La visita medica di controllo domiciliare, anche detta visita fiscale, in medicina (specificatamente la medicina legale) e nel diritto del lavoro italiano, è un accertamento predisposto dal datore di lavoro, dall'INPS o dall'A.S.L. per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente assente per malattia. Non sostituisce in alcun modo la possibilità di visita medica di controllo ambulatoriale che viene effettuata in caso di assenza alla visita domiciliare o che può essere richiesta, anche al di fuori dei casi di esenzione, direttamente a discrezione dagli uffici Medico legali INPS. La VMCD può avvenire più volte durante lo stesso periodo di malattia, indipendentemente dalla durata o dalle festività, a meno di esenzioni.

La principale normativa di riferimento è lo Statuto dei lavoratori,Art. 5 legge 20 maggio 1970 n. 300 cui si affiancano i diversi contratti collettivi di lavoro, ed ulteriori disposizioni normative, ove presenti ed applicabili.

Disciplina generale Per i dipendenti pubblici la visita fiscale viene richiesta dall'ente di appartenenza all'INPS.

Per i lavoratori privati, l'INPS generalmente esegue dei controlli a campione, inviando le visite fiscali tra i vari soggetti, oppure richiesti direttamente dal medico istituzionale di sede che, esaminato il caso, richiede la visita domiciliare. Anche il datore di lavoro privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'INPS (come nel pubblico impiego), ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente.

Il lavoratore è tenuto alla reperibilità, presso il luogo indicato nel certificato da parte del medico certificatore dichiarato dall'assicurato; l'obbligo della correttezza della dichiarazione di reperibilità è a carico dell'assicurato. Qualsiasi medico è tenuto a redigere il certificato di malattia, sia medico di medicina generale, medico ospedaliero, medico di continuità assistenziale (nei feriali se e solo se un lavoratore è turnista notturno per il solo turno di notte, negli altri casi per massimo 72 ore solo se ricadono totalmente nell'assenza del proprio curante), libero professionista (per un massimo di 10 giorni compresi in un non più due di volte l'anno). L'odontoiatra può certificare nei limiti delle proprie competenze stabilite dalla legge.

Tutti i certificati di malattia dei dipendenti da privato sono validati da un medico INPS che ha il comando istituzionale di poter esentare dalla visita medica domiciliare o far sottoporre gli assicurati a visita diretta ambulatoriale soprattutto se vi è una evidente sproporzione tra diagnosi medico legale e prognosi o se la certificazione resa dal medico certificante non fosse valida (e.g. "intervento chirurgico", "malessere"). In ogni visita l'assicurato è tenuto produrre certificazione recente ed aggiornata comprovante lo stato di malattia. Il medico Inps può inviare un modulo per una eventuale azione surroga, che deve essere compilato correttamente in tutte le sue parti, come in una malattia causata da responsabilità di terzi od in un sospetto infortunio sul lavoro.

Qualora vi siano i presupposti per ritenere che la malattia sia terminata e che si possa riprendere l'attività lavorativa, il medico deve rilasciare un nuovo certificato che annulla quello precedente di malattia (a partire dalla data di emissione), da inviare all'INPS, e da presentare al datore di lavoro al rientro.

Fasce orarie di reperibilità Durante la malattia, sussiste, in capo al lavoratore assente, l'obbligo di garantire la reperibilità alla visita medica di controllo. Tale obbligo sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Dipendenti privati Per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano sette giorni su sette, con le seguenti fasce di reperibilità: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Dipendenti pubblici Per i dipendenti della pubblica amministrazione italiana, la legge 6 agosto 2008, n. 133 aveva esteso l'orario di reperibilità delle visite fiscali a sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20 con un'unica interruzione dalle ore 13 alle 14.

Successivamente il decreto legge 1º luglio 2010 n. 78 ha abrogato il secondo periodo dell'art. 71 comma 3 della legge 133/2008 il quale stabiliva le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia delle PP.AA., ai fini del controllo da parte del medico fiscale. Si tornò quindi, anche per dipendenti pubblici alle storiche fasce orarie di reperibilità, durante il periodo di malattia, ovvero dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00.

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009 n. 206,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010 modificò nuovamente le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia a causa dell'impennata dei giorni di malattia.

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 - ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le nuove fasce di reperibilità siano le seguenti:

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Il decreto ha affermato inoltre che l'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. La legge 15 luglio 2011 n. 111 ha stabilito che la verifica può essere fatta già dal primo giorno di malattia.Art. 16 comma 9 legge 15 luglio 2011 n. 111. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con parere del 21 novembre 2011, ha chiarito che l'obbligo previsto dalla legge del 2011 sussiste se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Infine la sentenza del TAR del Lazio 16305 del 2023 ha uniformato gli orari di visita fiscale tra dipendenti pubblici e privati (10:00-12:00 e 17:00/19:00) come recepito dall’INPS confermando la possibilità di visita dal primo giorno e nei festivi.

Casi di esenzione L'art. 2, del D.P.C.M. n. 206/2009, prevede l'esclusione dall'obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici qualora l'assenza del dipendente sia riconducibile a una delle seguenti circostanze:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se questa è pari o superiore al 67%.

L'essere a visita dal proprio medico curante, o a visite specialistiche mediche private come cure odontoiatriche e per situazioni che non rivestano i caratteri dell'urgenza o dell'indifferibilità, tranne se debitamente certificata con diagnosi in chiaro a solo uso medico che ne espliciti le predette caratteristiche, non è oggetto di giustificazione medica e per questo sanzionabile. Le visite programmate presso strutture mediche pubbliche o private convenzionate per controlli indispensabili (visite chirurgiche post intervento, visite oncologiche) se calendarizzate e comunicate ai rispettivi enti che possono chiedere il controllo possono essere fattore di giustifica.

Malattia e ferie

La Costituzione italiana afferma il diritto a ferie annuali retribuite e ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia (artt. 36 e 38), diritti sono ripresi dagli artt. 2109 e 2110 del codice civile italiano. La malattia non può essere conteggiata nel periodo di ferie in quanto ne impedisce il godimento e pregiudica la funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche. Se il lavoratore presenta regolare certificato medico, il periodo di ferie è sospeso per tutta la durata della malattia, e avrà diritto a godere di altrettanti giorni di ferie in un periodo successivo (in proposito a nulla rileva che il lavoratore si trovi nello stesso luogo dove si è recato per le ferie).

In tali casi, però, il datore di lavoro ha il diritto di richiedere una visita fiscale per valutare se tale malattia impedisca realmente il godimento delle ferie e se il medico fiscale ritiene che non sia così la malattia viene interrotta ed il dipendente rimane in ferie. Anche in questo caso il dipendente che non accetta il parere del medico fiscale deve essere visitato dal primario medico legale dell'INPS o dell'A.S.L. per il giudizio definitivo. Al termine del periodo di malattia, il lavoratore non perde il diritto a continuare le ferie richieste in precedenza fino alla data concordata col datore, ed è tenuto a presentarsi nella sede di lavoro al termine delle ferie o della malattia se successivo. I giorni di malattia devono essere conteggiati ai fini della maturazione delle ferie (Cassazione Sezioni Unite, decisione n° 14020 del 12 novembre 2001).

I certificati medici e i diritti del lavoratore A partire da settembre 2010, i medici sono tenuti a rilasciare il certificato di malattia in modalità elettronica. I medici devono effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia all'INPS (sia per i lavoratori del settore pubblico che per i lavoratori del settore privato) attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'INPS dovrà poi notificare l'assenza per malattia all'indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro. La gestione informatizzata elimina per l'INPS si l'onere del personale addetto al data entry nel sistema informativo interno dei certificati cartacei ricevuti, e alle notifiche, sempre cartacee, ai datori; per l'INAIL (e per i datori) diventano possibili le visite fiscali dal primo giorno di malattia, perché la ricezione del certificato è istantanea.

Con sentenza n. 15226/2016, la Cassazione ha stabilito che è dovere del lavoratore assente accertarsi che la procedura informatica vada a buon fine e che il certificato sia effettivamente trasmesso dal medico abilitato all'INPS, facendosi fornire dal medico il numero di protocollo del certificato ovvero leggendo la notifica di avvenuto invio che si può ricevere alla propria e-mail privata (gratuitamente e nel momento dell'invio all'INPS).

È bene precisare che il datore di lavoro ha il diritto di richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza anche se ancora non esiste il certificato di malattia. Il certificato medico per il datore è sostituito da un tabulato di sintesi contenente, per ogni certificato medico, gli identificativi del lavoratore (generalità e matricola INPS), data di inizio e fine del periodo di malattia, indirizzo di reperibilità, identificativo del medico che rilascia la certificazione. Il datore può ricevere il prospetto a mezzo fax, ovvero attivando una casella di PEC, nella quale sono disponibili delle impostazioni personalizzate, per ottenere la ricezione dei certificati con una periodicità superiore a quella minima (giornaliera), con una funzione di tipo calendario, che permette di escludere determinate date, anche in relazione a una certa percentuale delle matricole INPS afferenti allo stesso datore, ad esempio per monitorare i dipendenti più assenteisti. Può anche delegare un intermediario come un consulente del lavoro.