Gli standard urbanistici definiscono le quantità minime di spazi pubblici, da prevedere in relazione agli insediamenti nella progettazione urbanistica.

Descrizione Gli standard urbanistici rappresentano la determinazione, espressa in metri quadrati per abitante, delle quantità minime di spazi pubblici che devono essere rispettate nella pianificazione. Essi dunque esprimono in valori numerici la dotazione minima di attrezzature collettive per attività comunitarie, istruzione, verde pubblico e parcheggi..

Storia In Italia gli standard erano già conosciuti sin dagli anni Cinquanta, nonostante nella normativa non si facesse menzione di essi. La prima descrizione giuridica del concetto venne inserita nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444..

Il decreto distingueva tra attrezzature "d'interesse locale", ovvero di quartiere, e "d'interesse generale" o "territoriale". Per le attrezzature d'interesse locale valutava in 18 m² la quantità minima di spazi pubblici per abitante, suddivisi in: 9 m²/ab di "verde regolato" (comprendente giardini pubblici, attrezzature sportive e ricreative) 2,5 m²/ab di parcheggi 4,5 m²/ab per l'istruzione (asili nido, scuole dell'infanzia e scuole dell'obbligo) 2 m²/ab per "attrezzature di interesse comune" (culturali, sanitarie, amministrative, religiose, sociali, ecc.).

Nel 1970 vennero istituiti gli enti regionali, ai quali vennero attribuiti le competenze in materia urbanistica; per cui ciascuno di questi enti elaborarono legislazioni più specifiche in materia, aumentando gli standard ma senza modificare l'impostazione data dal decreto nazionale..

L'art. 30, comma 1 lettera a della legge 9 agosto 2013, n. 98 - di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - ha successivamente introdotto per le regioni italiane la possibilità di introdurre "disposizioni derogatorie" al DM n. 1444/68 nei limiti ivi stabiliti.

Classificazione

Zonizzazione Scuola dell'obbligo Attrezzature di interesse comune Verde attrezzato Parcheggi pubblici Zona A 4,50 mq/abitante 2,00 mq/abitante 9,00 mq/abitante 2,50 mq/abitante Zona B 4,50 mq/abitante 2,00 mq/abitante 9,00 mq/abitante 2,50 mq/abitante Zona C 4,50 mq/abitante 2,00 mq/abitante 9,00 mq/abitante 2,50 mq/abitante Zona D Il 10% dell'intera superficie della zona produttiva deve essere destinata a parcheggi, verde attrezzato o attività collettive. Insediamenti commerciali e direzionali 80 m²/100 m² di superficie lorda di pavimento deve essere destinata a standard. Almeno la metà della superficie destinata a standard deve essere utilizzata per la realizzazione di parcheggi (aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla L.765/1967. Zona E 6 m²/abitante devono essere destinati alle aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo) e alle aree per attrezzature di interesse comune. Zona F Allorché risulti necessario prevederli, gli spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale devono essere:

15,00 mq/abitante per parchi pubblici urbani e territoriali 1,50 mq/abitante per attrezzature per l'istruzione 1,00 m²/abitante per attrezzature sanitarie e ospedaliere

Note

Bibliografia

Voci correlate Urbanistica in Italia Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Categoria:Urbanistica