LUniversità agraria è un ente di gestione di beni collettivi rurali della comunità locale, erede di istituzioni medievali di autogoverno agrario.

Esistenti tuttora in varie regioni d'Italia, con varie denominazioni (università, comunanze, partecipanze, associazioni agrarie) rappresentano vestigia di un'epoca passata, in cui hanno avuto funzioni ben più cospicue: esse si riportano, infatti, alle forme antiche della proprietà collettiva, di cui costituiscono il residuo storico.

Le leggi Le leggi che regolano le Università Agrarie sono le seguenti:

legge 24 giugno 1888, n. 5489 legge 4 agosto 1894, n. 397 (Boselli) legge 16 giugno 1927, n. 1766 Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici. R.D. Approvazione del regolamento in esecuzione della legge 16 giugno 1927 n. 1766 legge 17 aprile 1957, n. 278 Costituzione dei Comitati Frazionali per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico

Storia L'ager compascuus e i communia delle colonie romane si riportano a forme affini di godimento delle terre aperto a tutti gli abitanti o limitato ad alcune categorie. Ma le origini più prossime delle università agrarie si ritrovano nell'epoca delle dominazioni barbariche, quando, venuti meno i municipî romani col loro carattere politico, le popolazioni si ridussero a semplici aggruppamenti di fatto, cementati da una comunanza d'interessi economici.

A queste universitates hominum vennero ad appartenere le terre non assegnate in proprietà privata e che restarono quindi come dominio collettivo: su di esse gli abitanti esercitavano collettivamente le facoltà di seminare, pascolare, tagliare legna, raccogliere erba, costruire capanne, ecc.; e molto spesso la partecipazione alla comunità col godimento dei diritti relativi era legata al possesso di una sors, cosicché le terre incolte venivano a costituire come un'appendice di quelle coltivate (il sistema sussiste tuttora specialmente nei "masi" del Trentino e dell'Alto Adige).

Contro questa proprietà collettiva si esercitò l'azione dissolvente del feudalesimo, con intensità e risultato ora più ora meno profondi secondo i luoghi: talvolta l'antico dominio della università venne assorbito dal diritto del signore, restando agli abitanti i semplici usi civici; altrove la comunità riuscì a conservare il proprio dominio, trovando anzi nei tentativi d'usurpazione dei feudatarî il motivo per una più forte organizzazione; altrove si costituirono forme intermedie di collaborazione fra il signore e la collettività.

È di questo periodo la formazione in alcune regioni di quelle comunità di originarî del luogo, che si chiamarono vicinie (da vicus). E talora, per le particolari condizioni dei luoghi, altre comunità sorsero per concessione degli stessi feudatarî, con lo scopo precipuo di migliorare le terre: così avvenne, ad esempio, per le partecipanze emiliane.

Il sorgere dei comuni influì profondamente sullo sviluppo delle università agrarie, alcune delle quali si confusero nel nuovo ente politico, perdendo ogni autonomia, mentre altre si conservarono più o meno indipendenti, coi loro scopi economico-agrarî, accanto al comune.

Nel primo caso i beni dell'università costituirono il patrimonio comunale; nel secondo, invece, le università conservarono la proprietà delle terre comuni. Così avvenne che le università agrarie, limitandosi al godimento dei beni comuni nell'interesse dei proprî membri, distinto dall'interesse generale cui provvedeva il comune, assai spesso chiusero i ranghi, comprendendo solo i discendenti di determinate famiglie o i membri di certi gruppi o gli originarî del luogo. Ciò si verificò, ad esempio per le partecipanze emiliane e per le società degli antichi originarî della val Camonica. Ma anche dove il comune fece proprie le terre delle università, queste tuttavia conservarono talora una propria fisonomia e una propria funzione, rivolta soprattutto a regolare l'uso ordinato delle terre comunali: e, infatti, la storia di queste associazioni è legata a quella degli usi civici. Numerosi sono gli statuti, che ci rimangono, delle università agrarie; e hanno notevole interesse, poiché offrono un quadro fedele delle condizioni sociali ed economiche del tempo: vi sono regolati i titoli di appartenenza al consorzio, sono disciplinati i poteri e le funzioni, è distribuito ordinatamente l'uso delle terre comuni.

Nel periodo successivo delle riforme, prima e dopo la rivoluzione francese, le nuove concezioni ebbero il loro riflesso anche sulle università agrarie, poiché nel principio collettivistico che le ispirava si vide un impedimento alla libertà delle terre. Quindi, da un lato si cercò di eliminarle, completando il loro assorbimento nei comuni; dall'altro si provvide, per quanto si poté, a estenderle oltre gli ambiti di famiglie o di gruppi ai quali storicamente erano limitate. Così è venuta a scemare la loro importanza, poiché le università superstiti, sparse qua e là per l'Italia, sono scarse; e differiscono notevolmente da un luogo all'altro, sia per la composizione talora aperta a tutti i cittadini del comune, talora no; sia per l'organizzazione giuridica. Alcune di esse, infatti, sono enti morali, avendo ottenuto il riconoscimento da parte dello stato o in linea generale (com'è avvenuto per le comunità esistenti nelle ex-provincie pontificie, a norma della legge 3 agosto 1894) o caso per caso; altre, invece, sono semplici figure associative sfornite di personalità. La loro intrinseca struttura varia dalla comunione romana, sia pure con qualche carattere particolare, alla comunione germanica, alla società vera e propria; e hanno natura pubblica e talvolta privata, a seconda dei casi.

La legge vigente 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, ha dettato una nuova disciplina per le università ed altre associazioni agrarie, vietando la costituzione di nuove associazioni per il promiscuo godimento delle terre, pur consentendo il riconoscimento a quelle già esistenti di fatto. È ordinato però lo scioglimento delle associazioni, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa l'esistenza di esse. Infine i terreni di uso civico delle associazioni debbono essere aperti agli usi civici di tutti i cittadini del comune o della frazione; salvo che si tratti di diritti spettanti a determinate classi di persone per disposizione speciale di leggi anteriori o per sentenza passata in giudicato, ovvero che si tratti di associazioni composte di determinate famiglie, le quali, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie. L'ordinamento vigente, pur essendo restrittivo nei riguardi delle università agrarie, salva e valorizza le funzioni vitali che esse possono tuttora svolgere, specie in quei luoghi e per quelle terre che meglio si prestano a forme di godimento collettivo anziché individuale.

Le Università agrarie in Abruzzo Nella regione Abruzzo, sono stati rinvenuti molti documenti che accertano la presenza delle antiche Università Agrarie, situazioni storico-amministrative simili ai paesi laziali. Si possono citare come fonti certe i seguenti borghi: Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) - antica Università dell'Isola (sec. XV circa) Castiglione della Valle (TE) Pagliara di Isola del Gran Sasso (TE) - Amministrazione separata di Pagliara Cerchiara (TE) Forca di Valle (TE) Cortino, Nerito e Crognaleto (TE) - antica Università della Montagna di Roseto Tossicia (TE) Montorio al Vomano (TE) Notaresco (TE) Altino (CH) Schiavi d'Abruzzo (CH) Roccascalegna (CH)

Le Università agrarie nel Lazio Per secoli la Campagna Romana e i territori limitrofi sono stati feudi delle grandi famiglie romane, prima definite baronali, e poi principesche. All'unificazione italiana uno dei massimi problemi era che dette terre erano molto mal coltivate e con un regime idrico che contribuiva a rendere malsana l'aria della stessa città di Roma. A differenza di altre fasi storiche la politica agraria posta in essere dal governo del Regno d'Italia fu abbastanza equilibrato. Sui vecchi feudi gravavano da tempo immemorabile antichi diritti delle popolazioni locali, inquadrabili negli usi civici, soprattutto di legnatico. La necessità di scioglimento di una situazione di coesistenza di possesso del feudatario con diritti reali minori della popolazione portò ad attribuire ai feudatari stessi un diritto di riscatto della loro proprietà "privata", prima pensato in capo ai comuni, considerati come entità amministrativa, e poi attribuito a nuovi soggetti dalla legge Boselli, per i quali era stato riesumato l'antichissimo termine di Università agraria. La proprietà feudale veniva "affrancata" (cioè liberata) dal feudatario dal peso ed onere dell'esercizio degli usi civici da parte della popolazione sui terreni. Normalmente l'affrancazione della proprietà feudale da detti gravami era realizzata mediante scorporo di una parte del territorio del feudo, che diveniva di proprietà collettiva della popolazione residente. La parte riscattata rimaneva in piena proprietà privata all'ex-feudatario. Anche la successiva legge del 1927 sulla liquidazione degli usi civici sostanzialmente vide mantenute queste forme di proprietà collettive. La legge permise di quotizzare i terreni convenientemente utilizzabili per l'agricoltura, che rimangono però di proprietà collettiva della popolazione interessata fino al procedimento amministrativo di legittimazione/affrancazione, preceduto dalla propedeutica verifica delle migliorie agrarie sostanziali e permanenti apportate sul terreno.

Cambiati i tempi, le vecchie funzioni sociali di assicurare alle popolazioni umili un bisogno primario com'è la legna per riscaldarsi e per cucinare nei focolari, ora interessa piccoli paesi e un numero esiguo di persone che vi dimorano, mentre le proprietà collettive dei boschi e di altri terreni continuano a svolgere un ruolo fondamentale per la conservazione del territorio. I boschi ed i pascoli, perciò, continueranno a rimanere in gestione delle Università Agrarie, non essendone autorizzata in alcun modo la perdita della proprietà collettiva da parte della popolazione proprietaria. Su tali boschi e pascoli, nonché sui terreni agricoli quotizzati ma non ancora legittimati/affrancati, permane il diritto di uso civico di pascolo e di legnatico, in forma strettamente regolamentata dalle vigenti leggi forestali e dal codice civile.

Complessivamente nel Lazio le proprietà amministrate dalle Università agrarie ammontano a circa 50.000 ettari di terreno.

Le singole Università agrarie laziali La legge che comportò l'affrancamento degli usi civici nei primi anni del XX secolo ammise una prelazione a favore di forme collettive di tali terre che nel Lazio, specialmente in provincia di Viterbo, ripresero il vecchio nome di Università agrarie. Al 2026 sono 81 le università agrarie del Lazio.

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