Il giudizio di verificazione, nell'ordinamento giuridico italiano, è in procedimento giurisdizionale previsto dal codice di procedura civile.
La parte che nel processo civile intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta dalla parte contro cui è stata prodotta, può introdurre un separato ed autonomo procedimento, allo scopo di verificare l'effettiva provenienza del documento dal soggetto che si assume lo abbia redatto o sottoscritto.Art. 216 c.p.c.
Elementi probatori La parte interessata alla verificazione è tenuta a produrre le prove che ritiene necessarie per dimostrare tale provenienza: vengono tipicamente utilizzati, a questo fine, eventuali altri scritti, già verificati, riconosciuti o autenticati, da utilizzare come documentazione di raffronto, ma è anche possibile chiedere l'effettuazione di una perizia calligrafica. Il giudice dispone, inoltre, tutti i provvedimenti idonei a custodire la scrittura oggetto della controversia.Art. 217 c.p.c.
Pronuncia del collegio Sull'istanza si pronuncia il giudice in composizione collegiale.Art. 220 c.p.c. (Come giudice della decisione).
Note
Bibliografia Crisanto Mandrioli, Diritto Processuale Civile, Torino, Giappichelli Editore. ISBN 8834801016.
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