Il libretto di risparmio (DR) è un titolo di legittimazione necessario per operare su un deposito a risparmio, nel quale sono riportate tutte le operazioni a valere su quest'ultimo.Articolo 1835 del codice civile italiano.
L'annotazione nel libretto fa piena prova nei rapporti tra banca e depositante; tuttavia, è ammesso che le operazioni non annotate siano provate in ogni altro modo. Anche le Poste Italiane rilasciano dei libretti di risparmio, ma sono regolati da norme speciali.Articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).
Descrizione A differenza di un conto corrente, il libretto di risparmio presenta un'operatività molto limitata. Alcune banche permettono l'accredito di stipendio o pensione, e il rilascio di una carta di prelievo, utilizzabile solo negli sportelli automatici dell'istituto emittente.
L'ammontare del deposito iscritto sul libretto generalmente non ha limiti; ciò nonostante, dai libretti di risparmio non è mai possibile prelevare più di quanto versato, andando nel cosiddetto sconfinamento.
La facoltà di operare sul deposito a risparmio è connessa alla presentazione del libretto. L'operazione può condursi per mezzo di rappresentante.
Il credito portato dai libretti di risparmio nominativi può essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice civile in materia di cessione di credito, in quanto compatibili.
Tipologie I libretti di risparmio si distinguono tra nominativi e al portatore. I primi sono associati a soggetti (persone fisiche e persone non fisiche e ammettono la co-intestazione a più soggetti come la concessione di deleghe, mentre i secondi non sono collegati ad alcuno, e possono quindi essere adoperati da chiunque ne detenga il possesso; questi ultimi, dal 4 luglio 2017 non sono più rilasciati in Italia, e quelli in essere vanno estinti.
I libretti al portatore potevano avere l'indicazione di un nome.Articolo 22 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.
Per la normativa primaria di contrasto al riciclaggio i libretti al portatore non possono avere un saldo uguale o superiore a mille euro.DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni. Se la cifra è già stata superata occorre estinguere il deposito, con facoltà di passare a uno nominativo; diversamente, sono applicabili delle sanzioni amministrative.
Note
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