I diritti di segreteria sono tasse dovute ai comuni italiani per la spedizione di alcuni atti amministrativi.Articoli 40, 41 e 42 della
Affini ai diritti di cancelleria dovuti alle cancellerie degli uffici giudiziari, vengono esatti insieme con l'imposta di bollo, ove dovuta.Per la disciplina dell'imposta di bollo, veggansi gli articoli 139 e seguenti del testo unico approvato con
Storia L'origine di questo tributo risale probabilmente a prima dell'Unità d'Italia: sin dagli anni 1860 si ha prova dell'esistenza di diritti simili, riscossi però dalle camere di commercio.
Il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 li prescrive all'articolo 205, con l'esazione da eseguirsi a mezzo di marche segnatasse, e ripartendo il provento tra le amministrazioni e i segretari comunali o provinciali.Articolo 205 del In seguito tale ripartizione fu progressivamente affievolita e, dal 2014, i diritti sono attribuiti esclusivamente al comune o alla provincia.Articolo 30, comma secondo, della
Negli anni 1990 i diritti furono estesi a numerosi atti, tra cui i certificati di destinazione urbanistica e le autorizzazioni e concessioni edilizie.Articolo 10, comma 10, del
Dal 1990, gli estratti e certificati di stato civile sono esenti sia dall'imposta di bollo sia dai diritti di segreteria.I diritti di segreteria sui certificati ed estratti dello stato civile erano previsti dall'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che è stato abrogato dal D.P.R. 396/2000.Articolo 7, comma 5, della
Disciplina La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria per tutti i comuni, a mezzo di apposite marche segnatasse, ed è regolata dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, che ne fissa gli importi alla tabella D.
I comuni non possono aumentare con propria deliberazione i diritti, pur imputandoli totalmente al proprio bilancio; tuttavia, quelli che non si trovano in istato di deficit strutturale, possono dal 1990 ridurli o azzerarli, ferma restando la necessità di assolvere l'imposta di bollo, quando dovuta.Articolo 2, comma 15, della
Gli pseudo-tributi imposti dai comuni a titolo di rimborso stampati od altro sono illegittimi, essendo i servizi demografici di esclusiva competenza dello Stato, come sancito dall'articolo 117 della Costituzione.Ministero dell'interno, circolare n. 15/1994.
Importi Per certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme, il comune esige un diritto di 0,52 euro. Per i certificati anagrafici redatti a mano, con ricerca d'archivio, è dovuto un diritto aggiuntivo di 5,16 euro per ogni singolo nominativo. Tali diritti sono tutti dimezzati quando l'atto è esente dall'imposta di bollo.
I diritti di segreteria in materia urbanistico-edilizia sono invece definiti dai singoli comuni, nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto-legge n. 8 del 1993 e di seguito riportati: AttoMinimoMassimoCertificati di destinazione urbanistica5,16 €51,65 €Autorizzazioni ex 5,16 €51,65 €Autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività51,65 €516,46 €Autorizzazioni per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata5,16 €51,65 €Autorizzazione per la lottizzazione di aree51,65 €516,46 €Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia5,16 €51,65 €Concessioni edilizie15,49 €516,46 €
Note
Voci correlate Imposta di bollo Segretario comunale e provinciale
Categoria:Tributi in Italia Categoria:Diritto amministrativo italiano