Il servizio militare di leva in Italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naia o naja), indica, in Italia, il servizio militare obbligatorio.

Istituito nello Stato unitario italiano con la nascita del Regno d'Italia e mantenuto con la nascita della Repubblica Italiana, è stata in regime operativo dal 1861 al 2006, per 144 anni, fino all'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Il personale militare di leva percepisce durante il servizio un'indennità, più volte modificata nel corso degli anni e di importo variabile a seconda dell'arma, del corpo di inquadramento e delle funzioni svolte. Il servizio prestato è inoltre valido ai fini pensionistici ed è tale anche in seguito all'emanazione della legge Martino.

Storia Gli Stati preunitari, il Regno d'Italia e i distretti militari

Già prima dell'Unità d'Italia alcuni Stati preunitari italiani della penisola prevedevano il servizio militare obbligatorio, come ad esempio nel caso del Regno di Napoli, seppur in tale caso riscattabile dietro pagamento in denaro. Grazie all'influenza dell'Impero francese, la leva obbligatoria era stata introdotta nella Repubblica Italiana napoleonica il 13 agosto 1802 su proposta di Francesco Melzi d'Eril, inizialmente per gli uomini di età compresa dai 19 ai 25 anni e per quattro anniFranco della Peruta, Esercito e società nell'Italia Napoleonica. Dalla Cisalpina al Regno d'Italia, Franco Angeli editore, Milano, 1988 e si ampliò con l'estendersi dello Stato, quando le operazioni militari consentivano l'annessione di altri territori: nel 1802 in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia, nel 1805 in Friuli, nel 1806 nei territori veneti a sinistra dell'Adige. Chi era sposato prima di tale data o aveva particolari menomazioni era esonerato dal partire.

Mantenuto ancora nel successivo Regno d'Italia napoleonico, il servizio di leva fu poi adottato dal Regno di Sardegna con la riforma promossa dal generale Alfonso La Marmora (legge 20 marzo 1854, n. 1676, detta "riforma La Marmora")Gianni Oliva, Soldati e ufficiali, Mondadori, Milano 2011 e con il compimento dell'Unità d'Italia fu estesa a tutto il Regno d'Italia in modo graduale e progressivo; il 25 giugno 1862 il ministro della guerra Agostino Petitti Bagliani di Roreto annunciò ai deputati del Regno, riuniti a Palazzo Carignano a Torino, che l'obbligo di leva era esteso a tutte le province italiane. Benché lo Statuto Albertino non contenesse disposizioni particolari, si limitava ad affermare un generico principio all'art. 75 che statuiva:

Furono quindi emanate una serie di norme: in particolare, la legge 26 maggio 1861, n. 35, autorizzò una leva di uomini nelle province che furono del Regno delle Due Sicilie; la legge 30 giugno 1861, n. 63, autorizzò una leva in Sicilia sui nati nel 1840; la legge 22 agosto 1861, n. 223, disciplinò la leva militare per le nuove province dello Stato, ovvero Lombardia, Emilia, Marche, Umbria, Sicilia; la legge 13 luglio 1862, n. 695, intervenne ancora in ordine alle province napoletane dell'ex Regno delle Due Sicilie e la legge 13 luglio 1862, n. 696, disciplinò la leva obbligatoria per tutte le province dello Stato, Al Sandulli, Giulio Vesperini, "L'organizzazione dello Stato unitario", in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2011 (pubblicazione a cura dell'IRPA Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione a partire da tale anno per i nati nel 1842.

Una prima disciplina generale venne dettata dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248: i nominativi dei cittadini soggetti alla chiamata (esclusivamente i maschi di maggiore età) erano contenuti nelle "liste di leva", formate dal comune italiano di residenza del cittadino interessato (legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato A), nelle quali venivano iscritti tutti i giovani al compimento del 17º anno di età. Del fatto veniva data notizia mediante affissione di manifesti presso l'albo pretorio e nel territorio del comune interessato. Successivamente, il R.D. 13 novembre 1870, n. 6026, istituì a far data dal 16 dicembre i "distretti militari",Art. 1 comma 1 R.D. 13 novembre 1870 n. 6026 che dovevano provvedere sia ad accertare l'idoneità psico-fisica dei coscritti che alla mobilitazione iniziale; presso gli stessi veniva anche somministrato l'addestramento iniziale delle truppe. Nel contempo vennero soppressi i "comandi militari di provincia".Art. 7 comma 1.D. 13 novembre 1870 n. 6026. Dal punto di vista formale, la coscrizione obbligatoria di tutti i cittadini di sesso maschile fu sancita definitivamente dalla legge 7 giugno 1875, n. 2532. Tuttavia, solo il Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito (legge 26 luglio 1876, n. 3260) dava precise indicazioni riguardo alla formazione delle liste di leva. Tale legge prevedeva che ogni comune tenesse due tipi di registri: le "liste di leva" e i "ruoli matricolari", da compilarsi con cadenza annuale. La legge 30 giugno 1889, n. 6168, introdusse in ogni comune i "registri dei quadrupedi", dove erano indicati gli animali e i rispettivi proprietari ai fini della requisizione che poteva essere ordinata in caso di mobilitazione generale o parziale.

L'introduzione del servizio militare di massa suscitò notevole scontento tra le popolazioni meridionali e contribuì ad alimentare il brigantaggio postunitario italiano; in risposta i governi dell'epoca adottarono misure straordinarie ed estremamente repressive - come la legge Pica - che, oltre a punire la renitenza alla leva con la reclusione nelle carceri italiane, colpiva anche i parenti ed eventuali complici di coloro che si sottraessero agli obblighi militari.

La normativa sul reclutamento del Regio Esercito venne risistemata verso la fine del secolo con una serie di provvedimenti normativi, quali il R.D. 6 agosto 1888, n. 5655, (Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito) e la legge 28 giugno 1891, n. 2346.

La prima guerra mondiale: la naja e i primi casi di obiezione di coscienza

All'inizio del XX secolo la normativa in tema conobbe modifiche, con norme quali la legge 15 dicembre 1907, n. 763, la legge 24 dicembre 1908, n. 783, la legge 30 giugno 1910, n. 362, (con cui la ferma fu ridotta a due anni per tutte le armi); poco prima della prima guerra mondiale, la normativa venne nuovamente modificata dal R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497 (Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito).

Una diversa spiegazione fa risalire il termine naja al veneto antico naia, "razza, genia", che a sua volta deriva dal termine latino natalia, pl. neutro di natalis, "attinente, relativo alla nascita", con riferimento alla classe generazionale che veniva coscritta ogni anno.Giacomo Devoto - Gian Carlo Oli, Il Devoto-Oli 2010. Vocabolario della lingua italiana, Le Monnier, Milano, 2009.

Un'altra spiegazione fa risalire il termine naja al dialetto piemontese per natica, in quanto, già prima dell'unità d'Italia, nell'esercito piemontese vigeva per i reclutati il Regolamento penale particolare, che elencava le pene corporali da infliggere con un bastone sulla natica del colpevole indisciplinato, da qui il motto andare a fare la naja che poi si diffuse al resto d'Italia con la unificazioneLuciano Gibelli, Dnans ch'a fassa neuit. Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, Pavone Canavese, Priuli & Verlucca, 2004, pag. 261, ISBN 88 8068 242 3.

Durante la guerra cominciarono a verificarsi i primi significativi episodi di obiezione di coscienza: i primi casi di obiezione al servizio militare obbligatorio furono quelli di Remigio Cuminetti, un testimone di Geova, che nel 1916 in piena Grande guerra finì sotto processo per diserzione a causa del suo rifiuto di indossare l'uniforme, e di Luigi Lué e Alberto Long.Obiettori di coscienza dal sito del Comune di Cuneo.

Il regime fascista e la seconda guerra mondiale Dopo il primo dopoguerra, il regime fascista introdusse l'istruzione premilitare, "impartita con carattere continuativo a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'8º anno di età a quello in cui compiono il 21°". Tale istruzione comprendeva due periodi: il primo, dal 1º gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo al compimento del 18º anno di età, era di competenza dell'Opera Nazionale Balilla, creata nel 1926; il secondo, il servizio premilitare obbligatorio, dal compimento del 18º anno di età (leva fascista) alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva".Franco Landogna, Elementi di Cultura Militare, Alberto Morano editore, Napoli, 1937, p. 97 Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva diventava così soldato e, da quel giorno, incombeva su di lui l'obbligo militare (obbligo di leva). Il servizio di leva poteva essere svolto anche presso la milizia fascista (MVSN).

La normativa relativa al reclutamento venne poi modificata dalla legge 5 agosto 1927, n. 1437, raccolta nel regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 (Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito). Il servizio di leva poteva essere altresì prestato come "ausiliario" presso le varie forze armate italiane e forze di polizia italiane (come ad esempio in qualità di carabiniere ausiliario presso l'Arma, Polizia di Stato, Corpo degli agenti di custodia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco),Art. 15 R.D. 8 settembre 1932 n. 1332 o anche come ufficiale di complemento.

Con la riforma di cui al regio decreto legge 21 novembre 1934, n. 1879, seguita dal R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 (Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito), si modificò il testo unico del 1932, prevedendo che per l'esercito i giovani venissero chiamati alla leva ed esaminati nel 20º anno, con la chiamata alle armi normalmente nel 21º anno.

Si prevedeva, in particolare:

Nella Regia Marina era prevista la ferma volontaria ordinaria di 6 anni, quella volontaria a premio di 4 anni e la ferma di leva di 28 mesi. Infine, nella Regia Aeronautica il personale di leva era assegnato dai distretti militari e dalle capitanerie di porto in base ai quantitativi stabiliti.

La nascita della Repubblica Italiana e il dopoguerra

Con la nascita della Repubblica Italiana venne affermato nella carta costituzionale il dovere dell'obbligatorietà del servizio, contenuto nell'art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana, ma tuttavia temperato dalle modalità e nelle limitazioni imposte dalla legge. Infatti, il 2º comma dell'articolo afferma che:

Nell'immediato secondo dopoguerra vennero poi istituiti i centri addestramento reclute (CAR), presso i quali i coscritti dovevano recarsi per sostenere un apposito corso di addestramento e successivamente essere assegnati a una sede di servizio. Le leggi 25 aprile 1957, n. 308, e 8 luglio 1961, n. 645, disciplinarono la composizione delle "commissioni mobili'" e dei "consigli di leva", mentre ai sensi della legge delega 13 dicembre 1962, n. 1862, venne emanato il D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica).

I soggetti destinatari della chiamata, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 237/1964, continuavano a essere tutti i cittadini italiani esclusivamente di sesso maschile e maggiorenni inclusi nelle liste di leva. Si era quindi chiamati (tramite la cosiddetta "chiamata alle armi" tramite documento detto cartolina precetto) a presentarsi presso il distretto militare competente e sottoposti alla visita medica di leva; se dichiarati idonei, si svolgeva servizio obbligatorio nella Marina Militare, nell'Esercito Italiano o nella Aeronautica Militare, solitamente con incarichi di impiego nei servizi (approvvigionamento, logistica, ecc.) o incarichi di servizio in una determinata arma (ad esempio fuciliere dell'esercito); solitamente dalla visita all'arruolamento passava un certo periodo di tempo, generalmente non superiore all'anno.