Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008.

Tale figura fu introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Caratteristiche Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il soggetto (che può essere interno ad una azienda, un professionista esterno o il datore di lavoro stesso, in alcuni casi), nominato dal datore di lavoro ed in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che svolge i compiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/08 e coordina il servizio di prevenzione e protezione (SPP),I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono dettagliati all'art. 33 ovvero "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 comma 1 lettera l del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

Funzioni Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una

La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro ().Nell'art. 17 comma 1 lettera a) viene sancita la non delegabilità da parte del datore di lavoro sia della valutazione di tutti i rischi che della conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competenteGli obblighi del medico competente sono definiti nell'art. 25 mentre i titoli e requisiti sono definiti dall'art. 38 ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)Definito dall'art. 2 comma 1 lettera i come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Tutte le attività riguardanti la valutazione e l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi prevedono la sua consultazione alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).L'art. 29 disciplina la modalità di effettuazione del documento di valutazione dei rischi

Più nello specifico questi deve provvedere: all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.L'art. 35 riguarda la riunione periodica

Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all'azienda nei casi previsti dall'art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008.Nei casi diversi da questo il datore di lavoro può ricorrere a persone o servizi esterni all'azienda e non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia

In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.La formazione del datore di lavoro che svolge compiti di RSPP è dettagliata nell'allegato A dell'accordo Stato/Regione del 21 dicembre 2011

Responsabilità Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità.Il RSPP non dispone di poteri gestionali ovvero gestionali e di spesa

I componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico, ecc.), vengono fatti propri da chi li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. In altre parole l'RSPP ha il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, attesa la varietà e complessità degli interventi diretti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, ma non ha autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.

La norma che ha istituzionalizzato il servizio di prevenzione e protezione non ha identificato un nuovo garante della sicurezza, né ha inteso trasferire su di esso quote di posizione di garanzia già attribuite al datore di lavoro, al dirigente e al preposto. Solo chi è giuridicamente obbligato ad agire per attuare i precetti contenuti nella normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro è correlativamente il responsabile della loro violazione. Tutti gli altri soggetti, non avendo obblighi di determinarsi per realizzare la sicurezza, non possono essere chiamati a rispondere della omissione di presidi antinfortunistici obbligatori. Nonostante ciò, non è infrequente rilevare un orientamento di alcuni magistrati che, a fronte della causazione di un evento lesivo di danno occorso ad un lavoratore per omissioni di adeguati presidi antinfortunistici, oltre a rilevare la responsabilità dei soggetti obbligati giuridicamente ad attivarsi per impedire l'infortunio (datore di lavoro, dirigenti, preposti), contestino, a titolo di cooperazione colposa ex art. 113 c.p., anche all'RSPP la responsabilità per aver concorso nell'omissione.

Nell'altalenante atteggiamento che la Corte di Cassazione sta assumendo nei confronti della responsabilità della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione a seguito di eventi infortunistici, si annovera una sentenza della Suprema Corte,Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 6277 dell’8 febbraio 2008 con la quale vengono messi a fuoco sia i limiti delle responsabilità fra la figura del RSPP e quelle del datore di lavoro, del dirigente e del preposto previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia il rapporto fra loro di queste figure medesime. Da un lato, infatti, viene ribadito che il dirigente ed il preposto sono, per quanto di loro competenza, responsabili iure proprio degli obblighi di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dalla eventuale delega fornita loro dal datore di lavoro, e dall'altra viene confermato che la nomina di un RSPP, benché questa figura sia munita di una qualifica specifica, non esime il datore di lavoro dall'acquisire in ogni caso la figura del garante della sicurezza. Nell'assolvere ai suoi compiti, prosegue la Corte di Cassazione, il responsabile del servizio di prevenzione opera per conto del datore di lavoro “il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui stesso”. Secondo la Cassazione, in altri termini, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come avviene in qualsiasi altro settore dell'azienda, devono essere fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che è quest'ultimo che viene comunque chiamato a rispondere delle sue eventuali negligenze.

Requisiti e formazione Le capacità ed i requisiti culturali e professionali del RSPP sono individuati dall'art. 32 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti, denominati comunemente "modulo A", "modulo B" e "modulo C".

Il modulo A, la cui durata prevista è di 28 ore. È un credito formativo permanente, non necessita quindi di aggiornamenti, è propedeutico ai moduli B e C; esso costituisce il corso generale di base e riguarda tematiche generali quali la normativa di riferimento, i soggetti del sistema prevenzione (datore di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), progettisti, lavoratori autonomi, ecc.). Inoltre vengono espressi concetti quali rischio biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da sovraccarico biomeccanico, da agenti cancerogeni e mutageni, amianto, atmosfere esplosive (ATEX), da incidenti rilevanti ed altre tipologie di rischio.

Il modulo B costituisce il corso di specializzazione e si articola in macro-settori definiti considerando i rischi in base alla classificazione dei settori ATECO. Non è propedeutico al modulo C. I macro-settori sono 9 e riguardano: industria, agricoltura, pesca, estrazione minerali, industria chimica, sanità e servizi sociali, pubblica amministrazione, attività artigianali, ecc.). L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del modulo B è strutturata prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il suddetto modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di ulteriori moduli di specializzazione, che sono:

Agricoltura – Pesca (12 ore) Cave – Costruzioni (16 ore) Sanità residenziale (12 ore) Chimico – Petrolchimico (16 ore)

Come indicato nell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 i laureati (nelle classi di laurea elencate nel decreto) sono esonerati dalla frequenza e superamento dei moduli A e B.

Il modulo C è di specializzazione, della durata di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. È un credito formativo permanente, non necessita quindi di aggiornamenti, è per soli RSPP e riguarda la formazione sulla prevenzione e sulla protezione dei rischi psicosociali, di natura ergonomica, da organizzazione del lavoro, da turnazione e derivanti da stress lavoro-correlato.

Possono inoltre svolgere le funzioni di responsabile coloro che, pur non essendo in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, dimostrino di aver svolto la funzione di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto sopra indicato.