Un'intesa è un accordo fra lo Stato italiano e una confessione religiosa differente dalla religione cattolica. L'accordo consiste in atti contrattuali stipulati ed elaborati all'interno dell'ordinamento statuale tra soggetti qualitativamente ineguali. È prevista dall'art.8 della Costituzione.

Sebbene le intese siano uno strumento finalizzato a equiparare sul piano formale le altre confessioni religiose a quella cattolica all'interno dello Stato italiano, sono tuttavia uno strumento nettamente diverso dal trattato che fa parte dei Patti Lateranensi, essendo quest'ultimo un atto internazionale stipulato da due soggetti entrambi sovrani; le intese invece sono atti interni dell'ordinamento stipulati tra lo Stato, sovrano, e le confessioni, che invece non lo sono.

L'intesa pertanto è un contratto interno di diritto pubblico, per il quale lo Stato non ha nessuna responsabilità internazionale.

Nel 2016 la Corte costituzionale ha stabilito che non c'è obbligo per il governo di aprire le trattative a fronte di una richiesta d'intesa.

Stipulazione dell'intesa

La prima fase per il raggiungimento di un'intesa è la trattativa, che inizia e si sviluppa a livello governativo (e non amministrativo come il semplice riconoscimento), tra la Commissione per le intese istituita dal Governo e dalla rappresentanza nazionale della relativa confessione che deve presentare un progetto d'intesa, il quale viene valutato ed eventualmente rivisto o approvato dalla Commissione. Dopodiché il testo viene firmato dal rappresentante confessionale e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per poi essere presentato alle Camere.

La particolarità del disegno di legge è che può essere accettato o respinto dal Parlamento, ma non emendato, per non approvare un accordo difforme da quanto accettato dalla confessione religiosa. Nel caso di non approvazione da parte delle Camere, totale o parziale, il testo torna al Governo che deve riaprire le trattative con la confessione per eventuali e ulteriori modifiche.

Una volta approvata la legge, si crea una fonte atipica, in quanto è una fonte rinforzata che non può essere abrogata se non con il consenso bilaterale delle due parti in oggetto, ovvero Stato e confessione religiosa. Tuttavia sono nettamente differenti anche in questo caso dai Patti Lateranensi, in quanto sono sottoposte sempre e comunque al sindacato di costituzionalità.

Intese stipulate Chiesa evangelica valdese, legge 11 agosto 1984 n° 449 Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste, legge 22 novembre 1988 n° 516 Assemblee di Dio in Italia (pentecostali), legge 22 novembre 1988 n° 517 Unione delle comunità ebraiche italiane, legge 8 marzo 1989 n° 101 Chiesa evangelica luterana in Italia, 20 aprile 1993 Unione cristiana evangelica battista d'Italia, 29 marzo 1993 Arcidiocesi d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionale (ortodossi), legge 30 luglio 2012 n° 126 Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (mormoni), legge 30 luglio 2012 n° 127 Chiesa apostolica in Italia, legge 30 luglio 2012 n° 128 Unione buddhista italiana, legge 31 dicembre 2012 n° 245 Unione induista italiana, legge 31 dicembre 2012 n° 246 Istituto buddista italiano Soka Gakkai (IBISG), legge 28 giugno 2016 n°130 Associazione Chiesa d'Inghilterra, legge 29 dicembre 2021 n° 240 Diocesi ortodossa romena d'Italia, legge 8 luglio 2026 n° 126

Intese bloccate o non perfezionate In alcuni casi, è stata avanzata una richiesta di Intesa che non è però stata accolta dal governo. Tra questi si annoverano:

Assemblea spirituale nazionale dei Baha’i d’Italia, nel 1988 e 1996 Chiesa ortodossa metropolitana autonoma in occidente, nel 1990 Associazione musulmani italiani, nel 1990 e 1997 Centro islamico culturale d’Italia, nel 1991 UCOII, nel 1992 Associazione cristiano ortodossa (Patriarcato di Serbia), nel 1994 e 1996 Chiesa ortodossa d’Italia (eparchia autonoma di Ravenna e d’Italia della metropoli bulgara dell’Europa occidentale), nel 1996 Chiesa ortodossa d’Italia, nel 1997 COREIS, nel 1998 Alleanza di chiese cristiane evangeliche in Italia, nel 1998

Per quanto riguarda la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, essa ha avanzato due richieste nel 1977 e 1996. Il 20 marzo 2000 è stata sottoscritta una bozza d'intesa con il governo, revisionata nel 2007 e di nuovo nel 2014, ma mai ratificata dal parlamento. Per tale motivo, la Congregazione è ricorsa nel 2016 alla Corte europea dei diritti dell’uomo che, in data 11 giugno 2026 si è pronunciata a favore della stessa.

Un caso particolare è quello dell'UAAR, che dal 1995 ha fatto richiesta di Intesa, ottenendo il diniego nel 2003 in quanto non classificabile come confessione religiosa. L'associazione è ricorsa in giudizio, ma la Corte costituzionale ha deliberato nel 2013 a favore del governo e nel 2016 ha stabilito che non sussiste per lo stato l'obbligo di avviare trattative per l'Intesa con qualsiasi confessione ne faccia richiesta.

Note

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Collegamenti esterni

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