Lergastolo è una pena detentiva prevista per delitti di particolare gravità, che termina con la morte del condannato.

Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'ergastolo violerebbe i diritti umani, salvo che sia possibile chiedere la scarcerazione o un alleggerimento di pena. Inoltre, l'ergastolo favorisce negli internati lo svilupparsi di malattie mentali e fisiche.

Etimologia Il termine "ergastolo" deve il suo nome al luogo fisico nel quale il condannato scontava le condanne. Nella Roma antica il termine ergastulum indicava propriamente un campo di lavoro al quale venivano destinati gli schiavi puniti, dal quale spesso non erano destinati a uscire. La radice greca del nome dalla quale è mediato il termine latino si riferisce proprio al lavoro, in questo caso forzato.

L'ergastolo nel mondo

Austria In linea teorica, la legge in Austria ammette il carcere a vita. Dopo un periodo minimo di quindici anni, è tuttavia possibile un provvedimento di scarcerazione, se e quando viene accertato che non c'è più possibilità di recidiva. La decisione è a completa discrezione della corte di appello, e può essere impugnata davanti alla corte suprema. In alternativa, il presidente della repubblica può decidere un provvedimento di grazia, su proposta del ministero della giustizia. I detenuti che hanno commesso reato a una età inferiore a ventuno anni possono essere condannati a un massimo di vent'anni di prigione.

Australia Presente solo in alcuni Stati per reati eccezionalmente gravi. Katherine Mary Knight è stata la prima donna nel paese ad essere condannata all'ergastolo per il barbaro omicidio del suo ex compagno.

Belgio In Belgio la pena dell'ergastolo è assimilata a trent'anni di reclusione al fine di calcolare dopo quanto tempo il detenuto può beneficiare di un provvedimento di scarcerazione: può essere liberato dopo aver scontato un terzo della pena, se prima della condanna è incensurato, oppure dopo aver scontato due terzi della pena, in caso di recidiva. La soluzione è deliberata da un tribunale ed è possibile un ricorso in appello.

Città del Vaticano Nella Città del Vaticano l'ergastolo è stata una pena in vigore sino al 12 luglio 2013. Da tale data, Papa Francesco ha sostituito, con un motu proprio, tale pena con la reclusione sino a un massimo di trentacinque anni.

Danimarca In Danimarca i detenuti possono presentare una richiesta di riduzione della pena dopo dodici anni di reclusione e a condizione di un'iniziativa del ministro della giustizia, del re o della regina di Danimarca che possono concedere la grazia, soggetta a un periodo di cinque anni durante il quale il provvedimento può essere revocato. I detenuti condannati all'ergastolo, nella maggioranza dei casi, sono sottoposti a nessun anno di detenzione effettiva salvo quelli particolarmente gravi. I condannati ritenuti socialmente pericolosi possono essere sottoposti a una detenzione di durata indefinita, finché non si ritiene che sia scomparso tale pericolo. In media, i condannati ritenuti socialmente pericolosi sono sottoposti a nove anni effettivi di carcere dopodiché il beneficio di un provvedimento di scarcerazione subordina a un periodo cautelare di cinque anni.

Francia In Francia le persone condannate all'ergastolo, prima incensurate, possono beneficiare di un provvedimento di scarcerazione dopo diciotto anni, che la corte giudicante può elevare a un minimo di ventidue anni per quanti hanno commesso una recidiva. Esclusivamente per infanticidio con torture, l'ergastolo può essere convertito in un minimo di trent'anni di carcere. È possibile una scarcerazione prima di questi termini solamente per gravi motivi di salute. Il 7 agosto 2011 il prigioniero francese Pierre Just Marny (Fort-de-France, Martinica, 6 agosto 1943), condannato all'ergastolo nel 1969 per omicidio, si è tolto la vita nel carcere di Ducos, sull'isola della Martinica, dopo quarantotto anni di carcere. Era il più anziano detenuto di Francia."Si uccide in cella dopo 48 anni carcere", ANSA.it, 8 agosto 2011

Finlandia Storicamente, il presidente della Finlandia è la sola persona che ha il potere di concedere la grazia alle persone condannate all'ergastolo. A partire dal 1º ottobre 2006, però, questo potere è stato concesso anche alla corte d'appello di Helsinki. Un condannato all'ergastolo potrà chiedere la libertà dopo un minimo di undici anni di carcere. Se la richiesta fosse respinta, potrà essere presentata una nuova richiesta dopo un anno. Se la richiesta fosse accettata, il detenuto sarà sottoposto a tre anni di libertà vigilata, durante i quali non dovrà commettere nessun illecito, prima che gli sia concessa la libertà piena. Se il detenuto aveva meno di ventuno anni di età quando è stato commesso il reato, la prima richiesta di scarcerazione potrà essere presentata dopo dieci anni. Una persona che ha commesso un reato da minorenne non può essere condannata all'ergastolo.

Germania In Germania la condanna alla lebenslange Freiheitsstrafe (reclusione a vita) comporta che occorra scontare un minimo di quindici anni di pena prima di poter presentare una domanda di scarcerazione (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB). La corte costituzionale tedesca ha affermato che il carcere a vita, eliminando qualsiasi prospettiva di recuperare la propria libertà, lede la dignità della persona tutelata come principio fondamentale dalla costituzione tedesca (Art. 1 GG).

Nei casi in cui il detenuto rappresenti un pericolo attuale ed evidente per la sicurezza della società, la sentenza di condanna può prevedere un periodo ulteriore di detenzione preventiva a valle della condanna legata al reato. Questo secondo periodo di detenzione non è considerato punitivo, bensì è visto come una misura di protezione della sicurezza pubblica. La carcerazione preventiva può essere prorogata indefinitamente finché non si sia accertato che il condannato difficilmente commetterà altri crimini. In linea teorica la carcerazione preventiva può durare più di dieci anni; è utilizzata solamente in casi eccezionali. A partire dal 2006, è possibile disporre la carcerazione preventiva anche a seguito di una precedente sentenza di condanna, se nel periodo intermedio si manifesta il rischio di una pericolosità sociale da parte del detenuto. Una persona minorenne non può essere condannata all'ergastolo; la massima pena per i minorenni è di dieci anni di carcere.

Italia

In Italia l'ergastolo è la massima pena prevista nell'ordinamento giuridico penale per un delitto.

L'ergastolo è previsto dall'art. 22 del codice penale. La pena è perpetua, cioè a vita (nonostante, dopo i ventisei anni di carcere, il detenuto possa richiedere la "libertà condizionale" per "buona condotta") ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno; quest'ultima restrizione, introdotta per impedire promiscuità sessuali e non fra i detenuti, è stata modificata implicitamente dall'art. 6. 2 della legge 26 luglio 1975 nº 354, che dispone che "i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti senza distinguere la pena da eseguire", e dunque che i condannati all'ergastolo possano passare le notti in condizioni di non isolamento. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello normale e quello ostativo. Il primo, normale, concede al condannato la possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge (ad esempio: assegnazione lavoro all'esterno; permessi premio; misure alternative alla detenzione; affidamento in prova, detenzione domiciliare, liberazione anticipata, ecc.). Il secondo, che è invece un regime di eccezione, nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia.

"Ostativo" ha quindi il significato di "impeditivo" dei benefici suddetti ed è riferito a particolari reati considerati efferati: associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.), associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), ecc., reati che appunto ostano, o ostacolano, la concessione dei benefici sopraelencati. I detenuti all'ergastolo ostativo (in maggioranza condannati per omicidi legati alla mafia) possono rientrare nel regime normale solo nel caso in cui essi diventino collaboratori di giustizia (i cosiddetti pentiti)Il problema principale di costituzionalità, che riguarda il cosiddetto ergastolo ostativo, è che non sempre è equivalente all'ergastolo senza condizionale degli altri paesi: esso viene inflitto anche ai criminali ritenuti estremamente pericolosi, come capi mafiosi responsabili di omicidi. In questi casi non solo non viene quasi mai concesso un attenuamento della pena, nemmeno dopo decenni di carcerazione; si verifica anche la compressione dei cosiddetti benefici, trattamenti propri del programma di rieducazione del condannato secondo la legge Gozzini e le altre possibilità previste dall'ordinamento penitenziario..

Il Partito Radicale propose un referendum abrogativo nel 1981 per l'abolizione dell'ergastolo, ma vinse il fronte del no.

In Italia la riduzione della pena è prevista ma il detenuto deve prima pagare i debiti (risarcimenti alle vittime, spese processuali e di detenzione) e deve avere anche una residenza, cosa che rende potenzialmente ardua la possibilità di ottenere la libertà vigilata.

Problemi di costituzionalità Nonostante l'ergastolo semplice sia teoricamente perpetuo, non è in realtà quasi mai scontato completamente. Il carattere teoricamente perpetuo della pena, previsto dal codice penale del 1930, pone infatti gravi problemi di compatibilità con l'art. 27 comma 3 della Costituzione e con la Legge Gozzini che a detto articolo dà attuazione. Recita, infatti, tale articolo: "Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato"; chiaramente una pena che esclude dalla vita sociale un individuo in perpetuità non può avere alcuno scopo rieducativo, cioè non può facilitare il reinserimento sociale del condannato. Ripetutamente poste all'attenzione della Corte costituzionale da parte dei giudici di merito, le doglianze sull'incostituzionalità dell'ergastolo sono state sempre respinte sull'assunto che "funzione e fine della pena non sia solo il riadattamento dei delinquenti" e che la pena dell'ergastolo, a seguito dei vari benefici astrattamente concedibili ai condannati, "non riveste più i caratteri della perpetuità" (Sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1974).

Tuttavia, la decisione di concedere i benefici ai detenuti spetta ai giudici di sorveglianza e la questione, soprattutto nei casi di femminicidio, viene vista con una certa ostilità dall'opinione pubblica, dai mass media e persino dai politici. A ciò si aggiunga la petizione presentata al Presidente della Repubblica in occasione della Giornata internazionale della donna con la quale si chiede di annullare i benefici astrattamente concedibili agli autori di femminicidio ed infanticidio. Nel caso in cui l'intento della petizione dovesse andare in porto verrebbe meno il principio costituzionale dell'ergastolo dell'assenza di perpetuità sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 1974.

L'ergastolo è stato escluso per i minori imputabili.

Liberazione condizionale e fine pena Tuttavia, vi è da sottolineare che il carattere di perpetuità di tale pena è mitigato dalla possibilità concessa al condannato di essere ammesso alla libertà condizionale dopo avere scontato ventisei anni di pena, qualora ne venga ritenuto attendibilmente provato il ravvedimento.