La Costituzione dell'Argentina è la legge fondamentale dell’Argentina, formulandone il diritto dello Stato e fornendo parimenti la base legale dei diritti umani, dei doveri dei cittadini vigenti nel paese, così come la forma di governo nazionale ed i poteri delle suddivisioni territoriali (le Province dell'Argentina).
Essa venne proclamata per la prima volta nel 1853 da un'Assemblea costituente nella città di Santa Fe. Essa stabilì una Repubblica presidenziale basata su un sistema federale.
Venne riformata per sette volte, l'ultima nel 1994, undici anni dopo la caduta della dittatura militare iniziata nel 1976. Il processo di revisione non fu opera del Congresso, che si limitò a sottolinearne la necessità: si formò difatti un'apposita assemblea, detta Convenzione costituente, i cui membri furono comunque appoggiati dai partiti e che si sciolse non appena la revisione è compiuta. Ancora oggi, questo è il metodo per revisionarla.
Il testo costituzionale si compone di due parti:
Prima parte: Declaraciones, Derechos y Garantías (dichiarazioni, diritti e garanzie, art. 1-43) Seconda parte: Autoridades de la Nación (autorità della nazione, art. 44-129)
Hanno il rango costituzionale diversi trattati internazionali come la Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell'Uomo e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Il Capo dello Stato argentino (e Capo del governo, il Governo dell'Argentina), eletto direttamente, non ha secondo la Costituzione la possibilità di legiferare, che spetta invece al Congresso (bicamerale): può infatti farlo solo emettendo, in situazioni limite, decreti di necessità e di urgenza (DNU), che tuttavia possono essere rigettati dal Congresso. Per via della sua agilità, tuttavia, tale strumento è stato progressivamente sempre più utilizzato impropriamente, soprattutto negli ultimi decenni, al fine di adottare rapide decisioni politiche.
La magistratura, infine, vede al suo vertice la Corte Suprema di Giustizia della Nazione che, oltre a svolgere le regolari funzioni di Corte suprema, vede riservato anche alla sua competenza il sindacato di costituzionalità. I giudici sono nominati dal Presidente, con l’approvazione del Senato. Il Congresso può rimuovere i giudici con una votazione a maggioranza qualificata e solo ove violino in modo grave i doveri del loro ufficio, stabiliti dalla legge.
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