Ius soli (in lingua latina "diritto del suolo", ovvero «diritto basato sull'appartenenza al territorio») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Si contrappone allo ius sanguinis (o «diritto del sangue»), che indica invece la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base pertanto della discendenza e non del luogo di nascita.

Quasi tutti i paesi del continente americano applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni. Alcuni paesi europei (Italia, Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito ) concedono altresì la cittadinanza ius soli, sebbene con alcune condizioni.

Ordinamenti Francia La Francia ha una lunga tradizione di applicazione di tale istituto, sebbene dal 1994 una persona nata in territorio francese da genitori stranieri possa ottenere la cittadinanza facendone richiesta purché abbia vissuto stabilmente sul territorio dello stato per almeno cinque anni.

Inoltre, dal 1998, secondo la Legge Guigou, al compimento della maggiore età (18 anni) chi è nato in territorio francese da genitori stranieri accede automaticamente alla cittadinanza se i due genitori, alla nascita del richiedente, disponevano di un permesso di soggiorno.

Condizioni simili per la cittadinanza dei figli di genitori stranieri si applicano in Germania, in Irlanda e nel Regno Unito.

India Lo ius soli in India è stato applicato dal 1950 al 1987, poi rimosso per via dell'immigrazione clandestina proveniente dal Bangladesh.

Italia In Italia, dove come regola predomina lo ius sanguinis, esiste come eccezione una forma estremamente temperata di ius soli, normata dalla Legge n.91 del 05.02.1992. L'articolo 4 comma 2 afferma: "lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana".

Si può richiedere tale beneficio presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. Tuttavia il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio ben possono avere rilievo «considerazioni di carattere economico-patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza»Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474..

Secondo quanto sancito dall’art.33 della Legge 98/2013 il Comune di appartenenza è tenuto ad informare i cittadini stranieri di tale possibilità nel corso dei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età. Se questa comunicazione avviene regolarmente, lo straniero potrà richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età. Se invece non v'è stata comunicazione, la richiesta potrà essere inoltrata anche dopo i 19 anni.

Nel caso in cui, pur essendo nato in Italia, non si ha avuto la residenza in modo continuativo dalla nascita, ma si è residente in Italia da almeno tre anni, al compimento del 18º anno di età si può presentare l’istanza presso la Prefettura con tutta la documentazione necessaria.

Inoltre, in applicazione dell'art.1 della stessa legge che mira a scongiurare l'apolidia, in Italia lo ius soli trova applicazione in altri casi: per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti oppure apolidi; per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello stato di provenienza; è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Stati Uniti Tra i paesi che applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni figurano gli Stati Uniti. Il XIV emendamento della costituzione statunitense prevede che chiunque nasca sul territorio dell'Unione e sia soggetto alla sua giurisdizione — fatta eccezione, quindi, per personale del corpo diplomatico ed eventuali truppe straniere d'occupazioneIl concetto di cittadinanza per nascita applicato al figlio nato nel paese da un cittadino straniero privo di adeguati requisiti non è mai stato formalmente oggetto di contenzioso; tuttavia, la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti in United States v. Wong Kim Ark (1898) ha consentito al governo di negare la cittadinanza ai nati negli Stati Uniti solo nei casi di figli di diplomatici stranieri e di figli di forze nemiche impegnate in un’occupazione ostile del territorio nazionale; pertanto, tale decisione è generalmente interpretata come un divieto per il governo di negare la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti sulla base dello status di straniero dei genitori: v. — ne è automaticamente cittadino.

Il 20 gennaio 2025, il presidente Donald Trump, nell’ambito della Agenda 47, ha firmato un ordine esecutivo - detto Protecting the Meaning and Value of American Citizenship - volto a porre fine alla pratica della cittadinanza per nascita. L’ordine richiede che almeno uno dei genitori sia cittadino statunitense o residente permanente legale affinché le persone nate negli Stati Uniti acquisiscano la cittadinanza alla nascita. L’ordine sarebbe dovuto entrare in vigore il 19 febbraio 2025, ma il 23 gennaio 2025 un giudice federale a Seattle è stato il primo a bloccarne l’applicazione, definendolo incostituzionale. Quattro giudici federali in totale hanno bloccato l’ordine nei successivi mesi. Tre corti d’appello federali hanno confermato i blocchi imposti dai giudici. Il 5 dicembre 2025, la Corte suprema degli Stati Uniti ha accettato di esaminare il caso davanti al collegio completo. Il 30 gennaio 2026, la Corte suprema ha fissato il dibattimento per il 1º aprile 2026, nell'udienza che ha il fine di determinare la legittimità dell’ordine nel caso che ha assunto il titolo: Trump v. Barbara. Trump contro Barbara Trump v. Barbara, 25-365 (U.S. 2026), è una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti concernente la portata della Citizenship Clause del XIV Emendamento della Costituzione statunitenseCorte Suprema degli Stati Uniti, Trump v. Barbara, No. 25-365 (30 giugno 2026).. Il caso riguardava la legittimità costituzionale dell'Ordine esecutivo n. 14160, emanato dal presidente Donald Trump il 20 gennaio 2025, che negava la cittadinanza per nascita ai figli nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente o temporaneamente nel Paese.

Con sentenza del 30 giugno 2026, la Corte Suprema ha confermato (affirmed) la decisione del tribunale distrettuale, stabilendo che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori privi di uno status migratorio regolare o presenti temporaneamente sono comunque "soggetti alla giurisdizione" degli Stati Uniti e acquisiscono la cittadinanza alla nascita ai sensi del XIV Emendamento. La maggioranza ha ritenuto che l'ordine esecutivo fosse incompatibile sia con la Costituzione sia con la disciplina federale sulla cittadinanza.

L'opinione della Corte è stata redatta dal Chief Justice John G. Roberts e sottoscritta dalle giudici Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett e Ketanji Brown Jackson. Jackson ha depositato un'opinione concorrente; Brett Kavanaugh ha concordato con il dispositivo ma ha dissentito in parte, sostenendo che la controversia avrebbe potuto essere risolta esclusivamente sul piano legislativo. Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch hanno presentato opinioni dissenzienti, sostenendo una lettura più restrittiva della clausola costituzionale sulla cittadinanza.

La decisione costituisce uno dei più importanti precedenti contemporanei in materia di ius soli negli Stati Uniti, riaffermando l'interpretazione consolidata della Citizenship Clause del XIV Emendamento e limitando il potere dell'esecutivo di modificare, mediante ordine presidenziale, i criteri costituzionali di attribuzione della cittadinanza.

Le leggi nazionali Ius soli illimitato

"24. Every person born in Belize on or after Independence Day shall become a citizen of Belize at the date of his birth: Provided that a person shall not become a citizen of Belize by virtue of this section if at the time of his birth- his father or mother is a citizen of a country with which Belize is at war and the birth occurs in a place then under occupation by that country"

Article 12a of the Federal Constitution (translated) says that Brazilians include, "a) those born in the Federative Republic of Brazil, even if of foreign parents, provided they are not in the service of your country".

Costa Rica The following are Costa Ricans by birth: ...2. A child born abroad to a born Costa Rican father or mother, who is registered as such in the Civil Register by the will of the Costa Rican parent during its minority, or by his own will up to the age of twenty-five...": richiede la registrazione al governo di Costa Rica prima dei 25 anni di età. Dominica "Every person born in Dominica after the commencement of this Constitution shall become a citizen of Dominica at the date of his birth: Provided that a person shall not become a citizen of Dominica by virtue of this section if at the time of his birth- a) neither of his parents is a citizen of Dominica and his father possesses such immunity from suit and legal process as is accorded to the enjoyment of a foreign sovereign power accredited to Dominica; or b) his father is a citizen of a country with which Dominica is at war and the birth occurs in a place then under occupation by that country." Ecuador El Salvador Figi Every child born in Fiji on or after the date of commencement of this Constitution becomes a citizen at the date of birth unless, at the date of birth: (a) a parent of the child has the diplomatic immunity accorded to envoys of foreign sovereign powers accredited to Fiji; and (b) neither parent is a citizen. Grenada Guatemala Guyana Honduras Giamaica Every person born in Jamaica shall become a citizen of Jamaica – a. on the sixth day of August, 1962, in the case of a person born before that date; b. on the date of his birth, in the case of a person born on or after the sixth day of August, 1962. Lesotho, chap. IV, sec. 38 | CHAPTER IV - CITIZENSHIP: 38. Persons born in Lesotho after the coming into operation of the Constitution Messico Capítulo II De los Mexicanos – Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización A) Son mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. (Translation: "Mexicans by birth are: I. Those born in the territory of the Republic, regardless of the nationality of their parents") Nicaragua Pakistan Every person born in Pakistan after the commencement of this Act shall be a citizen of Pakistan by birth. Panama "Son Panameños por nacimientos: 1) Los nacidos en el territorio nacional | (translation) Panamanians by Birth: 1) Those born in the national territory" Paraguay Perù Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Tanzania Trinidad e TobagoWikisource:Constitution of the Republic of Trinidad and Tobago/Chapter 2 Tuvalu (1) Subject to subsections (3) and (4), a person born in Tuvalu on or after the date on which this Constitution took effect is a citizen of Tuvalu by birth." Note: section 3 pertains to children of foreign diplomats and section 4 pertains to children of belligerants at times of war