La radioprotezione è una disciplina autonoma nata come campo applicativo della radiobiologia cui è connessa. La radioprotezione ha come "oggetto" la protezione dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni. Essa si fonda su concetti di fisica (per quanto concerne le interazioni delle radiazioni con la materia a livello nucleare, atomico e molecolare), di biologia (per gli effetti di tali interazioni a livello cellulare) e di anatomofisiologia (per le conseguenze che tali effetti possono avere, al livello multi-cellulare, su tessuti, organi, apparati e sull'intero organismo) e si avvantaggia anche dall'utilizzo della biotecnologia.

La radioprotezione si avvale poi dell'ausilio delle competenze che producono atti legislativi adeguati e normative adeguate. La radioprotezione trova attuazione infatti, nella pratica, in un insieme di leggi, norme e procedure tese alla protezione da effetti nocivi sui lavoratori, per quanto riguarda le esposizioni derivanti dall'attività lavorativa; sui pazienti, per quanto riguarda le esposizioni derivanti da esami diagnostici o terapie, in particolare con radiazioni ionizzanti; sulla popolazione generale, per quanto riguarda i tipi di esposizioni che possono interessarla; e sull'ambiente, per gli effetti indotti sulla popolazione umana che vi risiede o vi lavora.

Storia della radioprotezione

La storia della radioprotezione comincia con il riconoscimento dell'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e delle misure di prevenzione a ciò dirette. I pericoli della radioattività e delle radiazioni per molto tempo non furono riconosciuti. All'incirca a partire dagli anni 1920 la consapevolezza dei pericoli è gradualmente aumentata, fino a giungere all'emanazione delle corrispondenti disposizioni di radioprotezione.

Protezionistica: uno sguardo generale Il termine protezionistica si presta oggi a molteplici interpretazioni, fra cui la protezionistica medica, che comprende anche la radioprotezione nell'ambito di una cultura della sicurezza. In ogni caso la radioprotezione si è sviluppata nell'ambito della protezionistica sanitaria relativa alle radiazioni, trovando una estrinsecazione nella legislazione radioprotezionistica. La protezionistica sanitaria relativa alle radiazioni si rivolge al controllo della sicurezza, (dal punto di vista tecnico, dosimetrico e normativo), degli impianti e degli apparecchi radiologici o nucleari a uso civile e medico. Si parla di esposizione quando si introduce il concetto di essere umano o di altra entità biologica dotata di vita e ‘investita' da radiazioni.

La radioprotezione più propriamente relativa al ‘campo applicativo' della radiobiologia, grazie al continuo incremento delle conoscenze circa gli effetti delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, costituisce la base dell'evolversi della legislazione radioprotezionistica. Tale legislazione, con le normative dedicate anche alla ricerca biomedica, a sua volta consente lo svilupparsi di ulteriori conoscenze circa i danni radioindotti, la loro classificazione e l'adozione di soluzioni di protezione, prevenzione e limitazione.

Principi Il sistema di protezione dalle radiazioni ionizzanti proposto dalla ICRP, e accolto dalla maggior parte delle normative nazionali ed internazionali, si basa su 3 princìpi:

Principio di giustificazione Secondo il quale ogni attività con radiazioni ionizzanti deve essere giustificata, ovvero il beneficio collettivo ottenuto dall'uso delle radiazioni ionizzanti deve essere superiore al detrimento sanitario dovuto al loro utilizzo. "Le esposizioni mediche devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che non comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti ovvero ne comportano una minore" ed ancora "tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata" (DLgs 187/00).

Passando dalla dichiarazione di principio all'attuazione pratica, si osserva che: nei paesi avanzati più del 20 % delle esposizioni mediche effettuate non sono necessarie (UNSCEAR 2000) e molte indagini radiologiche sono ripetute inutilmente.

Principio di ottimizzazione Secondo il quale l'esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere mantenuta a livelli più bassi possibili compatibilmente con le condizioni economiche e sociali : principio ALARA (as low as reasonably achievable) o, come adottato negli USA dalla National Commission on Radiation Protection and Measurements, ALADA (as low as diagnostically acceptable).

"Le esposizioni debbono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali" (DLgs 187/00). Dubbi applicativi, per es. derivano dalle seguenti considerazioni: La miglior diagnosi con la minor dose si ottiene solo con un'apparecchiatura radiologica di modello recente, utilizzata con procedure avanzate, studiate ed apprese dagli operatori; ma ciò richiede tempo e risorse economiche da sottrarre ad altri scopi. La velocità del progresso tecnico impone sotto questo profilo una obsolescenza del parco macchine e delle conoscenze-capacità tecniche individuali del medico che effettua l'intervento, il cui onere sociale appare a volte insostenibile. Ci si affida sempre più alle macchine ma non si utilizzano appieno tutte le loro potenzialità, perché si resta sempre più indietro nell'apprenderne l'uso e non c'è tempo per leggere i manuali. Particolare attenzione va posta quando le dosi sono significative (come in talune indagini TAC, PET, SPECT e procedure radiodiagnostiche cardiologiche e intervenzionali o in medicina nucleare, specialmente se ripetute nel tempo) e quando il feto è prossimo all'area esposta ovvero quando queste procedure sono eseguite su soggetti di età <15 anni; Vista l'elevata variabilità delle dosi assorbite dai pazienti a parità di esame, è evidente che vanno evitate quelle indagini le cui dosi siano inutilmente elevate (superiori al 70-80 percentile rispetto ai valori medi); Un paese del terzo mondo può decidere che il suo livello di ottimizzazione sia inferiore a quello delle nazioni avanzate, sulla base dei fattori economici e sociali nazionali (diversi necessariamente da quelli delle società industrializzate): con le migliaia di dollari necessarie ad un livello di radioprotezione pari a quello dei paesi industrializzati, i governanti di quel paese potrebbero togliere dagli stenti della fame e da morte certa centinaia di persone.

Applicazione dei limiti di dose (Principio di applicazione dei limiti di dose).

In protezionistica si distingue sempre tra livelli di riferimento per i lavoratori esposti e livelli di riferimento per la popolazione. Per i primi i limiti di legge sono sempre più alti che per la popolazione, per consentire di svolgere le varie funzioni in un ambiente dove non sarebbe possibile ottenere dei livelli di campo adeguati. Fatti salvi i precedenti principi di giustificazione e di ottimizzazione, sono fissati limiti di dose per i lavoratori e la popolazione, che non devono essere superati nell'esercizio di attività con radiazioni ionizzanti. Tale principio non si applica alle esposizioni mediche. "La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione" (d.lgs 230/95). I limiti di dose ammessi per i lavoratori e la popolazione non si applicano in caso di: esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o di una terapia; esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica (es. la mamma che sosta vicino tavolo radiologico per immobilizzare il proprio bambino); esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica. Per i pazienti sono definiti i Livelli Diagnostici di Riferimento, che sono livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso della medicina nucleare diagnostica, livelli di radioattività, per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard e per tipi di attrezzatura. Tali livelli non dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazioni corrette e normali riguardo all'intervento diagnostico e tecnico.

Campi di applicazione Secondo quanto indicato dalla pubblicazioni dell'ICRP, i campi di applicazione della radioprotezione sono distinti in: Radioprotezione dei lavoratori, per quanto riguarda le esposizioni derivanti dall'attività lavorativa; Radioprotezione del paziente, per quanto riguarda le esposizioni derivanti da esami diagnostici Radioprotezione della popolazione generale, per quanto riguarda gli altri tipi di esposizioni che possono interessare la popolazione.

Organismi internazionali e legislazione A livello internazionale l'ente che si occupa di promuovere il miglioramento delle conoscenze nel campo della radioprotezione è l'International Commission on Radiological Protection. Questo Organismo autorevole internazionale pubblica report e raccomandazioni che costituiscono la guida in campo radioprotezionistico.

La legislazione italiana disciplina la radioprotezione della popolazione e dei lavoratori con il D.Lgs. 101 del 31 luglio 2020 che recepisce la direttiva 2013/59/Euratom; l'entrata in vigore di detta normativa va a sostituire i precedenti riferimenti legislativi, in particolare l'art. 243 abroga il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i, il decreto legislativo 26 maggio 2000 n.187 che trattavano rispettivamente la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. Il suddetto decreto regolamenta anche le attività di controllo che alcune particolari categorie (es. gestione di rifiuti metallici e fonderie) devono mettere in atto per controllare la presenza di sorgenti radiottive orfane che possano essere rinvenute nei rifiuti, tali azioni sono descritte nell'articolo 72 e nell'allegato XIX.

Per la protezione dei lavoratori e della popolazione i datori di lavoro devono avvalersi di un Esperto Qualificato e di un "Medico autorizzato, responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti".d.lgs 230/95 e s.m.i.

Esistono dei requisiti legali per l'esercizio della radioterapia, della radiodiagnostica e della medicina nucleare: tutte presuppongo il possesso, per i medici, della specializzazione equivalente, poiché la radioprotezione non costituisce materia di insegnamento obbligatorio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. È comunque consentito l'impiego di apparecchi radiologici in campo medico come supporto e completamento dell'attività clinica di particolari discipline (odontoiatria per esempio).

Il radiologo, il radioterapista e il medico nucleare sono aiutati, nella loro attività pratica, da una professionista sanitario chiamato TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica). I responsabili degli impianti radiologici sono inoltre tenuti ad avvalersi di un Esperto in Fisica Medicad.lg 187/00 e s.m.i.

Sorgenti di radiazioni ionizzanti Le radiazioni possono derivare da varie sorgenti, sia di tipo naturale che artificiale: Radiazione cosmica: si tratta di particelle e raggi gamma di alta energia che provengono dallo spazio e che interagendo con l'atmosfera danno origine a radiazioni ionizzanti di tipo corpuscolare o elettromagnetico. L'esposizione alla radiazione cosmica aumenta con l'altitudine a causa del diminuire dello spessore schermante dell'atmosfera. Ad esempio a 10 km d'altitudine rispetto a livello del mare, l'esposizione è circa 100 volte maggiore di quella a livello del mare.