La violenza sul luogo di lavoro è un fenomeno che comprende comportamenti, atti, minacce o pratiche ostili che si verificano nel contesto lavorativo o in relazione all’attività lavorativa e che possono causare danni fisici, psicologici, sessuali o economici.EU-OSHA, Workplace Violence and Harassment: a European Picture, 2011. Il fenomeno può riguardare sia rapporti interni all’organizzazione, come quelli tra colleghi, superiori e subordinati, sia rapporti con soggetti esterni, come utenti, pazienti, clienti, fornitori o pubblico.

La Convenzione OIL n. 190 definisce la violenza e le molestie nel mondo del lavoro come un insieme di comportamenti e pratiche inaccettabili, o minacce di tali comportamenti e pratiche, che mirano, causano o possono causare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico.Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convenzione n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, 2019.

Definizione e ambito

La violenza sul luogo di lavoro non coincide esclusivamente con l’aggressione fisica. Può comprendere minacce, intimidazioni, abusi verbali, molestie morali o sessuali, condotte discriminatorie, comportamenti umilianti, atti persecutori e altre forme di comportamento ostile.

Il concetto riguarda non soltanto ciò che avviene all’interno dei locali aziendali, ma anche situazioni connesse all’attività lavorativa, come trasferte, lavoro presso terzi, eventi aziendali, comunicazioni digitali e interazioni con utenti o clienti.INAIL, Riconoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro, 2021.

Forme

La violenza sul luogo di lavoro può assumere forme fisiche, verbali, psicologiche, sessuali o discriminatorie. Può manifestarsi attraverso aggressioni, minacce, intimidazioni, abusi verbali, molestie morali o sessuali, comportamenti umilianti, condotte persecutorie o atti di ostilità ripetuta.

Una distinzione rilevante riguarda la violenza proveniente dall’interno dell’organizzazione e quella esercitata da soggetti esterni, come utenti, pazienti, clienti, fornitori o altre persone che entrano in relazione con il lavoratore per ragioni professionali.

Soggetti coinvolti e contesti esposti

Gli episodi possono verificarsi tra persone appartenenti alla stessa organizzazione oppure coinvolgere soggetti esterni. Possono quindi riguardare rapporti tra colleghi, relazioni gerarchiche, interazioni con clienti, utenti, pazienti, fornitori, appaltatori o pubblico.

Il fenomeno può riguardare qualsiasi settore lavorativo, ma assume particolare rilievo nei contesti caratterizzati da intensa interazione con il pubblico, gestione di reclami, assistenza a persone vulnerabili, lavoro isolato, turni serali o notturni, attività di controllo o situazioni organizzative ad alta pressione.

Tra i settori spesso richiamati vi sono sanità, assistenza sociale, scuola, trasporti, pubblica amministrazione, commercio, ospitalità, sicurezza privata, front office e servizi di controllo.

Fattori di rischio

I fattori che possono aumentare l’esposizione alla violenza sul luogo di lavoro comprendono il contatto frequente con pubblico, utenti o clienti, la gestione di denaro, accessi o reclami, il lavoro isolato, le attività serali o notturne, l’assenza di procedure chiare, la scarsa formazione nella gestione dei conflitti e la presenza di precedenti episodi non adeguatamente gestiti.

Anche elementi organizzativi, come carichi emotivi elevati, ambiguità nei ruoli, carenza di supporto e tolleranza verso comportamenti ostili, possono contribuire ad aumentare il rischio.

Prevenzione e gestione

La prevenzione della violenza sul luogo di lavoro si basa su misure organizzative, formative e procedurali. Può includere la valutazione del rischio, l’adozione di politiche interne, procedure di segnalazione, canali riservati, formazione del personale, misure di protezione e analisi degli episodi.

Nei casi in cui emergano segnali di possibile escalation, la prevenzione può comprendere anche attività di valutazione e gestione delle minacce, finalizzate a distinguere tra criticità relazionali, minacce, comportamenti ostili e situazioni che richiedono misure di protezione o gestione specifica.

La gestione degli episodi richiede una risposta proporzionata alla gravità della situazione e può comprendere la raccolta delle informazioni disponibili, la protezione delle persone coinvolte, il coinvolgimento delle funzioni competenti, l’adozione di misure immediate e il monitoraggio successivo. Particolare rilievo assumono la riservatezza, la tutela contro ritorsioni e il rispetto della dignità delle persone coinvolte.

Normativa

Internazionale

La Convenzione OIL n. 190, adottata nel 2019, riconosce il diritto di ogni persona a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie. La Convenzione è accompagnata dalla Raccomandazione n. 206, che fornisce indicazioni applicative agli Stati e alle organizzazioni.Organizzazione Internazionale del Lavoro, Raccomandazione n. 206 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, 2019.

Italia

In Italia la Convenzione OIL n. 190 è stata ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4.Legge 15 gennaio 2021, n. 4, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.

Nel quadro della normativa italiana, il tema si collega anche all'articolo 2087 del codice civile, che impone all'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.Codice civile, art. 2087, Tutela delle condizioni di lavoro.

Nel sistema prevenzionistico, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, include tra le misure generali di tutela la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso l'articolo 15, comma 1, lettera z-bis.Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 15, comma 1, lettera z-bis.

Il tema si collega inoltre alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla prevenzione dei rischi psicosociali, alla tutela contro molestie e discriminazioni e ai sistemi organizzativi aziendali.

La prevenzione può essere integrata nel documento di valutazione dei rischi, nelle procedure interne, nei modelli organizzativi, nei sistemi di gestione e nei canali di segnalazione.

Note

Bibliografia

Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convenzione n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, 2019. Organizzazione Internazionale del Lavoro, Raccomandazione n. 206 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, 2019. INAIL, Riconoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro, 2021. EU-OSHA, Workplace Violence and Harassment: a European Picture, 2011.

Voci correlate

Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro Valutazione e gestione delle minacce Mobbing Molestia Molestia sessuale Discriminazione Sicurezza sul lavoro Whistleblowing Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Codice civile italiano

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