Le Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, dette anche "Norme e Usi Uniformi", sono un insieme di norme (non sono leggi) emanate dalla Camera di commercio internazionale (International Chamber of Commerce, ICC) per normare in modo standard la pratica del credito documentario in materia di pagamenti internazionali (e.g. contesto di export e import di beni e servizi); in particolare, queste norme con le quali si possono stilare dei termini contrattuali riguardano lo strumento di pagamento internazionale che incarna questa pratica, la lettera di credito/letter of credit LC (sia standard che standby SBLC); comunque, secondo l'articolo 1, le UCP si applicano a qualunque credito documentario e sono vincolanti per tutte le parti coinvolte salvo diverso accordo, che va menzionato esplicitamente.
Le Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari sono note anche con la sigla N.U.U. o NUU ma sono meglio note con la sigla UCP 600, dal nome originale in inglese "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits". Il numero 600 deriva dal numero della pubblicazione ICC
Delle UCP, esiste anche la normativa eUCP (versione 2.0) o e-UCP nel caso in cui i documenti siano in formato digitale e dunque tutta la pratica sia paperless; le e-UCP si possono trovare sia a sé, sia come appendice appena dopo le UCP 600. Il nome completo e ufficiale è "Supplement to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (version 2.0)". Le eUCP, che affiancano le UCP 600, a loro volta si possono affiancare al Commentary on eUCP version 2.0 eURC 1.0, un commentario di questi due gruppi di norme articolo per articolo redatto da David Meynell nel 2019, e alla Users Guide to the eUCP pubblicata nel febbraio 2021.
Le UCP 600 si leggono e utilizzano insieme alla Prassi bancaria internazionale uniforme, cioè la ISBP 821 emessa sempre dalla ICC, e possibilmente alle ICC Opinions, alle ICC Decisions e alle DOCDEX Decisions; le UCP 600 hanno precedenza gerarchica sulla ISBP 821. Usare le UCP 600 senza la ISBP 821 significa seguire una prassi parziale. Le UCP e la ISBP normano perlopiù gli esemplari originali dei documenti.
Generalità, storia delle UCP e pubblicazioni di supporto Le UCP sono tra le norme più importanti in contesto di export e import e pagamenti internazionali insieme alle URC 522 (Uniform Rules for Collections/Norme uniformi relative agli incassi documentari, di cui esiste anche la normativa e-URC, versione 1.0, poi aggiornata come versione 1.1. e 2.0), alle ISBP 821 (International Standard Bank Practices/Prassi bancaria internazionale uniforme), alle URDG 758 (Uniform Rules for Demanded Guarantees/Norme uniformi per le garanzie bancarie a prima richiesta) e le Incoterms 2020. Le UCP sono state emesse nel 1933 dalla Commission on Banking Technique and Practice della Camera di Commercio Internazionale (in inglese ICC: International Chamber of Commerce, fondata a Parigi nel 1919) per unificare i numerosi (e spesso contraddittori) standard, normative, definizioni e terminologie locali/nazionali in materia di lettere di credito in una prassi standard. Il fine ultimo è quello di semplificare e facilitare il commercio internazionale, soprattutto in un contesto di libero mercato, globalismo e assenza di protezionismo.
Inizialmente, i vari paesi dovevano aderire a questi standard: non c'era libertà di scelta per ogni singolo istituto finanziario, fermo restando che l'esistenza di una prassi standard largamente adottata facilita le transazioni internazionali. Per adeguarsi all'evoluzione delle tecniche del commercio e dei trasporti, l'originale testo di Vienna del 1933 (UCP 82) è stato revisionato nel 1951 (UCP 151) e nel 1962 (UCP 222), anno in cui aderì la Gran Bretagna e i Paesi del Commonwealth. A questa versione, sono seguite le revisioni del 1974 (UCP 290), 1983 (UCP 400) e 1996 (UCP 500).
L'ultima versione, ovvero la sesta revisione (UCP 600), è la Pubblicazione (Brochure) n. 600, iniziata nel 2003, approvata nel novembre 2006, pubblicata un mese dopo e entrata in vigore il 1º luglio 2007. In totale, sono 39 articoli e il primo si occupa di illustrare la definizione di UCP. Alle UCP 600 si affiancano le e-UCP, di cui nel 2019 è entrata in vigore la seconda versione, la 2.0., che ha sostituito la versione 1.1 in vigore nel 2007. Le e-UCP sono di importanza fondamentale nel momento in cui la pratica diventa paperless e sempre più capillare e in totale sono 14 articoli (12 nella versione 1.1.); per distinguerle meglio gli articoli delle UCP da quelli delle e-UCP, si mette una "e" davanti al numero dell'articolo (e.g. articolo 12 VS articolo e12).
Oggi non è più prevista una specifica adesione alle UCP per Paese: se una pratica di credito documentario segue la prassi e norme standard UCP 600, bisogna menzionare esplicitamente questa opzione nel testo del contratto di credito documentario, per esempio quando si apre una pratica per una lettera di credito. Lo stesso principio riguarda le Incoterms 2020 per organizzare la spedizione della merce e suddividere obblighi, costi e rischi di trasporto tra venditore e compratore (a prescindere che intervengano spedizionieri appartenenti a parti terze): per seguire le Incoterms 2020 (o una diversa edizione, come quella del 2010 o 2000), esse vanno menzionate esplicitamente nel contratto di compravendita internazionale (o domestico).
Le UCP 600 sono adottate da una vasta pletora di paesi anche con sistemi economici e giuridici molto diversi tra loro.
Le UCP in generale si possono affiancare al Commentary on UCP 600 (Commentario alle UCP 600), pubblicazione n. 680 e, come secondo supporto, alle UCP 600 sono le Documentary Credit Dispute Resolution Expertise Rules (dette anche DOCDEX) della ICC, introdotte nell'ottobre 1997 e revisionate nel 2002 e nel 2015 per aiutare le parti a raggiungere una decisione presa da un esperto in una disputa che tipicamente si apre quando i documenti previsti nella lettera di credito presentano discordanze e non sono dunque conformi (complying) a quanto pattuito nel contratto e alle stesse UCP e alla ISBP (gerarchicamente, ha prevalenza il contenuto della contrattuale pattuita, poi le regole UCP e infine le ISBP). Le dispute intorno al credito documentario possono essere aperte nel sito ICC.
Le UCP fanno parte di una serie di norme ICC, le ICC Banking Rules, ovvero le Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits (URR), Uniform Rules for Collections (URC) e le Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG). Non vengono menzionate Ia SBP, che però riguarda di preciso la compilazione a regola d'arte della documentazione da presentare alle banche, le URDG, che riguardano le garanzie bancaria a prima richiesta, e le Incoterms siccome si usano per accordarsi sulla spedizione di un prodotto nel contratto di compravendita: sono avulse dal mondo bancario.
Versione attuale delle UCP: le UCP 600 e le eUCP (versione 2.0) UCP 600 Siccome le UCP 600 sono un insieme di 39 articoletti, si dà qui un riassuntino non completo e esaustivo di alcuni punti e definizioni fondamentali perlopiù dai primi 10 articoli.
L'articolo 1 spiega che le UCP si possono applicare a qualunque credito documentario e di default sono vincolanti per tutte le parti coinvolte salvo diverso accordo menzionato esplicitamente nel testo del credito. Un esempio classico è la lettera di credito standby SBLC: nel suo utilizzo tipico, se il venditore consegna dei documenti pattuiti e scritti a regola d'arte (la ISBP spiega come controllarli) al compratore tramite le banche, la banca del compratore effettua senza ostacoli di sorta il pagamento alla banca del venditore (i dettagli poi specificano se, per esempio, il pagamento avviene immediatamente/a vista o dopo alcuni giorni). Laddove non intervengono le banche, si parla di un comune (e più rischioso) "incasso documentario", fermo restando che esistono numerosi metodi di pagamento internazionali.
L'articolo 2 è fondamentale siccome introduce le definizioni delle parti coinvolte:
advising bank (la banca del venditore, che è il beneficiario/beneficiary del pagamento; la banca deve ricevere la cifra pattuita, ovvero il credito, che a prescindere è irrevocabile ed è ripagato tramite una transazione autonoma/separata dalla vendita di merce o servizi, che è una delle transazioni principali nel contratto di compravendita sottostante. Essa è anche autonoma dal contratto di compravendita, siccome si basa su una pratica aperta in banca e in più questa pratica non è direttamente collegata al contratto di compravendita e si basa sul maneggiamento di documenti cartacei o digitali e non di merce: quindi, il credito non è uno dei contratti stipulati a monte e i documenti non sono beni e servizi) issuing bank (la banca del compratore/buyer, da cui parte la pratica che prevede anche il pagamento di una tassa/fee da parte del compratore e attivata in un regolare banking day, da non confondere con il calendar day; il compratore è dunque il richiedente/applicant della pratica del credito documentario) confirming bank (la banca che conferma il credito; può coincidere con la advising bank) nominated bank (la banca che rende il credito disponibile e a cui si presentano i documenti; può coincidere con la issuing bank. Se sono distinte, il credito disponibile nella nominated bank è automaticamente disponibile nella issuing bank, che provvede a rimborsare la nominated bank) la presentazione conforme/complying presentation (l'invio/spedizione di uno o più documenti pattuiti conformi alle clausole contrattuali, alle stesse UCP 600 e alla ISBP 745 tramite il quale la issuing bank sblocca/effettua/onora il pagamento a vista o in differita o tramite cambiale tratta/bill of exchange che, in questo contesto, viene chiamata "draft" e viene compilata dal venditore. I documenti possono essere cartacei o digitali/paperless, devono essere firmati anche con firma digitale e devono essere certificati/legalizzati con firme apposite, timbri e simili e vanno presentati entro una data di scandenza/expiry date. Chi li invia, per esempio il venditore o una terza parte, è detto presenter. Nel caso dei documenti di trasporto, vanno prodotti entro 21 giorni/3 settimane dalla data di spedizione. Va presentato almeno un esemplare originale di ogni documento. Laddove si richiedono due o più esemplari dello stesso documento con espressioni come "in duplicate, in two fold, in two copies", a meno che sia espressamente richiesto, almeno uno deve essere un esemplare originale. Se sono richieste semplici "copie", si possono presentare a piacere sia originali che copie. Le banche hanno il compito di controllare entro 5 giorni bancari se tutti i documenti sono pervenuti in tempo, se sono originali, se il numero di copie richiesto è rispettato, se i dati da un documento all'altro non si contraddicono e se sono conformi/complying: non si garantisce la veridicità delle affermazioni o dei documenti stessi, pure se sono/appaiono originali, siccome non rientra nei ruoli delle banche. I documenti non richiesti non vengono esaminati e vengono restituiti. Per osservare la conformità, è sempre necessario un documento sottostante. Se un documento non è conforme, la banca invia una notifica elettronica o una lettera al presenter in cui illustra le discrepanze, per logica entro il quinto giorno dalla presentazione) la conferma/confirmation (data dalla confirming bank).