Con diritto barbarico individua una serie di tradizioni consuetudinarie (generalmente non scritte) proprie di gruppi etnico-sociali coevi ma di lingua e cultura diverse da quella ellenistico-romana, consolidatesi dopo le invasioni barbariche.

Numerosi principi del diritto barbarico sono poi confluiti nel diritto romano e nel diritto medievale.

Descrizione Esso non è un sistema giuridico vero e proprio, ma un insieme di principi giuridici comuni a varie popolazioni, etnicamente e culturalmente disomogenee, ma comunque attive nel Nord Eurasia: Celti, Sciti, Sarmati, Unni, Germani (tra i quali Longobardi, Goti, ecc.), Slavi, Avari, Ungari, ecc., quali:

presenza di assemblee generali formate dalle autorità di una singola comunità (dette Althing nei paesi scandinavi); unanimità richiesta nelle decisioni importanti prese dalle assemblee; elettività delle cariche; debolezza o assenza (o temporaneità) di un vero potere esecutivo con giurisdizione estesa oltre il nucleo familiare; diritto di ribellione.

Voci correlate Diritto medievale Diritto romano Germani Invasioni barbariche Storia del diritto germanico

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