Il principio di competenza economica è un criterio contabile e tributario che stabilisce quando devono essere imputati costi e ricavi all’esercizio di competenza, indipendentemente dal momento dell’incasso o del pagamento. Il principio garantisce una rappresentazione veritiera della situazione economico-finanziaria dell’impresa ed evita distorsioni dovute a scelte discrezionali di contabilizzazione.__TOC__
Evoluzione storica del principio di competenza economica Le prime forme di rilevazioni contabili ispirate alla logica della competenza risalgono al XVI secolo. In tale periodo gli assestamenti di bilancio venivano utilizzati per attribuire costi e ricavi al periodo di riferimento, rinviando agli esercizi successivi le voci non rilevanti per il bilancio corrente. Con il progressivo consolidamento della dottrina contabile, nel XX secolo il principio fu alla base dell’adozione del sistema reddituale da parte di numerose imprese, che lo utilizzarono per la determinazione dell’utile.
In Italia, un passaggio normativo significativo si ebbe con la Legge 7 giugno 1974, n. 216, che introdusse il moderno conto economico (o «conto dei profitti e delle perdite») in sostituzione del precedente modello patrimoniale. Sebbene il principio di competenza non fosse menzionato espressamente, esso risultava implicito nella struttura del bilancio civilistico: l’articolo 2425-bis del codice civile richiedeva che costi e ricavi fossero iscritti secondo il periodo di competenza, mentre l’articolo 2424 c.c. definiva uno stato patrimoniale coerente con tale impostazione.
La formalizzazione definitiva del principio di competenza nel bilancio civilistico avvenne con il Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, che recepì la IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660 IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660. L’articolo 2423-bis del codice civile stabilisce che il bilancio debba includere i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio «indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento», imponendo inoltre l’iscrizione dei rischi e delle perdite pertinenti al periodo, anche se conosciuti soltanto successivamente alla chiusura.
Descrizione e finalità Il principio si basa sul criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito. Esistono due approcci principali: il principio di cassa, che considera ricavi e costi nel momento dell’incasso o del pagamento; il principio di competenza economica, che li attribuisce all’esercizio in cui maturano, ossia quando sorgono giuridicamente crediti e debiti.
Il principio di competenza garantisce una rappresentazione corretta della situazione economico-finanziaria e permette di valutare con maggiore precisione le performance aziendali, evitando che la misurazione dei risultati aziendali dipenda dai flussi finanziari effettivi.
Il principio di competenza economica nel Codice civile In Italia, il principio di competenza economica trova il suo fondamento nella disciplina civilistica del bilancio d'esercizio prevista dagli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile.Articolo 2423-bis del Codice civileArticolo 2423 del Codice civile Tale disciplina costituisce la base concettuale del sistema di imputazione temporale dei componenti di reddito successivamente recepito anche dalla normativa tributaria.
L’art. 2423, comma 2, del Codice civile stabilisce che il bilancio deve essere redatto «con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto» la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. In questa prospettiva, il principio di competenza è funzionale a garantire la rappresentazione degli effetti economici delle operazioni nel momento in cui essi maturano, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria.
L’art. 2423-bis del Codice civile elenca i postulati di redazione del bilancio, tra i quali il principio di prudenza, secondo cui non possono essere contabilizzati utili non realizzati, mentre devono essere riconosciute le perdite ragionevolmente prevedibili. Tale principio opera come limite applicativo della competenza economica, incidendo sul momento e sull’estensione del riconoscimento dei componenti di reddito.
Il principio di competenza economica nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) Articolo 83 del TUIR Nel sistema tributario italiano, la determinazione del reddito d'impresa disciplinata dall’art. 83 del TUIR si fonda sul principio della derivazione del reddito imponibile dal risultato civilistico di bilancio. Tale impostazione prevede che il reddito fiscale sia ancorato ai valori risultanti dal bilancio d'esercizio, salvo le variazioni in aumento o in diminuzione imposte dalla normativa tributaria per specifici componenti reddituali.
Il principio di derivazione è presente sin dalla prima formulazione del TUIR (1986) e ha subito una progressiva evoluzione normativa. Un ruolo centrale è stato assunto dal Decreto legislativo del 28 febbraio 2005, n. 38 , che ha introdotto nel sistema contabile nazionale i principi internazionali IAS/IFRS , con l’obiettivo di assicurarne la neutralità fiscale. Successivamente, la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il D.lgs 18 agosto 2015, n. 139 e l’art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 hanno contribuito alla definizione del modello della derivazione rafforzata, inizialmente applicabile ai soggetti IAS/IFRS e poi esteso anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali dell'Organismo italiano di contabilità. Rimangono escluse dall’ambito di applicazione le microimprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile. è attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese
Con la derivazione rafforzata, le valutazioni civilistiche adottate in bilancio assumono diretta rilevanza fiscale, riducendo la necessità di verificare la conformità ai criteri imposti dal TUIR. Tale modello realizza una crescente convergenza tra valori contabili e fiscali, in linea con il principio di competenza economica previsto dall’art. 2423-bis del Codice civile.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il principio di derivazione può articolarsi in differenti configurazioni, variabili in base al grado di dipendenza della base imponibile dal bilancio d’esercizio: la derivazione giuridica, caratterizzata da una limitata incidenza delle regole civilistiche la derivazione rafforzata, in cui il bilancio assume un ruolo preminente Il punto di raccordo tra disciplina civilistica e normativa fiscale resta l’articolo 83 del TUIR, fondamento della derivazione parziale. L’articolo 109 del TUIR disciplina invece il principio della competenza tributaria, distinto dalla competenza economica civilistica e finalizzato all’individuazione dell’esercizio di imputazione dei componenti reddituali ai fini fiscali.
Articolo 109 del TUIR In ambito tributario, il principio di competenza economica regola la corretta imputazione temporale dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa. Tale principio è disciplinato all’articolo 109 del T.U.I.R (Testo unico delle imposte sui redditi), secondo cui, al comma 1: «i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza».
Tale disposizione costituisce il criterio ordinario di determinazione del reddito d'impresa, volto a garantire coerenza temporale tra i componenti reddituali e a prevenire distorsioni derivanti dall’adozione di criteri meramente finanziari. Rispetto alla competenza civilistica, la competenza fiscale risponde anche a finalità di certezza giuridica e di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Nozione di certezza e obiettiva determinabilità La prima condizione prevista dall'art.109 comma 1, seconda parte, riguarda la certezza dell'esistenza del componente di reddito.
La certezza riguarda l’esistenza giuridica dell’elemento reddituale, dell’an, e deve intendersi come la presenza di un titolo giuridico o di un fatto idoneo a costituire la fonte genetica del componente considerato. La certezza deve essere distinta tanto dalla definitività - che si riferisce alla manifestazione finanziaria e che, come tale, porterebbe all’applicazione del diverso principio di cassa - quanto alla immodificabilità, ben potendosi ammettere che il componente già imputato venga successivamente meno, in tutto o in parte, dando luogo a successive variazioni di reddito. Coincide, quindi, con il momento in cui si perfezione l'evento generatore del componente redditualeCass. Civ., Sez. Trib., 20 maggio 2025, n. 13361..
La seconda condizione riguarda l'ammontare del componente di reddito, che deve essere determinabile in modo obiettivo. Il requisito di obiettiva determinabilità dell’ammontare si riferisce alla quantificazione dell’elemento reddituale, del quantum, che è diretto ad evitare che nel procedimento di determinazione del reddito d’impresa affluiscano elementi reddituali quantificati in base a mere congetture soggettive oppure a calcoli probabilisticiCass. Civ., Sez. Trib., 31 gennaio 2025, n. 2391..
Pertanto, affinché un dato fatto assuma rilevanza fiscale, è necessario che alla chiusura del periodo d’imposta ricorrano entrambe le evidenziate condizioni di certezza ed obiettiva determinabilità. Non occorre, peraltro, che alla chiusura del periodo d’imposta la realizzazione di queste condizioni sia conosciuta, è sufficiente che sia conosciuta o conoscibile prima della predisposizione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, purché naturalmente si siano verificate prima della chiusura dell’esercizio, operandosi altrimenti un arbitrario allungamento del periodo di impostaCass. Civ., Sez. V, 6 maggio 2015, n. 9080..
L’applicazione di tali requisiti è richiesta indispensabilmente per le fattispecie di cessioni di beni o servizi, per gli accordi transattivi e i riconoscimenti giudiziali di crediti.
Rilevanza giurisprudenziale di certezza e determinabilità Per risolvere questioni relative al criterio di imputazione temporale, la giurisprudenza di legittimità ha rafforzato il criterio di competenza, rimarcando l’importanza dell’utilizzo dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, tale per cui, affinché i costi possano risultare deducibili nell’esercizio di competenza, spetti al contribuente di dover dar prova di questi qualora venissero contestati da terziCass. Civ., Sez. Trib., 1 giugno 2022, n. 17945, par. 5.2–5.3..
Esempio Se un costo di lottizzazione è imputato a bilancio come passività per degli interventi di urbanizzazione che un'impresa si è obbligata a realizzare tramite una convenzione con il Comune, la Corte dovrà verificare, dunque, se il dato costo di lottizzazione sia stato giustamente imputato come passività sulla base della documentazione prodotta e degli impegni assunti. Questo giudizio sarà espresso in ragione della prova della documentazione, e sull’esistenza e l'oggettiva determinazione dei costi.
Campo di applicazione soggettivo Il principio di competenza economica si applica a tutti i soggetti che producono reddito d'impresa, ossia per tutti coloro cui sussista l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria, come le società di capitali, gli enti commerciali e le imprese individuali o collettive.
Per contro, le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata applicano il Principio di cassa, che imputa i componenti reddituali in base al momento dell’incasso o del pagamento. Dopo la L. 197/2022, la soglia limite per l’ottenimento dell'accesso a tale regime è stata fissata a 500.000 euro per le attività di servizi e 800.000 euro per le altre attività.
Sono inoltre esclusi dal principio di competenza i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfettari e le microimprese, per le quali non opera la derivazione rafforzata tra bilancio civilistico e imponibile fiscale.
Campo di applicazione oggettivo