Laggiotaggio (dal francese agiotageA sua volta questa parola deriva dal sostantivo italiano "aggio"; v. anche ) è un delitto previsto dall'articolo 501 del codice penale italiano.

Descrizione L'articolo 501, intitolato "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", recita:

Il delitto è punito anche dall'art. 2637 del codice civile italiano, poiché da operazioni di aggiotaggio è possibile trarre grandi profitti illeciti, provocando conseguentemente danni economici agli altri operatori sul mercato finanziario:

Prescrizione Il reato di aggiotaggio si prescrive in sei anni, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Esso dunque, essendo sanzionato nel massimo con la reclusione fino a tre anni, si prescrive in sei anni. Se invece interviene uno dei cosiddetti atti interruttivi della prescrizione elencati in modo tassativo dall'art. 160 c.p., il tempo necessario a prescrivere aumenta fino ad un massimo di un quarto, ossia fino a sette anni e mezzo.

Note

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