La realizzazione del documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), che ha codificato in un unico testo quanto disposto da varie normative e che riprende il disposto contenuto nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94, sostituendolo.

Origine del DUVRI La denominazione DUVRI, non inserita nel citato testo unico, ma divenuta ormai d'uso comune, deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 15 marzo 2008, recante norme sulla sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, sulla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e sulla determinazione dei costi della sicurezza.

Contenuto Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009), ove recita:

La redazione di tale documento, quindi, è onere dell'azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest'ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

DUVRI e cantieri temporanei o mobili L'articolo 96, comma 2 del D. lgs. 81/2008 dispone, in parole povere, che PSC e POS sostituiscono il DUVRI. In particolare:

Finalità del DUVRI I principali scopi del DUVRI, sono: valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.); indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza; indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili; verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati; accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL; è strumento per individuare i costi della sicurezza.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.

Esclusioni Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, può non essere redatto per i servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Note

Voci correlate Appalto dei servizi pubblici Appalto delle opere pubbliche Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Decreto 494 Diritto del lavoro Legge 626 Morti Bianche Piano di sicurezza e coordinamento Rischi derivanti da interferenze Scienza della sicurezza Sicurezza sul lavoro Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Collegamenti esterni

Categoria:Valutazione del rischio lavorativo Categoria:Disciplina giuridica degli interventi edilizi