali sono stati aboliti e rimpiazzati da nuovi; le circoscrizioni sono invece rimaste invariate.

Circoscrizioni Queste le 28 circoscrizioni della Camera e le 20 del Senato:

Camera dei deputati

Piemonte 1 (Torino); Piemonte 2 (Cuneo, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola); Lombardia 1 (Milano e Monza); Lombardia 2 (Como, Sondrio, Varese e Lecco); Lombardia 3 (Bergamo, Brescia); Lombardia 4 (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova); Trentino-Alto Adige/Südtirol; Veneto 1 (Venezia, Treviso e Belluno); Veneto 2 (Padova, Verona, Vicenza e Rovigo); Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio 1 (Roma); Lazio 2 (Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti); Abruzzo; Molise; Campania 1 (Napoli); Campania 2 (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno); Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia 1 (Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani); Sicilia 2 (Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa); Sardegna; Valle d'Aosta: Estero (a sua volta suddivisa nelle ripartizioni Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Senato della Repubblica

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige/Südtirol; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna; Estero (a sua volta suddivisa nelle ripartizioni Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Collegi

Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali.: per il Senato della Repubblica sono previsti, ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale: 74 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e in Molise e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige). I 26 restanti collegi sono plurinominali e vengono costituiti mediante aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da esprimere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. per la Camera dei deputati sono previsti – ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale: 147 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta, 2 in Molise e 6 in Trentino Alto-Adige). I 49 restanti collegi sono plurinominali e sono costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

La determinazione dei collegi, uninominali e plurinominali è oggetto di delega legislativa da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge secondo alcuni criteri fissi: popolazione omogenea (lo scostamento non può superare il 20%), omogeneità del tessuto economico e sociale di riferimento, tendenziale mantenimento dell'unità comunale (salvo le grandi città), infine in alcune circoscrizioni (ossia Umbria, Molise e Basilicata) è costituito un unico collegio plurinominale, comprensivo di tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione.. Il Trentino Alto-Adige dispone, solamente per la Camera, di un solo collegio plurinominale coincidente con il territorio della regione. La Valle d'Aosta non dispone di collegi plurinominali. Il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti in materia elettorale; il termine per il parere parlamentare da parte delle commissioni competenti per materia è di 15 giorni (dalla data di trasmissione da parte del Governo).

Liste corte bloccate I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (così alla Camera come al Senato) come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale..

I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche).