Il dibattimento è la fase del processo penale che, nel giudizio di primo grado, preceduto o meno dall'udienza preliminare, si apre subito dopo l'eventuale discussione di questioni preliminari, da affrontare in limine litis al giudizio stesso.
Tale fase non si celebra in quei procedimenti speciali definiti a prova contratta (giudizio abbreviato, patteggiamento, procedimento per decreto), nei quali, cioè, il giudice decide sulla base dei soli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (ferma restando, nel giudizio abbreviato, la possibilità per l'imputato di chiedere e ottenere un'integrazione probatoria) e nei quali, dunque, viene permesso il segmento processuale tipicamente riservato alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti.
È altresì previsto il dibattimento in sede di appello.
Atti preliminari A seguito dell'introduzione del codice Vassalli la fase dibattimentale viene preceduta dall'udienza preliminare. Tale udienza ha uno scopo di filtro, evita dibattimenti inutili, con essa il GUP decide sulla fondatezza o meno dell'azione penale promossa dal PM. Al soggetto indiziato di reato vengono, di conseguenza, estese le garanzie dell'imputato; il GUP a chiusura dell'udienza, che può essere unica o plurima, emette sentenza di non luogo a procedere o il decreto di rinvio a giudizio.
Il secondo determina il passaggio alla fase dibattimentale. In linea di principio nel corso dell'udienza preliminare non dovrebbe aver luogo la formazione della prova, essendo la stessa affidata alla fase dibattimentale, ma il codice permette che il gup, ai soli fini di emettere sentenza di non luogo a procedere, possa ammettere un'integrazione probatoria, d'ufficio o previa exceptio. A seguito della emissione del decreto che dispone il giudizio, momento molto importante è quello che vede il judex formare, nel contraddittorio delle parti, il fascicolo del dibattimento, costituendo lo stesso il primo incontro di volontà fra le parti del processo in vista della formazione della prova da utilizzare in sede dibattimentale.
In questa fase il presidente del Tribunale o di Corte d'assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio del GUP, può stabilire un'anticipazione dell'udienza o un posticipo con decreto per giustificati motivi, avvertendo della decisione il PM e le parti private, nel caso di anticipazione almeno 7 giorni prima (in base all'art. 465 c.p.p.).
Tra la data che dispone il decreto e la fissazione dell'udienza non deve decorrere un termine inferiore a 20 giorni, mentre non può essere superiore a 60 giorni per reati concernenti l'omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina del codice della strada e per infortuni sul lavoro, come introdotto dalla legge 21 febbraio 2006 n.102.
Il decreto deve essere notificato all'imputato contumace e all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento (429 c.p.c. comma 4), sempre almeno venti giorni prima. In questo periodo le varie parti e i loro difensori hanno diritto e facoltà di prendere visione, ex art. 466 c.p.p. dei beni sequestrati e degli atti e dei documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento, conservato presso la cancelleria del giudice che procede, anche per estrarne copia.
Lo svolgimento La fase dibattimentale è ispirata a dei princìpi basilari di fondo:
Principio della pubblicità, secondo il quale il processo è pubblico, ma può essere tenuto a porte chiuse nei casi previsti dalla legge qualora l'imputato ne faccia richiesta o obbligatoriamente in caso di processo a minori, mentre può essere tenuto in aule bunker per ragioni di sicurezza. La deroga è altresì implicita nei casi in cui si proceda a giudizio abbreviato - salvo che tutti gli imputati facciano richiesta che si svolga con udienza pubblica - nonché in caso di patteggiamento. Principio della continuitàViene chiamato anche Principio di concentrazione, ex art.477 2° comma, per il quale il dibattimento va sospeso solo per assoluta necessità e per non più di 10 giorni festivi esclusi. Inoltre tale principio vuole anche che l'attività giurisdizionale si svolga solo presso il tribunale competente. Una deroga può sussistere nei casi esame a domicilio o di rogatoria all'estero. Principio della immediatezzaChiamato pure Principio di immutabilità del giudizio (ex art.5252): il giudice o i giudici giudicanti devono essere gli stessi che hanno partecipato al dibattimento, pena la nullità; il giudice chiamato a decidere è lo stesso quindi che ha assunto e valutato le proveVistosa eccezione è l'incidente probatorio
Non solo: è necessario anche che sia assicurata la presenza della fonte di prova con il giudice che dovrà valutarla. Nel caso in cui sono disposte le letture (artt 511 ss cpp) è evidente che tale obbligo non sarà rispettato. Principio dispositivo (ex art.190): il giudice deve giudicare secondo le prove allegate dalle parti (iudex secundum alligata a partibus iudicare debet), pertanto non può assumere prove d'ufficio o di esercitare i propri poteri di cognizione su fatti non portati in dibattimento dalle parti, salvo per deroghe stabilite dalla legge, che sono però di carattere eccezionale. Principio del contraddittorio Principio dell'oralità Principio della correlazione tra accusa e sentenza Principio di non regressione
Disposizioni generali La sezione del codice di procedura penale che va dall'art. 470 al 483 si preoccupa di indicare delle disposizioni generali. Oltre a ribadire alcuni principi di fondo sopra esposti che guideranno il dibattimento (artt. 471-473 sulla pubblicità o meno dell'udienza), si indicano nell'ordine l'assistenza dell'imputato all'udienza (art. 474), l'allontanamento coattivo dell'imputato (art. 475), la punizione dei reati commessi durante l'udienza (art. 476), la durata e prosecuzione dell'udienza, qualora risulti complicato poterla completare in un solo giorno (art. 477), le questioni incidentali (art. 478), quelle civili e amministrative (art. 479), il verbale di udienza, nel quale si indicano delle indicazioni generali quale il nome e il cognome dei giudici, del pubblico ministero, le generalità dell'imputato e di eventuali altre parti, oltre a riportare le osservazioni fatte dal pubblico ministero e dai difensori più la necessaria sottoscrizione del pubblico ufficiale che l'ha sottoscritto (artt. 480-481, 483) e il diritto delle parti in ordine alla documentazione (art. 482).
Atti introduttivi Ex art. 484 c.p.p., prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. Qualora all'udienza non sia presente il difensore dell'imputato, il presidente designa come sostituito un altro difensore a norma dell'art. 97 co. 4 c.p.p. Inoltre, il co. 2 bis dell'art. 484 c.p.p. prescrive anche per questa fase l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni degli art. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. relative alla presenza dell'imputato durante l'udienza preliminare. Da tale premessa, si desume che la dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p. "presuppone un positivo esito della verifica sulla regolare costituzione delle parti processuali", oltre che di tutte quelle condizioni che possano impedire il cristallizzarsi di un'ipotesi di nullità.
In seguito, si procede ad esaminare le questioni di carattere preliminare che, a pena di decadenza, devono essere proposte subito dopo il controllo della regolare costituzione delle parti e, in relazione alle quali, il giudice provvede con ordinanza (art. 491 c.p.p.). Il presidente deve accertarsi, in caso di imputato assente, che questi sia stato regolarmente informato poiché, qualora ciò non accada, la sua mancata presenza non sarà considerabile come volontaria. Allo stesso modo della nullità del provvedimento di rinvio a giudizio, il quale contiene le informazioni essenziali volte a indicare quando e dove si svolga l'udienza, l'assenza incolpevole impone il rinvio della celebrazione del dibattimento a un'udienza nuova.
Sempre in questa fase, occorre inoltre trattare delle questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, della nullità degli atti processuali, della costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), della citazione o dell'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e l'intervento degli enti o delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. Tali questioni vengono discusse prima dall'organo di accusa, nei limiti di tempo necessari affinché vengano esposte, e da un difensore per ogni parte in seguito. La legge non ammette repliche.
L'istruzione dibattimentale
L'art 468 c.p.p. delinea la funzione preparatoria delle prove da assumere poi in dibattimento. Le parti che intendono chiedere esame di testimoni, periti, consulenti tecnici o persone indicate dall'art. 210 c.p.p. devono depositare le liste in cancelleria almeno 7 giorni prima dalla data fissata per il dibattimento. Unica deroga a tale termine può avvenire solo se la parte dimostra - entro i termini della presentazione al giudice delle richieste di prova - di non averle potute indicare tempestivamente.
Il deposito della lista testimoniale è un onere delle parti. Attraverso questo istituto le parti indicano i fatti che intendono provare e chiedono al giudice l'autorizzazione alla citazione delle persone indagate o imputate in un procedimento connesso o collegato nonché dei periti - mentre per i consulenti tecnici e i testimoni possono essere presentati direttamente al dibattimento. L'accusa per esempio potrà voler dimostrare la presenza dell'imputato nel luogo in cui è stato commesso il delitto; la difesa potrà dimostrare invece una causa di estinzione del reato o la presenza di una causa di giustificazione. È attraverso il deposito della lista testi che si esercita il diritto alla prova diretta cioè appunto l'indicazione di ciò che s'intende provare nel corso del processo. Il deposito inoltre assolve alla funzione di discovery: la parte viene a conoscenza degli elementi in possesso della controparte e delle circostanze sulle quali verterà l'esame. In questo modo potrà prepararsi per smontare la tesi avversaria.
Se la parte intende chiedere l'ammissione di verbali di prove di altri procedimenti penali o civili deve farne richiesta iscritta negli stessi termini previsti per la lista teste. Il diritto alla prova contraria infatti non è sottoposto ad oneri. Dal combinato degli articoli 468 e 495 cpp l'imputato ha diritto all'ammissione di prove indicate a suo discarico su fatti costituenti oggetto di prova a suo carico e lo stesso vale per la pubblica accusa (in attuazione del principio di parità).
Il giudice secondo l'art 495 cpp ammetterà i mezzi di prova a richiesta di parte valutando solo che questi non siano illegali o evidentemente superflui o sovrabbondanti. Va ricordato che sono oggetto di prova secondo l'art 187 cpp solo i fatti relativi all'imputazione, alla punibilità, all'applicazione di norme processuali e per la determinazione della pena. Inoltre sono oggetto di prova i fatti riguardanti la responsabilità civile dell'imputato solo se si è costituita la parte civile. Per cui una richiesta di prova chiesta al di fuori di tali condizioni deve essere respinta dal giudice.
Va aggiunto anche che se si tratta di un reato di criminalità organizzata e la parte chiede l'esame di una persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato o di un testimone - che abbia già deposto in sede di incidente probatorio, in una fase dibattimentale o che siano già stati acquisiti i verbali di tali deposizioni e a tali atti abbia partecipato il difensore della persona verso cui tali dichiarazioni si intendono utilizzare - è ammessa dal giudice solo se sussistono esigenze specifiche o se deve essere esaminata su fatti diversi. Lo stesso è a dirsi se si tratta di esaminare un testimone minore di anni 16 per un reato a sfondo sessuale.