Un regolamento parlamentare, nel diritto parlamentare, è l'atto normativo con il quale la camera di un parlamento disciplina la propria organizzazione interna ed il proprio funzionamento.

Nella gerarchia delle fonti

La costituzione si limita a disciplinare gli aspetti principali dell'organizzazione e del funzionamento del parlamento, demandando il resto della disciplina al regolamento adottato da ciascuna camera (o dall'unica camera di un parlamento monocamerale) con le modalità stabilite dalla stessa costituzione, che sovente richiede la maggioranza assoluta o, addirittura, una maggioranza qualificata per l'approvazione, a tutela delle minoranze. Generalmente le Camere hanno specifiche commissioni incaricate di sottoporre all'assemblea i regolamenti da approvare e le eventuali modifiche agli stessi, oltre che della loro interpretazioneR. Ibrido, L’interpretazione del diritto parlamentare. Politica e diritto nel «processo» di risoluzione dei casi regolamentari, Franco Angeli, Milano, 2015..

Tali regolamenti, a differenza degli omonimi atti adottati dal potere esecutivo, non sono, nella maggioranza degli ordinamenti, subordinati alle leggi nella gerarchia delle fonti del diritto, ma posti sullo stesso piano: i rapporti tra le due fonti non sono, quindi, regolati dal principio di gerarchia ma da quello di competenza, nel senso che la legge non può invadere la sfera di competenza specificamente attribuita al regolamento.

Evoluzione della sovranità parlamentare In alcuni ordinamenti, come quello francese, i regolamenti parlamentari sono subordinati alla legge a partire dalla V Repubblica; in quello britannico, essi sono sempre stati per lo più espressione di prassi erette a consuetudineElia, Leopoldo, "Consuetudini Costituzionali e Regolamenti Parlamentari", in Giornale Di Storia Costituzionale (2008): 157. ed a Costituzione flessibile basta una legge ordinaria a derogare alla consuetudineCosa avvenuta più volte negli ultimi decenni: v. Dawn Oliver, Gavin Drewry, The Law and Parliament, Butterworths, 1998, § IV..

Le tradizionali concezioni di assoluta separatezza del Parlamento dall'ordinamento giuridico generale, in Italia, sono invece state declinate in modo assai più rigoroso delle altre democrazie europeeNicola Occhiocupo, “Teologia dei corpi separati” e partecipazione di troppo ad un conflitto di attribuzione tra organi supremi, in Giurisprudenza costituzionale, I, 1980, pp. 1421 ss..

Solo con la sentenza n. 120 del 2014 è stato affermato dalla Corte costituzionale che i regolamenti parlamentari sono fonti del diritto come tutte le altre e, pertanto, anch'essi non possono disciplinare materie che fuoriescano dalla sfera di attribuzioni dei rispettivi organi costituzionali. In tal senso, già il diritto pubblico comparato aveva da tempo affermato la natura funzionale di tale riparto di competenza, capitolo 5., il che comportava che l'esorbitanza di un regolamento potesse essere sanzionata da un organo giurisdizionale esterno, che sottrae alla Camera interessata la potestà esclusiva di interpretare il proprio regolamento: è stato fatto in Gran Bretagna con la sentenza Chaytor della Corte supremaA. Horne, G. Drewry, D. Olivier, Parliament and the law, Hart studies in Constitutional law, Hart publishing, Oxford/Portland, 2013., negli Stati Uniti con la sentenza National Labor Relations Board v. Noel Canning della Corte suprema e dalla Corte europea dei diritti dell'uomoPersino in un caso di sanzioni disciplinari a parlamentari, tradizionalmente ritenuto come regolato soltanto dal codice di comportamento interno alle Camere: v. ‘'AA.VV., Derecho parlamentario sancionador'’, Eusko Legebiltazarra, Parlamento Vasco ed., 2005, p. 236-271. nella sentenza KaracsonyGuido Raimondi, Immunità parlamentari e diritti umani, in Diritto pubblico europeo-rassegna online , gennaio 2016..

I vizi della procedura parlamentare

La non-giustiziabilità del regolamento parlamentare comincia ad essere revocata in dubbioRivosecchi, Guido. Quali rimedi all'inattuazione del 'Premier question time'? A proposito di statuto dell'opposizione e giustiziabilità dei regolamenti parlamentari per conflitto di attribuzione, Società editrice il Mulino, 2004., anche in riferimento al vizio in procedendo della leggeGIOVANNI PICCIRILLI, L'“OGGETTO PROPRIO” DELLE LEGGI EX ART. 70, PRIMO COMMA, COST.. PRIMI APPUNTI SUL POTENZIALE SVILUPPO DEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE SUI VIZI FORMALI, in www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2015/10/Piccirilli.pdf ; P. Passaglia, Il presumibile aumento delle denunce di vizi procedurali e l’ampliarsi di una «zona d’ombra» della giustizia costituzionale, in www.federalismi.it, n. 5/2016, p. 12 s.; : ciò sia nel caso in cui si lamenti un'interpretazione regolamentare erronea, sia in quello in cui si ritenga che la norma del regolamento sia in violazione della Costituzione.

Si tratta di un'evoluzione già affermatasi in GermaniaPer la decisione del Tribunale Costituzionale Federale del 2002 "particolarmente rigorosa", che annullò la legge sull'immigrazione "in quanto approvata dal Bundesrat con una maggioranza calcolata includendovi illegittimamente i quattro voti, decisivi, del Land Brandeburgo", espressi unitariamente e calcolati in quanto tali dalla Presidenza dell'Assemblea nonostante vi fosse l'indizio concreto di un dissenso interno alla delegazione, v. ed in FranciaSophie Hutier, "Le contrôle de la procédure parlementaire par le Conseil constitutionnel", tesi discussa l'11 luglio 2015, Aix/Marsiglia, Istituto Louis Favoreu (Groupe d'Études et de Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle). V. anche Damien Chamussy, La procédure parlementaire et le Conseil constitutionnel, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 38 (Dossier : Le Conseil constitutionnel et le Parlement) - janvier 2013.. Tale evoluzione, in Italia, trovava l'ostacolo dell'impossibilità Per un commento, v. di adire in via diretta la Corte costituzionale da parte dei parlamentari soccombentiSull'impossibilità di sollevare, in Italia, conflitto tra poteri dello Stato da parte di una minoranza dello stesso organo collegiale chiamato in causa, v. Luther, Cenni di diritto comparato sui conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato (in La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, Torino 1993, 99 ss.); Zanon, “Sfere relazionali” riservate a Parlamento e Magistratura e attribuzioni individuali del singolo parlamentare: una distinzione foriera di futuri sviluppi?, in Giur. cost. 1998; Zanon, I diritti del deputato “senza gruppo parlamentare” in una recente sentenza del BVfG, in Giur. cost. 1989, II, 1185., ma, dopo l'approvazione della legge di bilancio per il 2019, la Corte costituzionale ha affermato che "per le leggi future simili modalità decisionali dovranno essere abbandonate altrimenti potranno non superare il vaglio di costituzionalità".

Note

Voci correlate Regolamento parlamentare (Italia) Parlamento Autodichia

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