Colli Asolani - Prosecco (o Asolo - Prosecco) è una DOCG riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Treviso.
Zona di produzione La zona di produzione comprende: l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo; parte del territorio dei comuni di Asolo, Caerano di San Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello.
Le uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay destinate alla vinificazione con pratica tradizionale devono provenire dai comuni di Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo,Follina, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto Volpago del Montello..
Storia A cavallo tra il X e l'XI secolo i monaci benedettini già producevano vino nell'Abbazia di Santa Bona a Vidor e nella Certosa del Montello. Entrati a far parte della Repubblica di Venezia, i colli intorno ad Asolo si arricchirono di ville patrizie e il vigneto assunse importanza. Nel XV secolo iniziò l'esportazione, in seguito venne favorito il mercato veneziano. Il pregio dei vini asolani era tale che venivano tassati un terzo in più dei vini portati dalla Grecia.
Tecniche di produzione Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni previsti nel disciplinare; tenuto conto delle tradizioni è consentito effettuarle anche nei comuni di Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor e Pieve di Soligo.
Nell'elaborazione del vino spumante è consentita la "pratica tradizionale", consistente nell'aggiunta di vini ottenuti da uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 15%; tali uve possono essere vinificate in tutta la zona per esse prevista.
Le operazioni di presa di spuma, stabilizzazione, eventuale dolcificazione, imbottigliamento e confezionamento possono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Treviso.
Qualora il Prosecco frizzante con fermentazione in bottiglia tradizionale presenti una velatura, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia".
Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l’uso di tappi raso bocca in sughero; per la tipologia frizzante è consentito anche il tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.
Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione.
Disciplinare Il Prosecco era stato riconosciuto come tipologia della DOC "Montello e Colli Asolani" con DPR 27.06.77 pubblicato in G.U. 304;
È stato riconvertito nella DOCG "Colli Asolani Prosecco" con DM 17.07.2009 pubblicato in G.U. 173Successivamente è stato modificato con DM 04.02.2010 pubblicato in G.U. 39 DM 30.11.2011 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Tipologie
Prosecco È prevista la tipologia "frizzante", da secco ad amabile uvaggio Glera minimo 85%Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, anche congiuntamente. titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.acidità totale minima5,00 g/l.estratto secco minimo16,00 g/lresa massima di uva per ettaro120 q.resa massima di uva in vino 70%
Prosecco spumante superiore Lo spumante può venire prodotto nelle categorie da brut a demi-sec. uvaggiospumante superiorepratica tradizionale Glera minimo 85%Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, anche congiuntamente.Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay anche congiuntamente. spumante superiorepratica tradizionaletitolo alcolometrico minimo11.00% vol.acidità totale minima5,00 g/l.4,00 g/l.estratto secco minimo16,00 g/lresa massima di uva per ettaro120 q.resa massima di uva in vino70%
Note
Collegamenti esterni
Categoria:Vini DOCG della provincia di Treviso Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Glera Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verdiso Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Bianchetta trevigiana Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Perera Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Glera lunga Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot nero Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot grigio Categoria:Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay