Le elezioni politiche in Italia del 2008 per il rinnovo dei due rami del Parlamento Italiano – la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica – si sono tenute domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, verificatosi nel febbraio precedente.
Le elezioni si sono tenute in concomitanza con le elezioni regionali in Sicilia.
La vittoria andò alla coalizione composta da Il Popolo della Libertà, Lega Nord e Movimento per l'Autonomia, che ottenne la maggioranza relativa dei voti e, in base alla vigente legge elettorale del 2005, la maggioranza assoluta degli eletti.
Gli elettori chiamati a votare furono 50 257 534 per la Camera e 45 929 308 per il Senato. Di questi rispettivamente 47 295 978 e 43 257 208 erano residenti nel territorio nazionale, divisi in 61 225 sezioni, e rispettivamente 2 961 556 e 2 672 100 all'estero. L'affluenza alle urne è stata nel complesso del 78,1% circa alla Camera e del 78,2% circa al Senato, in calo del 3,1% rispetto alle elezioni del 2006; nel territorio nazionale essa ha raggiunto l'80,5%, mentre all'estero si è attestata intorno al 40%.Ministero dell'Interno, (URL consultato il 3/1/2009). Il sito riporta i dati aggiornati a tutte le sezioni, eccetto 27 sezioni estere.
Sistema di voto Le elezioni politiche del 2008 si tennero con il sistema introdotto dalla legge n. 270 del 21 dicembre 2005 (la cosiddetta "Legge Calderoli"), che sostituì le precedenti leggi numeri 276 e 277 del 1993 (Mattarellum).
Allo scopo di poter concorrere alle elezioni la legge prevedeva l'obbligo preliminare per ciascuna lista, o coalizione di liste, di depositare un proprio contrassegno, un programma e di indicare la persona designata come capo della forza politica, o della coalizione.
La legge prevedeva un sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze. Erano previsti ambiti territoriali diversi per l'attribuzione del premio di maggioranza: per la Camera, l'intero territorio nazionale (esclusa la Valle d'Aosta); per il Senato, la singola circoscrizione, coincidente con il territorio di una RegioneObbligo imposto dall'art. 57, comma 1 della Costituzione italiana., salvo che per le regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige.
Per la Camera dei deputati, la legge prevedeva che la lista o coalizione di liste che avesse ottenuto la maggioranza dei voti, ma senza conseguire almeno 340 seggi, fosse assegnataria di una quota ulteriore di seggi in modo da raggiungere tale numero. I 12 seggi assegnati dalla Circoscrizione Estero, il seggio assegnato dalla Valle d'Aosta venivano attribuiti secondo regole diverse, bastate sulla precedente legge elettorale uninominale, e i relativi voti non erano calcolati per la determinazione della lista o coalizione di liste di maggioranza relativa.
Per il Senato della Repubblica, la legge prevedeva che la lista o coalizione di liste che avesse ottenuto la maggioranza dei voti nella Regione ma che non consegue il 55% dei seggi a questa assegnati, avesse diritto a seggi ulteriori fino a raggiungere tale soglia. I 6 seggi assegnati dalla Circoscrizione Estero, il seggio assegnato dalla Valle d'Aosta, i 2 seggi assegnati dal Molise e i 7 seggi assegnati dal Trentino-Alto Adige venivano attribuiti secondo regole diverse.
Circoscrizioni Il territorio nazionale italiano venne suddiviso per la Camera dei deputati in 27 circoscrizioni plurinominali mentre, per il Senato della Repubblica, in 20, corrispondenti alle regioni italiane, oltre a quella per l'estero.
Circoscrizioni della Camera dei deputati Le circoscrizioni della Camera dei deputati furono le seguenti: Piemonte 1 (Torino); Piemonte 2 (Cuneo, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola); Lombardia 1 (Milano); Lombardia 2 (Brescia, Bergamo, Como, Sondrio, Varese e Lecco); Lombardia 3 (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova); Trentino-Alto Adige; Veneto 1 (Padova, Verona, Vicenza e Rovigo); Veneto 2 (Venezia, Treviso e Belluno); Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio 1 (Roma); Lazio 2 (Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti); Abruzzo; Molise; Campania 1 (Napoli); Campania 2 (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno); Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia 1 (Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani); Sicilia 2 (Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa); Sardegna; Valle d'Aosta; Estero (a sua volta suddivisa nelle ripartizioni: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania ed Antartide).
Circoscrizioni del Senato della Repubblica Le circoscrizioni del Senato della Repubblica furono invece le seguenti: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna; Estero (a sua volta suddivisa nelle ripartizioni: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania ed Antartide).
Quadro politico Principali avvenimenti Cronologia
6 febbraio 2008: Le Camere nella loro XV Legislatura furono sciolte dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo la caduta del governo Prodi II al Senato ed all'esito negativo riportato dal mandato "esplorativo" affidato dal Capo dello Stato al presidente del Senato, Franco Marini. da Corriere.it, consultato il 07-02-2008 6 febbraio 2008: Entrò in vigore il regime di par condicio per tutte le emittenti radiotelevisive nazionali. da Ansa.it, consultato il 10-02-2008 13 febbraio 2008: Termine ultimo entro cui dovevano essere presentate le dimissioni dagli incarichi amministrativi per potersi candidare alle elezioni. 14 febbraio 2008: Il Consiglio dei ministri approvò un decreto legge che modificava parzialmente la legislazione elettorale., da Corriere.it, consultato il 14-02-2008 26 febbraio 2008: Le dimissioni dagli incarichi amministrativi date per potersi candidare alle elezioni diventarono irrevocabili ed esecutive. Tra il 29 febbraio 2008 e il 2 marzo 2008: Presentazione dei simboli elettorali. da Ansa.it, consultato il 07-02-2008. 9 marzo 2008: Termine ultimo entro cui gli elettori temporaneamente all'estero poterono presentare domanda per esercitare il voto per corrispondenza. 9 e 10 marzo 2008: Presentazione delle liste dei candidati. 11 marzo 2008: Termine ultimo entro il quale gli elettori iscritti all'AIRE poterono comunicare la loro opzione per votare in Italia. Inizialmente previsto per il 16 febbraio ma venne spostato dal parlamento nella conversione del decreto legge in materia elettorale. 21 marzo 2008: Termine ultimo entro cui gli elettori temporaneamente all'estero poterono revocare la domanda per esercitare il voto per corrispondenza. Dal 29 marzo 2008: Divieto di rendere pubblici i sondaggi elettorali.Articolo 8 comma 1 della da Parlamento.it, consultato il 10-02-2008 1º aprile 2008: Il Consiglio dei ministri approvò un decreto legge che proibiva di portare con sé apparecchi che sono in grado di scattare fotografie durante il voto., da repubblica.it, URL consultato il 05-04-2008 2 aprile 2008: La V sezione del Consiglio di Stato emise una ordinanza con cui riconobbe alla Democrazia Cristiana il diritto di poter partecipare alle elezioni. Lo stesso giorno Giuliano Amato, ministro dell'Interno, diede mandato all'Avvocatura di Stato di presentare ricorso davanti alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione per chiarire di chi fosse la competenza sulla materia elettorale. da Repubblica.it, consultato il 02-04-2008 8 aprile 2008: La Corte suprema di cassazione si riunì d'urgenza a sezioni civili unite e accolse i ricorsi del ministero contro l'ordinanza del Consiglio di Stato. 10 aprile 2008: Termine ultimo entro cui gli elettori temporaneamente all'estero o quelli iscritti all'AIRE poterono inviare le proprie schede votate ai consolati. Dal 12 aprile 2008: Silenzio elettorale.Per silenzio elettorale si intende il divieto di tenere «comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico» e di affiggere nuovi «stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda». Così come prescritto dall'articolo 9 della , link consultato il 10-02-2008 13 e 14 aprile 2008: Elezioni.
Il decreto legge in materia elettorale Il Consiglio dei ministri approvò, in due sedute successive – una tenuta il 14 e l'altra il 15 febbraio –, un decreto legge, da news.kataweb.it, consultato il 17-02-2008 che modificò parzialmente la normativa relativa agli adempimenti elettorali e all'esercizio del diritto di voto all'estero.
Il decreto era composto dal sito del Parlamento Italiano, consultato il 07-03-2008 da 8 articoli. L'articolo 4, in particolare, prevedeva che fossero esonerati dall'obbligo di raccogliere le firme a sostegno delle candidature i partiti politici che fossero rappresentanti in una delle due Camere del Parlamento Italiano o nel Parlamento europeo da almeno due componenti. Proprio questo articolo fu oggetto delle contestazioni de La Destra,, da clandestinoweb.com, consultato il 17-02-2008 che arrivò a chiedere al Presidente della repubblica di non firmare il decreto, prima che si riunisse nuovamente il Consiglio dei ministri per riesaminarlo.
La motivazione principale delle nuove norme risiedeva comunque nell'esigenza di riunificare le elezioni politiche con quelle amministrative (art.5). Secondo la legge vigente, da Repubblica.it, consultato il 17-02-2008 infatti, le elezioni amministrative avrebbero dovuto tenersi fra il 15 aprile e il 15 giugno. Inizialmente numerosi partiti, fra cui Forza Italia, giudicarono inaccettabile il decreto e il governo sembrava intenzionato a non vararlo. Lo stesso Capo dello Stato intervenne con un comunicato,, da Quirinale.it, consultato il 17-02-2008 a seguito di una lettera inviata a Napolitano dal presidente emerito Francesco Cossiga per ribadire che un decreto del genere sarebbe stato firmato solo in presenza di un ampio consenso parlamentare che coinvolgesse anche i partiti che fino ad allora avevano «rappresentato l'opposizione». L'accordo venne in seguito raggiunto.
Uno degli scopi dichiarati del provvedimento fu quello di consentire un risparmio di circa 400 milioni di euro.
Altri provvedimenti inseriti nel decreto riguardavano: l'aumento del numero dei componenti dei seggi per lo scrutinio dei voti della circoscrizione estero e diminuzione del numero di elettori per seggio (art.1),Nel 2006 i dati riguardanti lo spoglio della circoscrizione estero arrivarono anche 48 ore dopo la chiusura delle operazioni di voto quando lo spoglio era pressoché completo per le circoscrizioni italiane il voto di particolari categorie di cittadini temporaneamente all'estero (art. 2),Le categorie furono in particolare: dipendenti delle amministrazioni statali in missione, ricercatori e docenti universitari all'estero per motivi di studio e ricerca, appartenenti alle forze armate in missione. In particolare il voto venne esercitato per le circoscrizioni di residenza e non per la circoscrizione estero, a differenza di quanto accaduto nel corso delle ultime elezioni. La normativa non fu estesa rispetto a quella votata nel 2006 ad altre categorie di cittadini temporaneamente all'estero come ad esempio agli studenti in Erasmus la riconferma del diritto degli osservatori OSCE a entrare nei seggi (art. 3), oltre che alla previsione di personale di supporto per le commissioni elettorali circondariali (art.6).Gli articolo 7 e 8 contenevano la copertura finanziaria e la data di entrata in vigore del decreto.
Nel corso della conversione in legge il decreto fu modificato in modo da esentare dalla raccolta delle firme le formazioni rappresentate nel Parlamento – e non esclusivamente in una delle due Camere – con almeno due componenti.