La legislazione italiana a tutela delle minoranze linguistiche riconosce dodici comunità linguistiche storiche che parlano idiomi appartenenti a diverse famiglie linguistiche.Dal dossier pubblicato dall'Ufficio Studi del Senato, XVII legislatura, “MINORANZE LINGUISTICHE”, maggio 2017 nr. 493: ”La legge n. 482 del 1999 delimita un perimetro 'a numero chiuso' di minoranze linguistiche, (...). Sono, come menzionato, raggruppamenti linguistici.” presenti sul territorio della Repubblica italiana e distinti dall'italiano, lingua ufficiale dello Stato«Di portata innovativa, la l. 482/1999 riconosce l’esistenza di 12 minoranze linguistiche ‘storiche’, ossia di comunità dislocate sul territorio nazionale che parlano una lingua diversa dalla italiana, costituite dalle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo, [...]». . Questi dodici gruppi linguistici (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, sloveni) comprendono circa 2.400.000/3.000.000 di parlanti distribuiti in 1.171 comuni appartenenti a 14 regioni, protetti da apposite leggi nazionali, come la legge quadro 482/99,Pascal Richard, La loi-cadre sur la protection des minorités linguistiques historiques en Italie: entre sincérité et opportunité, Revue française de droit constitutionnel, 2001/1 (nº 45). e da leggi regionali.

Legislazione

Tutela costituzionale All'articolo 9 la Costituzione italiana prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (incluso il patrimonio linguistico storico della nazione)sentenza della Corte costituzionale italiana nr. 88 del 2011, all'articolo 6 prevede invece esplicitamente l'adozione di norme di tutela a favore delle sole minoranze linguistiche. La differenziazione concettuale, giuridica e costituzionale, tra “valorizzazione del patrimonio linguistico” e “tutela diritti linguistici” è una costante nella legislazione italiana.regione Friuli-Venezia Giulia - http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2010&legge=5 - Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 - Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia. - Art. 1 (Principi e finalità) 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversità culturali e linguistiche, la Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all'articolo 2, quali patrimonio tradizionale della comunità regionale e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunità dei corregionali all'estero. Regione Friuli-Venezia Giulia - L.r. 29/2007 - Art. 1 - (Finalità) - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana (…)regione Sardegna - L.r. 3 luglio 2018 n. 22 - (…) Art. 2 Oggetto, finalità e ambito di applicazione 1. La lingua sarda, il catalano di Alghero e il gallurese, sassarese e tabarchino, costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione, che adotta ogni misura utile alla loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione. 2. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di politica linguistica. In particolare, essa contiene: a) le misure di tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda e del catalano di Alghero; b) le misure di promozione e valorizzazione del sassarese, gallurese e tabarchino;Regione Veneto - – Legge regionale n. 8 del 13 aprile 2007 - Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. - Art. 1- Finalità - 1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.

Il contenuto dell'Art. 6 della Costituzione esprime l'indirizzo politico che la Repubblica Italiana decise di adottare rispetto alle sue minoranze etnico-linguistiche, differente dalle politiche d'ispirazione assimilatrice perseguite durante il fascismo, ad esempio con l'esclusione dai programmi scolastici ogni dialetto o idioma o lingua diversi dall'italiano standard secondo la politica del nazionalismo linguistico disposta nel 1934 dal ministro Francesco ErcoleSilvia Demartini, ” Dal dialetto alla lingua negli anni Venti del Novecento”, 2010 – Pisa-Roma – Fabrizio Serra Editore, pag.78.

Per la Corte costituzionale della Repubblica Italiana l'art. 6 Cost. «rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell’Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo» oltre che essere «uno dei principi fondamentali del vigente ordinamento» costituzionale.Sentenze Corte costituzionale n. 15 del 1996, n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983. Dalla sentenza nr. 15 del 1996 - https://www.giurcost.org/decisioni/1996/0015s-96.htm: 2.- La tutela delle minoranze linguistiche è uno dei principi fondamentali del vigente ordinamento che la Costituzione stabilisce all'art. 6, demandando alla Repubblica il compito di darne attuazione "con apposite norme". Tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze nn. 62 del 1992, 768 del 1988, 289 del 1987 e 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 - essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare - e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie.

Tale articolo trovò la prima piena attuazione solo mezzo secolo più tardi, con l'approvazione della Legge 482/1999 - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Secondo il noto linguista Tullio De Mauro il ritardo italiano di oltre 50 anni all'attuazione dell'art. 6 fu determinato dalla pluridecennale ostilità nei confronti del plurilinguismo e da un'opaca ignoranzaTratto dalla “Presentazione” a firma del prof. Tullio De Mauro della prima edizione (31 dicembre 2004) del Grande Dizionario Bilingue Italiano-Friulano – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – edizione CFL2000, Udine, pag. 5/6/7/8: «Anzitutto occorre rievocare il vasto movimento mondiale che ha segnato la fine dell'ideologia monolinguistica e delle politiche culturali, scolastiche, legislative a essa ispirata. (…) I grandi Stati nazionali europei si sono andati costituendo, a partire dal secolo XV, sull'assioma di una vincolante identità tra Stato-nazione-lingua. (…) Il divergente esempio svizzero a lungo è stato percepito come una curiosità isolata.(…) Le vie percorso dal plurilinguismo (…). In Italia il percorso, come si sa, non è stato agevole.(…) Nella pluridecennale ostilità ha operato un difetto profondo di cultura, un'opaca ignoranza fatta dall'intreccio di molte cose. (…) Finalmente nel 1999, vinte resistenze residue, anche lo Stato italiano si è dotato di una legge che, non eccelsa, attua tuttavia quanto disponeva l'art. 6 della Costituzione (...)»

Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Il primo atto legislativo riferito alla tutela delle minoranze linguistiche è stata la proposta di legge n. 612/1991 (in 18 articoli), approvata dalla Camera dei DeputatiRassegna stampa n.576 pubblicata dagli Uffici Studi del Parlamento in data 12 dicembre 1991, ma non approvata perché il Parlamento fu sciolto prima della sua approvazione anche al Senato.

Soltanto dopo molti anni, nel dicembre 1999, durante il governo D’Alema (1998-2000), la legge n. 482 fu finalmente approvata. L'approvazione della legge fu segnata da un lungo processo normativo, essendo il legislatore restio ad accogliere dibattiti sulla diversità etnico-linguistica del Paese, che si concluse nel 1999 con l'approvazione della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), proposta dal relatore Felice Besostri.

La Legge 482/1999, riconosce l'esistenza di dodici minoranze linguistiche definite "storiche" ammettendone la tutela:

La Legge L. 482/99 non contempla le popolazioni romanì (Rom e Sinti), nonostante che dette popolazioni risultassero incluse in una relazione, redatta da studiosi di fama nazionaleTullio De Mauro, Giovan Battista Pellegrini e Alessandro Pizzorusso, i primi due accademici linguistici e giurilinguista il terzo nominati dal Parlamento e depositata negli anni settanta nell’archivio del Parlamento.Camera dei deputati, Servizio Studi, Documentazione per le Commissioni Parlamentari, Proposte di legge della VII Legislatura e dibattito dottrinario,123/II, marzo 1982 Il Parlamento italiano aveva perciò promesso nel 1999 un'apposita legge di riconoscimento e tutela: il fatto che tale legge non sia stata ancora presentata è oggetto di denuncia da parte del Comitato del Consiglio d'Europa. “(…) La seconda riguarda il Piano Nazionale sulla questione Rom e Sinti la cui mancanza è stata criticata da ultimo dai molti organismi internazionali (…)“ L'identificazione delle minoranze linguistiche storichedalla Sent. Cost. 88/2011, punto 3 cons. dir.: la legge 482/1999 «non esaurisce ogni forma di riconoscimento a sostegno del pluralismo linguistico, ma al contrario si riferisce esclusivamente alla tutela delle minoranze linguistiche storiche» venne attuata sulla base di criteri stabiliti da studiosi di fama nazionale nominati dal Parlamento stesso. L'elenco originale comprensivo delle 13 comunità etniche-linguistiche riconosciute minoranze linguistiche, curato sulla base di considerazioni linguistiche, storiche e antropologiche, fu confermato in tutte le numerose proposte di legge di tutela presentate per l'approvazione in Parlamento, con l'eccezione delle popolazioni nomadi che non presentano il requisito della territorialità.