L'apertura di credito bancario è un contratto tipico dell'ordinamento italiano, col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, per un tempo determinato o meno.

È disciplinato dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile.

Storia Prima di essere regolato e tipizzato nel codice civile attuale, l'apertura di credito era un contratto atipico, nato nella prassi bancaria.

Il contratto è spesso commercializzato come un fido bancario; quest'ultimo, tuttavia, trova talvolta una specifica disciplina dal contratto o da leggi speciali.

Sebbene oggi le aperture di credito si facciano normalmente in conto corrente, in passato esisteva anche la possibilità di un'apertura di credito semplice, cioè priva della possibilità di ricostituire il credito dopo la sua utilizzazione.

Caratteristiche Utilizzazione del credito L'accreditato può utilizzare la disponibilità di denaro posta a suo favore dalla banca secondo le sue esigenze, con prelievi unici o frazionati nel tempo, ripristinando la provvista con successivi versamenti (art. 1843).

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.

Garanzie La banca ha la facoltà di farsi garantire dall'accreditato la somma di denaro messa a sua disposizione; ciò può avvenire sia con una garanzia reale, sia con una garanzia personale. In questo caso, la garanzia non si estingue per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca, ma dura sino alla fine del rapporto.

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento, o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

Secondo tale disciplina, la banca ha quindi la facoltà, in caso di garanzia divenuta insufficiente, di chiedere all'accreditato sia la reintegrazione della garanzia fino ad un importo ritenuto idoneo, sia di ridurre il credito concesso nella stessa misura della diminuzione della garanzia, o, infine, di recedere dal contratto.

Recesso La banca, salvo patto contrario contrattualmente stabilito, non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito che quindi viene congelato alla situazione esistente a tale data. Inoltre la banca deve concedere all'accreditato un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori, ovvero interessi, spese e tutto ciò che è previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è stata stipulata a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, dagli usi o in quello di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Voci correlate Banca Conto corrente

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