I Trattati della Triplice alleanza furono una serie di accordi conclusi dal 1882 al 1912 da Germania, Austria-Ungheria e Regno d'Italia.
Essi regolarono il patto militare difensivo della Triplice alleanza, che fu rinnovato quattro volte con la stipula di trattati specifici: nel 1887, 1891, 1902 e nel 1912. L'alleanza fu invece rinnovata senza modifiche agli accordi due volte, nel 1896 e nel 1908.
Benché differenti fra loro, i cinque trattati conservarono lo spirito del primo: un patto difensivo di neutralità e mutua assistenza, che ponesse le tre parti contraenti in sicurezza di fronte ai probabili comuni nemici: la Francia innanzi tutto, ma anche la Russia.
La Triplice alleanza
La Triplice alleanza fu conclusa da Germania, Austria-Ungheria e Italia nel 1882 a Vienna. Inizialmente fu voluta principalmente dall'Italia, desiderosa di rompere il suo isolamento. Successivamente, con il mutarsi della situazione in Europa, l'alleanza fu sostenuta dalla Germania che fece da intermediaria fra l'Austria-Ungheria e l'Italia i cui rapporti peggiorarono progressivamente fino allo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914.
All'inizio delle ostilità, l'Italia, ai sensi dell'Art. 4 del trattato vigente del 1912, annunciò la sua neutralità. Nel 1915, l'Intesa le propose, in cambio della sua entrata in guerra contro l'Austria, il completamento dell'unificazione nazionale e una posizione di dominio nell'Adriatico. Nella primavera dello stesso anno l'Italia denunciava la Triplice alleanza ed entrava nel conflitto contro l'Austria-Ungheria.
Primo Trattato della Triplice alleanza (1882)
Il primo Trattato della Triplice alleanza fu redatto inizialmente dal ministro degli Esteri austriaco Gustav Kálnoky il 12 aprile 1882. Il suo omologo italiano Pasquale Stanislao Mancini chiese alcune rettifiche nella direzione di una maggiore valenza difensiva dell'alleanza, che in parte furono accolte e in parte furono respinte dal ministro austriaco. Solo dopo l'intervento del Cancelliere tedesco Bismarck e soprattutto grazie alle varianti proposte all'articolo 4 dall'ambasciatore italiano a Vienna, Robilant, Kálnoky accettò di firmare l'accordo..
Il primo trattato della Triplice alleanza fu firmato a Vienna il 20 maggio 1882 dal ministro degli Esteri austriaco Gustav Kálnoky, dall'ambasciatore italiano a Vienna Carlo Felice Nicolis di Robilant e dall'ambasciatore tedesco, il principe Heinrich von Reuss VIIHeinrich, settimo principe di Reuss (1825-1906). Ambasciatore tedesco a Vienna dal 1878 al 1894..
Testo Preambolo Le LL. MMLL. MM. Loro Maestà.. L’Imperatore d’Austria [...], l'Imperatore di Germania [...] e il Re d'Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare il mantenimento dell'ordine sociale e politico nei loro rispettivi Stati, si sono accordati di concludere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la tranquillità dell'Europa. Gli articoli Art. 1. Le Alti Parti contraenti si promettono pace ed amicizia e non entreranno in nessuna alleanza o impegno diretto contro alcuno dei loro Stati. Esse s'impegnano a venire ad uno scambio di idee sulle questioni politiche ed economiche di indole generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il loro mutuo appoggio nel limite dei loro propri interessi. Art. 2. Nel caso che l'Italia, senza provocazione da parte sua, fosse per qualunque motivo attaccata dalla Francia, le due altre Parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze. Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di una aggressione, non direttamente provocata, della Francia contro la Germania. Art. 3. Se una o due delle Alte Parti contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guerra con due o più grandi potenzeIl riferimento è ad un attacco congiunto di Francia e Russia eventualmente appoggiate dalla Gran Bretagna. L'Impero ottomano non era considerato una grande potenza. Cfr. . non firmatarie del presente trattato, il casus foederis si presenterà simultaneamente per tutte le Alte Parti contraenti. Art. 4. Nel caso che una grande potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle Alte Parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle guerra, le due altre Parti si obbligano ad osservare verso la loro alleata una neutralità benevola. In questo caso ciascuna di esse si riserva la facoltà di prendere parte alla guerra, se lo giudichi opportuno, per fare causa comune con il suo alleatoL'obbligo di neutralità benevola da parte dell'Italia sarebbe scattato, in caso di una guerra preventiva dell'Austria-Ungheria contro la Russia, solo nel caso in cui l'Austria-Ungheria fosse stata minacciata. Fu la soluzione di Robilant alla disputa italo-austriaca sulla possibilità o meno che aveva l'Austria-Ungheria di scatenare una guerra preventiva. Cfr. .. Art. 5. Se la pace di una delle Alte Parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le Alte Parti contraenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere in vista di una eventuale cooperazione. Esse si impegnano fin da ora, in ogni caso di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio né pace né trattato, che di comune accordo fra loro. Art. 6. Le Alte Parti contraenti si promettono scambievolmente il segreto sul contenuto e sull'esistenza del presente trattato. Art. 7. Il presente trattato resterà in vigore durante lo spazio di cinque anni, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche. Art. 8. Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna entro un termine di tre settimane o prima se potrà farsi. […] Dichiarazione ministeriale
Il Regio Governo italiano dichiara che le stipulazioni del Trattato concluso il 20 maggio 1882 fra Italia, l'Austria-Ungheria e la Germania non potranno, come già è stato convenuto, in alcun caso essere considerate come dirette contro l'Inghilterra […]
Secondo Trattato della Triplice alleanza (1887) Il secondo Trattato della Triplice alleanza fu firmato a Berlino il 20 febbraio 1887. Si componeva di una prima parte comune alle tre potenze, di due patti bilateraliSi è preferito usare il termine “patto” invece del più corretto “trattato” per non fare confusione con il documento complessivo, definito abitualmente “Secondo Trattato della Triplice alleanza” che in realtà è un insieme di quattro trattati. Nel testo dei singoli documenti si è lasciata la dicitura originale “trattato”. fra l'Italia e le altre due potenze, e di un verbale comune alle tre potenze.
I plenipotenziari (la cui firma è presente o meno secondo la partecipazione della loro nazione) dei singoli patti furono: l'ambasciatore austriaco a Berlino, conte Ladislaus von Szögyény-Marich, il Cancelliere tedesco Otto von Bismarck e l'ambasciatore italiano Edoardo de Launay.
Testo Conferma del Trattato del 1882 Preambolo. Le LL. MM. L’Imperatore d’Austria [...], l'Imperatore di Germania [...] e il Re d'Italia, animati dal desiderio di mantenere i legami stabiliti fra i loro Stati e i loro Governi dal trattato concluso a Vienna il 20 maggio 1882, hanno deciso di prolungarne la durata per mezzo di un trattato addizionale ed hanno, a questo effetto, nominati loro plenipotenziari […] i quali […] hanno convenuto gli articoli seguenti: Art. 1. Il trattato di alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882 fra le Potenze firmatarie del presente trattato addizionale, è confermato e conservato in vigore in tutta la sua estensione fino al 30 maggio 1892. Art. 2. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Berlino entro il termine di quindici giorni, o prima se potrà farsi.
Patto separato fra Austria e Italia Preambolo. Le LL. MM. L’Imperatore d’Austria [...] e il Re d'Italia, reputando opportuno di dare qualche sviluppo al trattato di alleanza firmato a Vienna il 20 maggio 1882 […] hanno deciso di concludere un trattato separato che tenga sempre meglio conto degli interessi reciproci dei loro Stati e dei loro Governi, ed hanno a questo effetto, nominati loro plenipotenziari […] i quali […] hanno convenuto gli articoli seguenti: Art. 1. […] Nel caso che, in conseguenza di avvenimenti, il mantenimento dello statu quo nelle regioni dei Balcani o delle coste ed isole ottomane nell'Adriatico e nel Mar Egeo divenisse impossibile e che, sia in conseguenza dell'azione di una terza Potenza, sia diversamente, l'Austria-Ungheria o l'Italia si vedessero nella necessità di modificarlo con un'occupazione temporanea o permanente da parte loro, quest'occupazione non avrà luogo che dopo un previo accordo fra le due Potenze suddette, fondato sul principio di un compenso reciproco per ogni vantaggio territoriale o d'altra natura che ciascuna di esse ottenesse in più dello statu quo attuale, e tale da soddisfare gli interessi e le pretese ben fondati delle Parti. Art. 2. Le Alte Parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato. Art. 3. Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino al 30 maggio 1892. […] Patto separato fra Germania e Italia
Preambolo. [Analogo al precedente]. Art. 1. [Identico a quello del patto italo-austriaco precedente]. Art. 2. Le stipulazioni dell'articolo 1 non si applicano in alcun modo alla questione egiziana, circa la quale le Alte Parti contraenti conservano rispettivamente la loro libertà di azione, avuto riguardo ai principi sui quali si fondano il presente trattato e quello del 20 maggio 1882. Art. 3. Se accadesse che la Francia facesse atto di estendere la sua occupazione o il suo protettorato o la sua sovranità, in una forma qualunque, sui territori nord-africani, sia del vilayetVilayet. Provincia dell'Impero ottomano. di Tripoli, sia dell'Impero marocchino, e che in conseguenza di questo fatto l'Italia credesse di dovere, per salvaguardare la sua posizione nel Mediterraneo, intraprendere essa medesima un'azione sui detti territori nord-africani, oppure ricorrere, sul territorio francese in Europa, alle misure estreme, lo stato di guerra che ne conseguirebbe fra la Francia e l'Italia costituirebbe ipso facto, a domanda dell'Italia e a carico dei due alleati, il casus foederis con tutti gli effetti previsti dagli articoli 2 e 3 del suddetto trattato del 20 maggio 1882, come se una simile eventualità vi fosse espressamente considerata. Art. 4. Se le sorti di ogni guerra intrapresa in comune contro la Francia inducessero l'Italia a cercare garanzie territoriali nei riguardi della Francia per la sicurezza delle frontiere del Regno [d'Italia] e della sua posizione marittimaPer “garanzie territoriali nei riguardi della Francia” si intendeva Nizza, Corsica e Tunisi. Cfr. ., come pure in vista della stabilità della pace, la Germania non vi porrà alcun ostacolo e, all'occorrenza e nella misura compatibile con le circostanze, si applicherà a facilitare i mezzi per raggiungere un tale scopo. Art. 5. Le Alte Parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato. […] Verbale comune I sottoscritti hanno proceduto alla firma di un trattato addizionale prolungante la durata del trattato di alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882. Contemporaneamente sono stati firmati un trattato separato fra l'Austria-Ungheria e l'Italia ed un trattato separato fra la Germania e l'Italia. Questi due ultimi atti, benché distinti, rispondono nondimeno allo spirito generale dell'accordo precitato del 1882, poiché oggi come allora le tre monarchie mirano essenzialmente al mantenimento della pace. […]
Terzo Trattato della Triplice alleanza (1891)