La responsabilità civile autoveicoli nell'ordinamento giuridico italiano (nota anche come responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) è la copertura assicurativa obbligatoria introdotta dalla Legge 24 dicembre 1969 n.990 per tutelare i soggetti coinvolti in un sinistro.
La legge impone di stipulare una polizza con una compagnia di assicurazioni autorizzata, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati a terzi (persone o cose). Tale obbligo si estende a un ampio spettro di categorie, tra cui autovetture, taxi, motocicli, ciclomotori, autobus, macchine agricole e macchine operatrici, nonché le unità da diporto e i natanti dotati di motore, indipendentemente dalla potenza installata o dalla tipologia di alimentazione. A partire dal luglio 2026, la normativa include formalmente anche i monopattini elettrici nel perimetro assicurativo obbligatorio.
La compagnia assicuratrice ha, a sua volta, obbligo a contrarre nei confronti di tutti i possessori di veicoli a motore nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi. La durata contrattuale è annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.
Funzionamento Le polizze RC auto in Europa sono spesso associate al meccanismo del bonus-malus. In alternativa esistono le assicurazioni RC auto con franchigia, si tratta di contratti indipendenti dalla classe di merito che prevedono una franchigia di compartecipazione dell'assicurato al risarcimento del danno.
Il mercato viene segmentato per area geografica, età, anni di conseguimento della patente, tipo di veicolo assicurato, in base all'entità e frequenza degli incidenti. In particolare quest'ultimo parametro, che è solo uno degli indicatori che portano alla determinazione del premio, viene espresso secondo una scala costituita da varie posizioni, che possono essere perse o guadagnate dall'assicurato in base al numero dei sinistri. Tale posizione viene detta "classe di merito" ed evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale. Il documento che certifica la classe di merito è detto attestato di rischio.
Oggi è possibile confrontare direttamente online importi e garanzie delle singole compagnie, in particolare l'importantissima rinuncia alla rivalsa, con i Comparatori di assicurazioni. La rivalsa può essere esercitata ad esempio nei seguenti casi:
Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Trasporto non conforme al codice della strada e alle indicazioni di utilizzo dell'automezzo; i casi più comuni sono: il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza (anteriori e posteriori), la mancata o errata ritenuta dei bambini sotto i 12 anni nei seggiolini previsti e omologati, il trasporto di un numero maggiore di persone rispetto al massimo previsto dal veicolo. Modifiche a parti omologate del veicolo e revisione del veicolo scaduta. Patente del conducente inidonea al veicolo (per esempio guidare un'automobile con la patente A) o non valida. Quando vi sono vincoli sull'età del guidatore: conducente di età inferiore a quella prevista (guida esperta) o conducente diverso da quello previsto a contratto (guida esclusiva). La direttiva 2009/103/CE, così come già era disposto dalla precedente Direttiva 2005/14/CE (abrogata), ha confermato in capo alle assicurazioni l'obbligatorietà di un importo minimo di copertura in caso di sinistri con danni alle persone e/o alle cose.
In ottemperanza alla Direttiva UE 2021/2118 che ha introdotto il concetto di "rischio statico", l'assicurazione è necessaria per ogni veicolo che si trovi in un luogo pubblico o in un luogo privato accessibile a terzi, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia in movimento o in sosta. La copertura è richiesta per la disponibilità all'uso del veicolo, indipendentemente dal suo stato di circolazione.
Rischi non coperti dall'RCA La RCA non copre i danni fisici al conducente che ha causato colpevolmente il sinistro, nonché i danni al proprio veicolo; entrambi i rischi possono, tuttavia, essere assicurati con polizze specifiche.
L'esclusione di rivalsa (anch'essa dal costo relativamente contenuto) prevede che l'assicurazione non possa esercitare il diritto di rivalsa in determinate situazioni indicate nella polizza (es. assunzione di stupefacenti, tasso alcolemico superiore ai limiti, numero di trasportati superiore a quello indicato nella carta di circolazione, talora patente di guida o revisione del veicolo scaduti entro un limitato numero di mesi).
Sospensione della copertura assicurativa In attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, il D.Lgs. 184/2023 ha integrato la disciplina della responsabilità civile autoveicoli, elevando la sospensione della copertura assicurativa da facoltà contrattuale, precedentemente rimessa alla discrezionalità delle imprese, a diritto esplicito dell'assicurato. Prima la possibilità di sospendere la polizza dipendeva esclusivamente dalle condizioni generali di contratto, che potevano limitarne o escluderne l'applicazione in base alle politiche commerciali dell'assicurazione. La normativa vigente ha standardizzato tale procedura, rendendola uniforme e garantita sull'intero territorio nazionale.
La facoltà di sospensione può essere esercitata più volte mediante preavviso per un periodo massimo di 10 mesi nell'arco dell'annualità assicurativa, elevabili a 11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri. Tale diritto è vincolato alla condizione che il veicolo sia custodito in un luogo privato non accessibile a terzi. La procedura richiede una comunicazione formale all'impresa assicuratrice, cui segue l'annotazione nella banca dati delle polizze, consentendo il monitoraggio in tempo reale da parte delle autorità competenti.
La circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2024, n. 4054, ha chiarito i risvolti applicativi delineando una distinzione netta tra efficacia amministrativa e responsabilità civile. La sospensione agisce come deroga formale all'obbligo di assicurazione previsto dall'art. 193 del Codice della strada, esonerando il proprietario dalle relative sanzioni pecuniarie. Tale istituto non neutralizza tuttavia il cosiddetto "rischio statico", ovvero la pericolosità intrinseca del veicolo in quanto potenziale fonte di danno, anche in sosta. Ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile, il proprietario rimane il garante patrimoniale esclusivo per eventuali danni durante il periodo di sospensione, in quanto il contratto assicurativo risulta inefficace in tale lasso temporale. La circolazione o la sosta del veicolo in aree pubbliche o private aperte al pubblico determina l'immediata decadenza del beneficio, con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Disciplina normativa L'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli venne istituito in Italia con la Legge 24 dicembre 1969 n.990 (entrata in vigore il 12 giugno 1971)Mario Duni, Prepariamoci all'assicurazione obbligatoria, l'Automobile n.14 del 1971, il cui articolo 1 recita:
L'obbligatorietà della stipulazione decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico registro automobilistico.
A decorrere dal 18 ottobre 2015 cessa l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno (cosiddetto "tagliando") rilasciato dalla compagnia assicuratrice assieme al certificato di assicurazione; per quest'ultimo invece, vige ancora l'obbligo di portarlo al seguito per poter essere esibito in fase di controllo. Il certificato di assicurazione è la quietanza di sottoscrizione della polizza, in pratica la prova documentata del contratto stipulato.
Riguardo alla tassa automobilistica, si ricorda che a decorrere dal 1º gennaio 1998 l'esposizione e il portare il contrassegno con sé non è più obbligatorio, come stabilito dalla legge 449/1997.
La legge n. 248/2006 In base alle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Bersani-Visco (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito poi dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) i sinistri sono rilevanti ai fini della penalizzazione solo quando all'assicurato viene attribuita una responsabilità superiore al 50 per cento, sussistendo tuttavia il cumulo qualora nella stessa annualità assicurativa l'assicurato ne cagioni più di uno. L'attribuzione delle penalizzazioni o dei vantaggi ogni posizione evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale.
Non è più possibile delineare un meccanismo comune per l'evoluzione ed il numero delle classi, perché ogni compagnia utilizza una propria scala interna con un numero variabile di posizioni nonché regole proprie per la perdita o il guadagno delle stesse. Per rendere confrontabili queste scale e consentire il passaggio da una compagnia all'altra, la leggeRegolamento IVASS n.4 del 9 Agosto 2006. prevede una scala di conversione universale (CU) con 18 posizioni e regole evolutive prefissate.
Nell'attestato di rischio è riportata l'equivalenza tra la scala interna adottata dalla compagnia con la quale si è assicurati e tale scala di conversione universale; le 18 classi della scala di conversione universale sono identificate dal prefisso CU (CU1, CU2... CU18). Nella scala CU la posizione di partenza, per chi si assicura per la prima volta, è la classe CU14 che è da considerarsi intermedia. Resta inteso che cambiando compagnia assicuratrice, quella nuova riconvertirà la classe CU nella propria classe di merito sulla scala interna, e tale posizione potrà essere identica alla CU, migliore o peggiore. Molto spesso nelle scale interne è rilevante un intero quinquennio di comportamento (con o senza sinistri), al contrario della CU che viene influenzata unicamente dall'ultima annualità di assicurazione.
La normativa non vieta un trattamento non concorrenziale, che, a parità di altre condizioni, porta all'assegnazione di una CU interna che penalizza chi proviene da un'altra compagnia assicuratrice, rispetto a chi è già cliente con una polizza in scadenza.
La legge n. 40/2007 Successivamente, il decreto Bersani bis (decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto alcune novità: il divieto di stipula di polizze poliennali (la cui durata minima è pari a due annualità complete ovvero 730 giorni) per il ramo danni, ha abrogato l'esclusiva di dieci anni per i contratti assicurativi, ha azzerato le spese a carico del cliente per il cambio di assicurazione, abolito l'esclusiva degli agenti assicurativi monomandatari.
L'effetto di quest'ultima misura doveva essere l'apertura del mercato della distribuzione assicurativa, non potendo più una compagnia disporre di una rete di propri agenti. Ogni assicuratore può proporre ai clienti un portafoglio di polizze di differenti compagnie, fra le quali scegliere.
Il decreto Bersani bis introduce anche due importanti novità: l'attestazione di rischio vale 5 anni dalla data di scadenza dell'ultima polizza; pertanto è possibile stipulare un nuovo contratto assicurativo senza perdere la classe di merito; la più grande novità, però, è la possibilità di acquisire la CU più bassa del proprio stato di famiglia in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato (quindi quando ci sia passaggio di proprietà); lo stesso vale in caso di acquisto di una seconda auto.
Se ad esempio un neopatentato acquista un'auto potrà usufruire della CU più bassa del proprio nucleo familiare, anziché iniziare la propria storia assicurativa dalla CU 14; un altro caso può essere quello in cui il proprietario di un veicolo ne voglia acquistare un altro; potrà acquisire la classe di merito del primo mezzo anche sul secondo, purché sia stato appena acquistato o non sia mai stato assicurato e non abbia mai circolato con il nuovo passaggio di proprietà.