Il perito industriale (l'abbreviazione ufficiale del titolo professionale da utilizzare è Per. Ind. indipendentemente dalla tipologia di specializzazione posseduta), nella legislazione italiana, è un professionista operante, nell'ambito delle proprie competenze e specializzazioni, nei settori di ingegneria industriale, ingegneria civile e settore terziario.
La professione di perito industriale è regolamentata dalla legge ed in seguito all’entrata in vigore della legge 89/16 (disposizioni in materia di ordinamento professionale), il titolo di perito industriale spetta a coloro che hanno conseguito la laurea di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al DPR 328/2001.
La professione di perito industriale è una professione intellettuale, in quanto richiede l'iscrizione a un apposito albo professionale per essere esercitata.
L'ordine professionale è organizzato in ordini provinciali che fanno capo al consiglio nazionale, con sede a Roma.
L'ordine è suddiviso in otto settori di specializzazione:
Chimica Costruzioni ambiente e territorio Design Impiantistica elettrica e automazione Informatica Meccanica ed efficienza energetica Prevenzione e igiene ambientale Tecnologia alimentare
La professione di perito industriale è regolamentata in Italia e il riconoscimento delle relative qualifiche professionali a livello europeo è disciplinato dalla Direttiva 2005/36/CE.
Il termine "perito" deriva dal latino peritus, ovvero esperto, abile, e sta ad indicare chi possiede una conoscenza pratica di determinate materie. Il termine "industriale" deriva da industria, di derivazione latina, che in origine voleva dire "operosità", "inventiva", per poi passare ad indicare il sistema preposto alla produzione di beni materiali e servizi su larga scala, caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine.
Storia La figura di perito industriale compare in Italia per la prima volta con la legge di riordino dell'istruzione professionale del 1912Legge n.854 del 14 luglio 1912, articolo 3., che menziona il "diploma di perito industriale", rilasciato dalle scuole di terzo grado di carattere industriale e che permetteva l'iscrizione all'albo dei periti tecnici dei tribunali.Art. 3, Legge n. 854/1912:«Ai licenziati delle scuole di 3º grado di carattere industriale è rilasciato il diploma di perito industriale» La professione nasce nel 1923 con la "Legge per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti", con la quale si istituiscono gli albi provinciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (periti industriali).Legge n.1395 del 24 giugno 1923, articolo 7, seconda parte: "Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'articolo 11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (perito industriale)". L'albo speciale venne istituito nel 1929 con il regio decreto 275/1929 "Regolamento per la professione di perito industriale".Regio decreto n. 275 dell'11 febbraio 1929, articolo 16 (PDF). Accesso 24-01-2017.
La legge del 15 giugno 1931, n. 889 ("Riordinamento dell'istruzione media tecnica")Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 luglio 1931, art.9; art.12 precisa gli indirizzi specializzati della sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico (meccanici elettricisti, minerari, tessili e tintori, edili, chimici, radiotecnici) e le materie di studio comuni a tutte le specializzazioni (italiano, storia, lingua straniera, matematica, meccanica, macchine, chimica, scienze naturali, geografia, fisica, elementi di diritto industriale, disegno e religione), oltre alle materie specifiche delle diverse specializzazioni: nella sezione a indirizzo specializzato per "meccanici elettricisti": elettrotecnica, tecnologia meccanica; nella sezione a indirizzo specializzato per "minerari": geometria descrittiva, disegno relativo, mineralogia, topografia, costruzioni, elettrotecnica, arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali, igiene, pronto soccorso; nella sezione a indirizzo specializzato per "tessili e tintori": chimica analitica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, disegno ornamentale tessile, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, filatura, elettrotecnica; nella sezione a indirizzo specializzato per "edili": impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, costruzioni edili stradali ed idrauliche, disegno di costruzioni, disegno di proiezioni e forme architettoniche, topografia e disegno relativo, estimo, elettrotecnica; nella sezione a indirizzo specializzato per "chimici": fisico-chimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici, disegno relativo; nella sezione a indirizzo specializzato per "radiotecnici": tecnologia meccanica, elettrotecnica, telegrafia, telefonia, strumenti ed esercitazioni di misura, misure radio-elettriche, radiotecnica generale, montaggio di apparecchi radiotecnici, legislazione a norme per la radiotecnica.
La disciplina della professione venne riordinata in seguito dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17 e dal decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge 26 maggio 2016, n. 89.
Descrizione generale La formazione Il titolo, ai sensi della legge 89/2016 si consegue al completamento di un corso di laurea triennale tra quelli di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al DPR 328/2001 previo un esame di stato presso l'ateneo di competenza (DECRETO 12 dicembre 2025). Precedentemente, ai sensi della legge 2 febbraio 1990, n. 17, il titolo si otteneva col conseguimento di diploma rilasciato da un tecnico industriale (ITI) statale, paritario o legalmente riconosciuto. Il perito industriale iscritto all'albo ha inoltre l'obbligo di curare il proprio aggiornamento professionale attraverso un'attività di formazione continua secondo il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e successive modifiche. Per utilizzare il titolo professionale occorre il superamento dell'esame di stato e l'iscrizione all'albo professionale secondo le innovazioni apportate dalla legge 1990 dal decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 - convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89.
La preparazione del perito industriale nell'ambito delle materie ingegneristiche può associarsi a una specializzazione in un particolare settore dell'industria.
Le specializzazioni previste nel triennio sono le seguenti:
arti fotografiche arti grafiche chimica conciaria chimica costruzioni aeronautiche disegno di tessuti edilizia elettronica e telecomunicazioni elettrotecnica e automazione energia nucleare fisica industriale industria cartaria industria mineraria industria navalmeccanica industria ottica industria tintoria informatica materie plastiche meccanica metallurgia tecnologie alimentari termotecnica tessile
La libera professione La professione è riservata agli iscritti all'ordine professionale; ai sensi della legge 26 maggio 2016, n. 89 l'accesso alla professione, previo superamento di un esame di stato, è riservato a chi sia in possesso di laurea triennale conseguita in specifiche classiLe classi di laurea sono stabilite dal D.P.R. n. 328/2001, art. 55, co. 2, lett. d): Classe 4: "Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile" Classe 7: "Urbanistica e scienze della pianificazione territoriali ed ambientale" Classe 8: "Ingegneria civile e ambientale" Classe 9: "Ingegneria dell'informazione" Classe 10: "Ingegneria industriale" Classe 16: Scienze della terra" Classe 20: "Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali" Classe 21: "Scienze e tecnologie chimiche" Classe 23: "Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda" Classe 25: "Scienze e tecnologie fisiche" Classe 26: "Scienze e tecnologie informatiche" Classe 42: "Disegno industriale" oppure, in via transitoria fino al 2024, ai diplomati degli istituti tecnici industriali che abbiano svolto un praticantato di 18 mesi.In quanto svolge una professione di tipo intellettuale - art. 2229 del codice civile - regolamentata dalla direttiva europea 2001/19/CE, recepita con D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 - pubbl. in Gazz. Uff. n. 239 del 14 ottobre 2003 – S.O. n. 161.
Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali secondo la legge n. 89/2016, art. 1-septies , commi 1 e 2, è necessario: essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; godere il pieno esercizio dei diritti civili; essere di ineccepibile condotta morale; avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta; essere in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ; avere conseguito l'abilitazione professionale all'esercizio della libera professione, subordinato al superamento di un apposito esame di Stato disciplinato della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modifiche.
Competenze professionali Il perito industriale, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere funzioni di coordinamento, direttive, esecutive, progettazione, collaudo e ulteriori funzioni a seguito di successive abilitazioni conseguite previste dalla legge.
Spettano ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale e altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:
dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse; dai periti industriali con specializzazione in edilizia, anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione; dai periti industriali con specializzazione navale, anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono l'iscrizione nell'albo dei periti industriali; ai periti industriali con le specializzazioni in meccanica, elettrotecnica e affini, la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine e installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.
Sbocchi professionali I periti industriali iscritti all'albo esercitano la loro attività professionale, che può essere a carattere intellettuale, subordinato e/o di libera professionalità. Il perito industriale trova impiego anche come professionista dipendente iscritto all'albo in molte realtà lavorative, sia nel settore privato che nel pubblico impiego. In quest'ultimo ambito si pensi a realtà come ospedali, comuni, enti pubblici sempre più moderni e strutturati in uffici tecnici o dipartimenti di area tecnica, suddivisi in unità operative. Trova impiego anche nelle forze armate, ad esempio aeronautica militare o genio aeronautico. Il perito industriale nell'ambito del pubblico impiego è un professionista dipendente (codice degli appalti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, art. 90 comma 4 e successive modifiche).
Nella libera professione e come professionista dipendente iscritto all'albo è tenuto a rispettare il codice deontologico.
Normativa di riferimento Disciplina, competenze ed attività regolamentate
Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 - Regolamento per la professione di perito industriale