Il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi o Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP) è l'ente che riunisce e rappresenta tutti gli ordini territoriali degli psicologi d'Italia. La comunità professionale, da questi ultimi rappresentata, è formata dall'insieme di tutti gli iscritti all'Albo degli Psicologi (delle diverse sezioni, A e B) di tutte le regioni italiane. Gli ordini, regionali e nazionale, sono enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della SaluteL'Ordine degli psicologi operava sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia fino al 27/02/2008, data di conversione in Legge del D.L. n° 248 del 31/12/2007 con cui la vigilanza è passata al Ministero della Salute (per un certo periodo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). ed istituiti ai sensi della Legge n° 56 del 18 febbraio 1989 Ordinamento della Professione di Psicologo e della legge n. 170 dell'11 luglio 2003.

L'insediamento dei consigli territoriali e del consiglio nazionale è ratificato con decreto del Ministro della Salute, in base all'esito di elezioni a cui sono chiamati a partecipare tutti gli iscritti. Il mandato è quadriennale, ed il consiglio in carica esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo consiglio eletto.

Gli ordini territoriali La legge istitutiva affida agli ordini territoriali il governo e la tutela del titolo e dell'esercizio della professione di psicologo. Tale azione si attua principalmente attraverso la rappresentanza istituzionale, la tenuta dell'Albo (elenco pubblico al quale ogni professionista che voglia esercitare la professione deve essere iscritto), e attraverso l'azione disciplinare.

L'Ordine nazionale Il CNOP - Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - ha sede a Roma, ed è l'istituzione che rappresenta sul piano nazionale gli interessi rilevanti della categoria. Sono consiglieri nazionali di diritto tutti i presidenti degli ordini territoriali, ed uno degli eletti tra i rappresentanti della sezione B (Dottori in tecniche psicologiche) dell'Albo; essi, riuniti in consiglio, nominano il presidente nazionale.

Per il mandato 2020-2024 l'organigramma CNOP è così composto:

Maria Antonietta Gulino (Toscana), Presidente Giancarlo Marenco (Piemonte), Vice presidente Francesca Schir (Bolzano), Segretario Alessandra Ruberto (Molise), Tesoriere Enrico Perilli (Abruzzo) Caterina Cerbino (Basilicata) Massimo Aiello (Calabria) Armando Cozzuto (Campania) Luana Valletta (Emilia-Romagna) Eva Pascoli (Friuli Venezia Giulia) Paola Medde (Lazio) Claretta Femia (Liguria) Valentina Di Mattei (Lombardia) Giuseppe Carmelo Lavenia (Marche) Giuseppe Vinci (Puglia) Tullio Garau (Sardegna) Vincenza Zarcone (Sicilia) Katia Castellini (Trento) Laura Berretta (Umbria) Davide Perrore (Valle d'Aosta) Luca Pezzullo (Veneto) Nicola Panza (rappresentante sez. B)

Storia dell'Ordine degli Psicologi Le prime iniziative finalizzate a regolamentare la professione di psicologo risalgono al 1970 in dibattiti sviluppatisi soprattutto nell'ambito accademico delle Università di Padova e Roma. La categoria è divisa tra posizioni favorevoli, tiepide e contrarie. L'esigenza più sentita di un ordinamento è manifestata dagli psicologi del Servizio sanitario nazionale, con i quali la professione è generalmente concorde, anche se al suo interno voci autorevoli - in particolare nell'area psicoanalitica - sono contrarie. Le motivazioni della contrarietà sono in parte politiche, per le quali gli ordini - ritenuti strumenti corporativi - andrebbero aboliti, e in parte culturali, connotate da dubbi sulla specificità della materia per cui la psicologia dovrebbe restare una disciplina destinata a fecondare le altre professioni.

Tra il 1970 e il 1989 (anno di approvazione della legge di ordinamento) il dibattito si sviluppa all'interno della categoria, senza particolari cambiamenti delle posizioni. Nel 1978, a Bologna, in un convegno della SIPs - Società italiana di psicologia, sigla storica della psicologia italiana, un progetto di legge di iniziativa del senatore Adriano Ossicini per l'istituzione dell'Ordine fu messo ai voti in una folta assemblea di psicologi e bocciato a grande maggioranza. Tra gli astenuti ci fu il noto psicoanalista Cesare Musatti e, fra i favorevoli, diversi aspiranti accademici organizzati da Marcello Cesa-Bianchi in un gruppo che aveva fondato a Milano una delle prime scuole di specializzazione post lauream.

Malgrado il pronunciamento contrario della SIPs il progetto di legge viene presentato al Parlamento nel quale, curiosamente, deve essere reiterato più volte in quanto non riesce ad arrivare alla discussione a causa di ricorrenti scioglimenti delle due Camere.

Ossicini porta avanti un lavoro certosino di mediazione tra l'Ordine dei medici - decisamente contrario - le società psicoanalitiche - contrarie per ragioni culturali, ma su posizioni moderate - la parte della categoria contraria per ragioni ideologiche e quanti premono a favore dell'ordinamento che sono la maggioranza degli psicologi.

L'ostilità dell'Ordine dei medici comprende la contesa sull'esercizio della psicoterapia:

Grazie alla minuziosa mediazione di Ossicini - superate difficoltà e contrasti - la Legge viene varata con accordi di massima su tre punti: la pratica delle psicoterapia, che sarà condivisa tra medici e psicologi (ex art. 3, L. 56/89); la formazione in psicoterapia, che sarà svolta presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti (ex art. 3, L. 56/89); le norme transitorie, finalizzate a salvare il precedente patrimonio della psicologia e degli psicologi, in particolare le pregresse attività private e le posizioni accademiche nei numerosi corsi di laurea ad indirizzo psicologico (filosofia, pedagogia, lettere, etc.) che già erano attivati in tutta Italia (ex artt. 32, 33, 34, 35, L. 56/89).

Costituzione dell'Albo degli psicologi Il primo laborioso compito per la costituzione dell'Albo, è l'iscrizione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 32. L'applicazione delle norme transitorie, già dal 1990, comporta per i Commissari nominati dai Presidenti dei Tribunali una serie di problemi. Verranno infatti ammessi in via prioritaria all'iscrizione tutti quanti ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica (art. 32 lett. a) per il quale la nuova Legge prevede da ora in poi il diploma di laurea in psicologia, ancorché in possesso di altri e diversi titoli anche di rango minore.

Tale prima fascia di iscritti risulta essere di numero esiguo a differenza di una seconda (art. 32 lett.b) - più numerosa, in possesso di diploma di laurea e avendo superato un pubblico concorso, o fruito di sanatoria - comprendente categorie adiacenti e più o meno pertinenti con la psicologia: è tipico il caso degli insegnanti di sostegno di ruolo della scuola media. In numerosi casi di diniego dell'iscrizione vengono opposti ricorsi al Tribunale, con sentenze non sempre concordi anche in circostanze apparentemente analoghe.

Una terza classe di iscrivibili in via transitoria (art. 32 lett. c) è quella formata da laureati che per almeno sette anni hanno svolto in via continuativa attività di collaborazione o consulenza attinente alla psicologia per enti o istituzioni pubbliche o private. La genericità di tale dicitura provoca non pochi problemi in quanto non definisce il differenziale tra "continuatività" e "saltuarietà", potendosi - al limite - considerare continuativa una consulenza di una volta all'anno per sette anni consecutivi. È inoltre del tutto assente un riferimento all'eventualità che le prestazioni siano remunerate o meno: insieme al laureato in Psicologia che ha lavorato quale volontario, ha diritto all'iscrizione anche chi è laureato in altra materia, ma certifica di avere prestato consulenza gratuita per almeno 7 anni. Detti casi - effettivamente verificatisi - non furono di numero eclatante. Anche la presenza del termine "private" dà luogo ad equivoci: infatti molti liberi professionisti risultano impegnati presso "centri studi" e "associazioni", suscitando talvolta dubbi di combine realizzate ad hoc per rientrare nei parametri previsti dalla norma. Questa fattispecie si verifica in numero più elevato della precedente.

Altri ancora (art. 32 lett. d) sono iscritti all'Albo in base a requisiti di eccellenza nel campo della psicologia perché hanno operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale. La norma, idealmente riferita a personalità insigni, viene interpretata da ciascun Commissario secondo criteri diversi e variamente articolati: entrano in tal modo nell'albo studiosi come Cesare Musatti, filosofo e psicoanalista di chiara fama, ma anche cultori dotati di una laurea qualunque con certificati formativi a conforto di un interesse per la psicologia. Il numero degli ammessi in tale condizione è comunque esiguo.

La costituzione dell'Albo è completata con una sessione speciale di esame di Stato per soli titoli ai sensi dell'art. 33, norma il cui testo definisce chiaramente quali titoli - e in che modo certificati da una pubblica amministrazione - danno diritto all'ammissione all'Albo.

Per ciascun territorio, depositato l'Albo, i Commissari indicono le prime elezioni alle cariche ordinistiche.

Le elezioni e l'elenco degli psicoterapeuti Già nei primi confronti, in prospettiva delle elezioni, si profila un importante problema che il Consiglio eletto dovrà affrontare: l'elenco degli psicoterapeuti. L'art. 35 prevede l'accesso a tale elenco in sanatoria per coloro che: siano laureati da almeno 5 anni, siano iscritti all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito una formazione in psicoterapia, certifichino di tale formazione, sedi, tempi e durata, documentino un eventuale curriculum scientifico e professionale, dimostrino preminenza e continuità della professione di psicologo con specializzazione in psicoterapia tra eventuali altre attività.

Secondo le norme transitorie - applicabili per i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge - spetta agli ordini stabilire la validità delle documentazioni e interpretare in modo appropriato termini quali "preminenza" e "continuità", definire con quali documenti (fatture, ricevute, altro) si possono attestare e a quale temporalità devono fare riferimento.

L'unica formazione preesistente alla contingenza elettorale - l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI) - diffusa abbastanza uniformemente con una rete nazionale e una mission già mutuabile in obiettivi elettorali, dichiarando i propri intenti riguardo al problema delle sanatorie non mostra univocità di posizioni nelle diverse aree. Intenzioni rassicuranti si contrappongono ad altre rigide e formaliste; in alcuni casi si ritiene che l'unica formazione valida debba essere quella pubblica. Anche per tale ragione, nelle regioni in cui più difficile appare l'accesso alla sanatoria, i professionisti si organizzano in funzione anti-AUPI e nascono altre formazioni elettorali che portano nei Consigli diversi e più moderati punti di vista.

Infatti i consigli eletti affrontano il problema dell'art. 35 in modo equilibrato, e nei casi dubbi con qualche larghezza, anche per la minaccia latente dei ricorsi al Tribunale. L'applicazione delle norme transitorie avviene in base a formalità e le poche contestazioni sono risolte da specifiche sentenze e da circolari interpretative del Ministero. Il lavoro maggiore, in assenza di una normativa precisa, è quello di discriminare tra certificazioni discutibili eppure non da escludere a priori (perfino di parrocchie ed enti solidaristici diversi) e documentazioni di sodalizi fino ad allora sconosciuti che risultavano tuttavia seri per iniziative e storia.