I giudizi de capite civis, nell'Antica Roma, sono quei procedimenti giurisdizionali in cui è in gioco la vita dell'accusato. Nel corso dell'esperienza giuridica romana tali giudizi hanno conosciuto un particolare sviluppo normativo in fase repubblicana, in particolare nell'ambito della legislazione in materia de provocatione, che consentì al cittadino romano, destinatario di un provvedimento sanzionatorio di natura capitale da parte di un magistrato, di chiedere il giudizio popolare tramite lo strumento della provocatio ad populum, e in quella decemvirale che introdusse la norma de capite civis nisi per maximum comitatum, comportante l'attribuzione esclusiva della giurisdizione capitale ai comizi centuriati, il conseguente divieto di giudicare de capite civis iniussu populi (di condannare a morte senza un giudizio popolare), e il divieto di interfici indemnatum quemcumque homine (di mettere a morte un cittadino che non sia stato condannato a seguito di regolare giudizio popolare). I giudizi capitali in fase monarchica
Gli indizi di un progressivo coinvolgimento del popolo nell'ambito della giurisdizione capitale Da principio è probabile che il re si sia occupato anche dei giudizi capitali senza alcun ricorso alla partecipazione popolare nel processo giurisdizionale.
Gli indizi che suggeriscono una graduale tendenza a tenere tale tipologia di giudizi quanto meno in contione (cioè dinanzi ad un'adunanza informale del popolo) già in età monarchica sono però molteplici.
In particolare LivioTito Livio, Storia di Roma, I.49.4 racconta come "tirannico" il comportamento di Tarquinio il Superbo che conduceva in solitaria, senza il coinvolgimento di consiglieri, i giudizi capitali, lasciando intendere che normalmente tali giudizi venissero condotti, quanto meno, con la partecipazione di consiglieri; DionigiDionigi di Alicarnasso, Antichità romane, II.14.1 nel descrivere le istituzioni della monarchia romana fa riferimento alla convocazione dell'assemblea popolare per l'amministrazione della giustizia; VarroneMarco Terenzio Varrone, De lingua latina, VI.31 riporta che nell'antico calendario erano presenti dei giorni in cui il re convocava l'assemblea a scopo giurisdizionale; tali indicazioni delle fonti troverebbero tra l'altro riscontro nel dato archeologico della pavimentazione pre-repubblicana ai piedi dell'arce capitolinaDi questo avviso A. Petrucci, Corso di Diritto pubblico romano, Torino, Giappichelli, 2017, p. 273 e B. Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica Roma, Milano, Giuffrè, 1998, p.25..
Inoltre varie fontiUlpiano, De officio quaestoris, D.1.13.1 pr.Tacito, Annales, XI.22.4Sesto Pompeo Festo, De verborum significatu, s.v. parricidi quaestores, consultabile in ed. Wallace Martin Lindsay, De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, Leipzig, Teubner, 1913, p. 247.Marto Terenzio Varrone, De lingua latina, V.14.81Cassio Dione, riportato da Giovanni Zonara, Epitome historiarum, VII.13 affermano che i quaestores parricidii fossero stati introdotti già in fase monarchica. L'attività inquisitoria svolta da tali figure ausiliarie del re probabilmenteLo ritiene probabile B. Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica Roma, Milano, Giuffrè, 1998, p. 16, 27 e 40. era svolta in contione, posto che a seguito della verifica della insussistenza del dolo, qualora l'accusato fosse quindi riconosciuto colpevole di omicidio non volontario, era previstoCome riportato da Servio Mario Onorato, Commentari in Vergilii Bucolica, IV.43 che egli offrisse in sacrificio un ariete alla famiglia della vittima dinanzi al popolo riunito. Tenendo conto che i giudizi per parricidium, nel caso in cui fosse verificato il dolo, conducevano invece alla pena capitaleCome previsto dalla Lex regia in materia introdotta da Numa Pompilio, secondo quanto riportato da Sesto Pompeo Festo, De verborum significatu, s.v. parricidi quaestores, consultabile in ed. Wallace Martin Lindsay, De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, Leipzig, Teubner, 1913, p. 247., è possibile considerarli dei giudizi de capite civis che prevedevano per la prima volta una qualche forma di partecipazione popolare.
Va poi detto che, stando a varie fonti di età tardo-repubblicanaMarco Tullio Cicerone, De re publica, II.54 e Tusculanae disputationes, IV.1.1Seneca il giovane, Epistulae morales ad Lucilium, 108.31, già in fase monarchica potrebbe essersi affermato l'uso di una primordiale provocatio ad populum facoltativa, anche se nelle forme di una graziosa concessioneQuesta è la communis opinio in dottrina; si tratta di una ricostruzione ormai molto risalente, ma che ha continuato ad essere ampiamente maggioritaria, se non quasi unanime; si vedano per tutti T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, III.1, rist., Graz, 1952, p. 351; J. L. Strachan Davidson Problems of the Roman Criminal Law, I, rist., Amsterdam, 1969, p. 144, nt. 1; C. Venturini, Sanzione di crimini e principio di colpevolezza nell'assetto decemvirale: alcuni rilievi, in F. Procchi - C. Terreni (a cura di), Scritti di diritto penale romano, I, Padova, CEDAM, 2016, p. 57; B. Santalucia, Osservazioni sulla repressione criminale romana in età regia, in Le délit religieux dans la cité antique, Actes de la table ronde de Rome (6-7 avril 1978), Roma, 1981, p. 48; L. Garofalo, Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana, Padova, CEDAM, 1997, p. 45. da parte dei sovrani e non certo di un vero e proprio diritto riconosciuto al cittadinoChe la provocatio sia stata invece pienamente istituzionalizzata già in fase monarchica è però sostenuto da parte minoritaria della dottrina sulla base di un'interpretazione ricostruttiva che enfatizza il ruolo dello ius augurale nell'evoluzione storica dell'ordinamento romano; si vedano in particolare A. Giovannini, Il passaggio dalle istituzioni monarchiche alle istituzioni repubblicane, in Roma. Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica, Roma, 1993, p. 93 ss.; E. Tassi Scandone, Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana, Napoli, Jovene, 2008, p. 335 ss...
Il caso giudiziario dell'Orazio durante il regno di Tullo Ostilio, primum iudicium de capite Emblematiche, al netto delle contraddizioni ed incongruenze, sono le numerose fonti relative al controverso caso giudiziario dell'Orazio superstiteLe fonti, di seguito citate, non sono univoche con riguardo a vari aspetti della vicenda giudiziaria, ed in particolare sull'inquadramento della fattispecie imputata (alcune fonti parlano di parricidium, altre di perduellio), sulla natura duumvirale o meno del giudizio (alcuni lasciano intendere che del giudizio si stesse occupando il re in persona), sull'effettivo ricorso allo strumento della provocatio ad populum (Cicerone in particolare lascia intendere non vi fosse stato ricorso a tale istituto riportando che del giudizio si siano occupati fin da principio i comizi curiati, inquadrando piuttosto l'episodio giudiziario come primum iudicium de capite) e persino sul praenomen dell'eroe sottoposto a giudizio. Marco Tullio Cicerone, Pro Milone, III.7Tito Livio, Storia di Roma, I.26.6 e I.26.8Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane, III,22.6Valerio Massimo, Facta et dicta memorabilia, 8.1.abs.1Sesto Pompeo Festo, De verborum significatu, s.v. sororium tigillum, consultabile in ed. W. M. Lindsay, De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, Leipzig, Teubner, 1913, p. 380De viris illustribus urbis Romae, IV.9Scholia in Ciceronis Orationes Bobiensa, ed. P. Hildebrandt, Lipsia, 1907, p. 64, che, anche se probabilmente qualificabili come rielaborazioni del leggendario episodio estrapolato dal patrimonio epico, danno chiaro indizio di come, tra le fonti di età repubblicana e successive, fosse diffusa la convinzione che già in fase monarchica i giudizi capitali fossero stati progressivamente affidati a forme di giurisdizione popolare.
In particolare è Cicerone ad inquadrare tale vicenda come primum iudicium de capite:
Pertanto, stando alla tradizione, è possibile che già in fase monarchica si sia andata sviluppando l'usanza di affidare i giudizi capitali all'assemblea popolare; di questo avviso è in particolare parte della dottrina romanisticaSono di questa opinione in particolare G. Grosso, Monarchia, provocatio e processo popolare, in Studi in onore di Pietro de Francisci, II, Milano, 1954, p.8 ss.; B. Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica Roma, Milano, Giuffrè, 1998, p. 28, 40 e 47; A. Petrucci, Corso di Diritto pubblico romano, Torino, Giappichelli, 2017, p. 272; a favore di tale ricostruzione depone in particolare la citata testimonianza di Cicerone, Pro Milone, III.7, dove l'Arpinate fa esplicito riferimento ai "comizi", che, durante il regno di Tullo Ostilio, non possono che essere quelli curiati. che ritiene che il primordiale giudizio popolare in contione possa essersi evoluto, già prima della repubblica, in veri e propri giudizi popolari dinanzi ai comizi curiati.
Lo sviluppo normativo in fase repubblicana
Il periodo pre-decemvirale (509-450 a.C.) e l'impatto normativo della lex Valeria de provocatione Nella fase repubblicana pre-decemvirale il primo importante sviluppo è dato dall'approvazione da parte dei comizi centuriati della lex Valeria de provocatione del 509 a.C..
Tale lex secondo l'unanime, ancorché variegata, tradizione delle fonti anticheMarco Tullio Cicerone, De re publica, II.53 e Academica priora, II.5.13Sesto Pomponio, libro singulari enchiridii, D. 1.2.2.16Tito Livio, Storia di Roma, II.8.2, III.45.8 e III.55.4Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane, V.19.4 V.70.2Valerio Massimo, Facta et dicta memorabilia, IV.1.1Plutarco, Vite parallele, Publicola, XI.3 e Vite parallele, Confronto di Solone con Publicola II.1 sarebbe stata la prima lex centuriata ad essere approvata ed avrebbe introdotto, fin dalla nascita della repubblica, l'istituto della provocatio ad populum, riconoscendo ai cittadini, minacciati di sanzione capitale da parte di un magistrato, il diritto di richiedere il giudizio popolare. Va segnalato che la storicità di tale lex è stata oggetto di discussioni in dottrinaIn particolare vari autorevoli studiosi hanno fatto propria l'ipotesi di una falsificazione annalistica a fini celebrativi, facente capo a Valerio Anziate, esponente della gens Valeria; si vedano in questo senso Vincenzo Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, Napoli, Jovene, 1977, p. 2 s.; G. Pugliese, Appunti sui limiti dell'imperium nella repressione penale, Torino, 1939, p. 8; E. S. Staveley, Provocatio during the fifthand Fourth Centuries B.C., Historia, 3, Wiesbaden, 1955, p.414., anche se ormai vari indiziDecisivo è stato in questa prospettiva il ritrovamento archeologico dell'epigrafe di Satricum, nei pressi del Tempio di Mater Matua a Satrico nel 1977. L'epigrafe è risultata databile tra il 525 e il 500 a.C. e celebra un Valerio Publicola che potrebbe essere il console latore della discussa lex Valeria. Non è certo una prova decisiva, ma tale indizio archeologico è stato ritenuto un riscontro molto rilevante che ha fatto ridimensionare drasticamente lo scetticismo della dottrina. fanno propendere per la sua autenticità.
In ogni caso pare probabile che, anche qualora la lex non fosse storicamente autentica, l'istituto giuridico della provocatio ad populum possa comunque essersi affermato in fase pre-decemvirale in via consuetudinariaDi questo avviso in particolare C. Venturini, Per una riconsiderazione della provocatio ad populum, in F. Procchi - C. Terreni, (a cura di), Scritti di diritto penale romano, I, Padova, CEDAM, 2015, p. 148 e Id., Variazioni in tema di provocatio ad populum, in F. Procchi - C. Terreni (a cura di), Scritti, I, cit., p. 122; così anche F. Procchi, Dittatura e provocatio ad populum, in L. Garofalo (a cura di), La dittatura romana, I, Napoli, Jovene, 2017, p. 219..