Le giunte di castello sono gli organi che reggono i castelli di San Marino. Svolgono le funzioni dei consigli comunali in Italia.
Le giunte sono state istituite con la legge 17 novembre 1945, n. 66 come "giunte ausiliarie"; con la legge 25 ottobre 1973, n. 36 hanno ricevuto l'attuale denominazione e dalla legge 30 novembre 1979, n. 75 sono elettive.
Esse sono elette dai residenti per cinque anni e sono composte da nove membri per i castelli con più di duemila abitanti e sette per quelli con popolazione inferiore ai duemila abitanti (art. 3 legge 24 febbraio 1994), dura in carica 5 anni.
Dal 17 settembre 2020 possono votare le giunte di castello anche gli stranieri residenti a San Marino da almeno dieci anni.
Funzioni Le giunte hanno scopi deliberativi, consultivi, promozionali, di controllo e di gestione dei servizi locali per l'ambito del territorio e della popolazione del castello. Inoltre:
Svolgono la funzione di rilasciare il nulla osta preventivo sulla concessione o il trasferimento di licenze commerciali e artigianali da esercitare nel castello; Promuovono e coordinano iniziative culturali e di solidarietà sociale; Possono intervenire in materia di tutela ambientale; Possono promuovere i referendum ed esprimere pareri sul bilancio dello Stato; Possono stabilire rapporti diretti con enti e amministrazioni di altri Stati (col nulla osta delle Segreterie di Stato per gli affari esteri e per i rapporti con le giunte).
Sono presiedute e rappresentate dal capitano di castello, che, oltre convocare la giunta, dà esecuzione alle deliberazioni adottate, celebra i matrimoni civili, partecipa con diritto di voto alla commissione urbanistica.
Giunte di castello La Legge 158/2020 ha ridotto i componenti delle Giunte di Castello:
Acquaviva: 6 membri Borgo Maggiore: 8 membri Chiesanuova: 6 membri Domagnano: 8 membri Faetano: 6 membri Fiorentino: 8 membri Città di San Marino: 8 membri Montegiardino: 6 membri Serravalle: 8 membri Numero componenti Legge 75/1979: 15 membri peri Castelli con popolazione fino a 2.000 abitanti, 21 membri per i Castelli con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti. Legge 112/1988: 11 membri per i Castelli con popolazione fino a 2.000 abitanti, 17 membri per i Castelli con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti. Legge 22/1994: 7 membri per i Castelli con popolazione fino a 2.000 abitanti, 9 membri per i Castelli con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti. Legge 158/2020: 6 membri per i Castelli con popolazione inferiore a 2.500 abitanti, 8 membri per i Castelli con popolazione pari o superiore a 2.500 abitanti.
Note
Voci correlate Castelli di San Marino Capitano di castello Consulta delle Giunte di castello
Collegamenti esterni
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