Il vescovo (o, più anticamente, episcopo) è, in alcune Chiese cristiane, il responsabile di una diocesi. È inoltre considerato un successore degli apostoli in tutte le Chiese che credono nell'episcopato storico (tra cui quella cattolica, quella ortodossa e quella anglicana).

La parola vescovo viene . Nell'antica Grecia questo termine veniva utilizzato per indicare uno scolarca, o direttore di un'accademia, poiché spesso aveva funzioni di sorveglianza.

I vescovi cattolici godono dell'appellativo di Eccellenza ReverendissimaIstruzione Ut sive sollicite della Segreteria di Stato della Santa Sede, mentre i patriarchi (cattolici di rito orientale e ortodossi) quello di beatitudine.

Storia

L'episcopato è uno dei ministeri citati nel Nuovo Testamento, in particolare nelle lettere di Paolo, seppur con differenze rispetto a quello sviluppatosi con il tempo nelle Chiese di tradizione episcopale (che riconoscono cioè l'autorità dei vescovi come successori degli apostoli).; ; ; .

Nei primi secoli del cristianesimo il suo ruolo cominciò invece a delinearsi come quello di guida delle chiese locali: nel III secolo abbiamo la presenza di importanti comunità cristiane di fondazione apostolica guidate da vescovi (come a Lione o ad Antiochia). Nel IV secolo sono vescovi molti dei padri della Chiesa: Ambrogio a Milano, Agostino a Ippona, Cirillo a Gerusalemme, Atanasio ad Alessandria.

Nel IV secolo Costantino dette inoltre ai vescovi lo "status" di funzionari dello Stato romano, attribuendosi lui stesso il titolo di "supervisore/vescovo per gli affari esterni alla chiesa cristiana". Fu lo stesso imperatore Costantino a convocare e presiedere il primo concilio ecumenico della storia, quello di Nicea del 325.

Il ruolo di funzionari venne mantenuto anche dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente in età feudale, spesso anche per motivi pratici: i vescovi, essendo sacerdoti, avevano l'obbligo del celibato e non potevano pertanto avere figli legittimi che potessero pretendere un'eredità del feudo. Questo avvenne nella maggior parte dei paesi a maggioranza ortodossa (come Romania, Grecia, Bulgaria, ...), nel Regno di Franconia, nel Sacro Romano Impero di Carlo Magno (con il ruolo dei vescovi-conti), nei paesi scandinavi (Danimarca, Norvegia, Svezia) e in Islanda (così è avvenuto, in tempi più recenti, nella Repubblica Popolare Cinese).

Tale situazione dettò nel corso della storia della Chiesa numerosi problemi, soprattutto per quanto riguardava la facoltà di nominare i vescovi, contesa tra imperatore e papato, fino a sfociare in uno scontro aperto nell'XI secolo, in quella che viene definita lotta per le investiture. Nell'XI secolo papa Gregorio VII vietò le investiture episcopali da parte dei laici.

Il ruolo dei vescovi venne messo in discussione nel XVI secolo da parte delle Chiese riformate, che non accettavano l'ordine sacro e non ritenevano che l'episcopato facesse parte della costituzione divina della Chiesa.

In ambito cattolico, questa concezione venne condannata dal Concilio di Trento, che ribadì invece la dottrina secondo cui i vescovi sono i successori degli apostoli e il loro ruolo è istituito da Gesù Cristo; il concilio emanò inoltre alcuni decreti disciplinari per contrastare la pratica che considerava il vescovo un uomo di potere: per la prima volta, la rendita dei benefici ecclesiastici venne connessa alla residenza nella diocesi di appartenenza e venne ribadita la preminenza del ruolo pastorale del vescovo rispetto a quello politico e istituzionale.

Nel cattolicesimo

Nel cattolicesimo l'episcopato è il terzo e il più alto tra i gradi in cui è suddiviso il sacramento dell'Ordine (dopo il diaconato e il presbiterato).Lumen Gentium, 21. I vescovi sono i successori degli apostoliLumen Gentium 20. sia dal punto di vista pastorale sia sacramentale: gli apostoli, ricevuto lo Spirito Santo nella Pentecoste (; ), lo hanno trasmesso ai loro successori con l'imposizione delle mani ed esso è stato trasmesso fino a oggi (nella cosiddetta successione apostolica) nell'ordinazione episcopale.

Pertanto, i cardinali e il Sommo Pontefice non appartengono a un ordine sacramentale superiore a quello dei vescovi. Infatti, "Vescovo di Roma" è l'appellativo proprio ed essenziale del Papa.

Nel diritto canonico si distinguono i vescovi diocesani dagli altri vescovi, detti titolari: "Si chiamano diocesani i Vescovi ai quali è stata affidata la cura di una diocesi; gli altri si chiamano titolari".

La chiesa da cui un vescovo diocesano esercita il suo magistero è detta cattedrale.

Elezione e ordinazione

Nella Chiesa delle origini, il vescovo veniva scelto con l'intervento del clero e del popolo, che potevano testimoniare i meriti del candidato. Nel Medioevo il diritto di elezione era esercitato generalmente dal capitolo cattedrale. Ma successivamente, in epoche diverse per ogni diocesi, i diritti di elezione dei vescovi furono esercitati direttamente dalla Santa Sede, che in alcune occasioni concesse a sovrani cattolici il diritto di nomina o di presentazione. Solo con il codice del 1917 si arriva ad affermare solennemente che il vescovo deve essere nominato dal papa, o comunque il diritto del papa di confermare i vescovi legittimamente eletti.Can. 377, §1 CIC. Ancora oggi la Santa Sede riconosce i privilegi tradizionali esercitati da alcuni capitoli e alcuni capi di Stato nella nomina dei vescovi.In Svizzera i vescovi di Coira, di San Gallo e di Basilea e in Germania i vescovi di Magonza sono nominati con un'elezione concordata tra capitolo e Santa Sede. In Francia gli arcivescovi di Strasburgo e i vescovi di Metz sono nominati dal presidente della Repubblica francese.

Attualmente è previsto che almeno ogni tre anni i vescovi di una provincia ecclesiastica, o le conferenze episcopali, inviino alla Santa Sede un elenco di presbiteri adatti all'episcopato. In ogni caso, ogni qualvolta viene nominato un vescovo, il legato pontificio è tenuto a comunicare alla Santa Sede, insieme al suo parere, anche quello del metropolita e dei vescovi suffraganei della provincia alla quale appartiene il candidato.Can. 377, §2 §3 CIC.

Per l'elevazione all'episcopato si richiede che il candidato:Can. 378 §1 CIC. sia eminente per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a compiere l'ufficio in questione; goda di buona reputazione; abbia almeno trentacinque anni di età; sia presbitero almeno da cinque anni; abbia conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in Sacra Scrittura, teologia o diritto canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica, oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline.

Il rito dell'ordinazione episcopale prevede l'imposizione delle mani da parte di un vescovo consacrante (solitamente insieme ad altri due vescovi co-consacrantiPer i vescovi co-consacranti vedi la costituzione apostolica Episcopalis Consecrationis di papa Pio XII, AAS 37 (1945), p. 131.) e la consegna del Vangelo, dell'anello, della mitra e del pastorale. La consegna del Vangelo indica il dovere di annunciare la Parola di Dio, l'anello è simbolo della fedeltà all'impegno e al servizio episcopale, la mitra (o mitria) è un richiamo allo splendore della santità alla quale il vescovo deve aspirare, il pastorale è un riferimento al ministero di pastore che il vescovo assume con la sua nomina.

L'ordinazione episcopale viene sempre effettuata su un permesso espresso dalla Santa Sede, ma può essere valida (anche se non legittima) anche in contrasto con questa disposizione, purché il consacrante sia un vescovo. Il vescovo che consacri un altro vescovo senza mandato pontificio incorre tuttavia nella scomunica latae sententiae prevista dal Codice di Diritto Canonico.CJC Can. 1387 Nei tempi moderni gli ordinanti sono di solito tre vescovi. In tempi recenti, hanno suscitato clamore l'ordinazione di quattro vescovi senza le dovute lettere pontificie da parte di mons. Marcel Lefebvre nel 1988 e, nel 2006, da parte di mons. Emmanuel Milingo.

Dimissioni I vescovi possono presentare alla Santa Sede le dimissioni dal proprio incarico. Secondo il decreto conciliare Christus Dominus i vescovi sono invitati a presentare le loro dimissioni se sopraggiunge un'età avanzata o se per altri gravi motivi non sono più in grado di svolgere i loro compiti.Decreto Christus Dominus, 21 La concreta applicazione del decreto conciliare è stata regolata da papa Paolo VI con il motu proprio Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966 che prevede che tutti i vescovi e gli altri ordinari a loro equiparati debbano presentare le loro dimissioni prima del compimento del 75º anno di età; rimane facoltà della Santa Sede accettare le dimissioni.Motu proprio Ecclesiae Sanctae, appendice Norma ad exsequenda decreta SS. Concilii Vaticani II «Christus Dominus» et «Presbyterorum Ordinis», 11 §1, AAS 58 (1966), p. 763

Queste norme furono accolte nel nuovo Codice di diritto canonico, promulgato da papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, che prevede per le dimissioni due commi distinti, uno per i vescovi che hanno compiuto i 75 anni di età e l'altro per le dimissioni per motivi di salute o per altri gravi motivi:Codice di diritto canonico, art. 401 e 402.

Queste disposizioni sono estese anche ai vescovi coadiutori e agli ausiliariCodice di diritto canonico, art. 411., e ai vescovi delle Chiese sui iurisCodice dei canoni delle Chiese orientali, art. 210-211.

Quando le dimissioni sono state accettate, il vescovo ha la facoltà di eleggere una sua sede, nella diocesi in cui cessa il suo ufficio, che in questo caso deve provvedere al vescovo emerito, oppure altrove.Motu proprio Ecclesiae Sanctae, appendice Norma ad exsequenda decreta SS. Concilii Vaticani II «Christus Dominus» et «Presbyterorum Ordinis», 11 §2, AAS 58 (1966), p. 763

Fino al 1970 al vescovo dimissionario veniva assegnata una diocesi titolare, ma per disposizione dello stesso Paolo VI del 31 ottobre 1970 non vennero più assegnate sedi titolari, e i vescovi dimissionari furono chiamati con il titolo della diocesi di cui erano stati ordinari, preceduto da «già» (olim in latino). Anche ai vescovi ai quali era stata assegnata negli anni precedenti una sede titolare veniva chiesto di rinunciare alla sede titolare.Congregazione per i vescovi, Comunicazione sul titolo dei Vescovi “officio renuntiantibus” del 7 novembre 1970 Con l'entrata in vigore del Codice di diritto canonico i vescovi dimissionari mantengono il titolo della diocesi a cui hanno rinunciato con l'aggiunta della qualifica di "emerito".Art. 402, §1 del Codice di diritto canonico

Il grande numero dei vescovi emeriti causato dall'obbligo delle dimissioni a settantacinque anni e dall'allungamento della vita media in molti Paesi ha spinto la Congregazione per i vescovi a considerare il ruolo del vescovo dopo la cessazione del suo episcopato nel senso di un coinvolgimento nella vita della Chiesa, sia a livello diocesano, sia all'interno della propria Conferenza episcopale.Congregazione per i vescovi, Normae de Episcopis ab officio cessantibus del 31 ottobre 1988.

Funzioni del vescovo nella Chiesa cattolica

Il Codice di diritto canonico precisa che: