La catena di custodia (in inglese chain of custody) è la documentazione cronologica che attesta il sequestro, la custodia, il controllo, il trasferimento, l'analisi e la destinazione di un elemento di prova, materiale o digitale. La sua funzione è consentire di ricostruire in ogni momento chi abbia avuto la disponibilità del reperto, quando e per quale scopo, così da poterne affermare l'integrità nel processo.
Particolarmente importante in materia penale, il concetto si applica anche nel contenzioso civile e, più in generale, in ogni ambito in cui occorra dimostrare che un oggetto o un dato non è stato alterato dopo la sua acquisizione:
nel controllo antidoping degli atleti; nella tracciabilità dei prodotti alimentari; nella certificazione che i prodotti in legno provengano da foreste gestite in modo sostenibile.
Funzione probatoria
L'interruzione della catena di custodia non comporta necessariamente l'inutilizzabilità della prova, ma ne indebolisce l'attendibilità, poiché apre la possibilità che il reperto sia stato sostituito, contaminato o modificato. La contestazione della catena di custodia è per questa ragione uno degli strumenti difensivi tipici nei procedimenti che si fondano su prove materiali.
La documentazione richiede di norma l'annotazione di ogni passaggio di mano, con l'indicazione del soggetto responsabile, della data e dell'ora, del luogo di conservazione e della ragione del trasferimento.
Catena di custodia digitale
Nel caso delle prove digitali la catena di custodia presenta caratteristiche particolari, poiché il dato informatico può essere alterato senza lasciare tracce visibili e la semplice accensione di un dispositivo ne modifica il contenuto. La prassi tecnica prevede pertanto che l'integrità del reperto sia attestata mediante il calcolo di un valore di hash al momento dell'acquisizione: ogni successiva verifica che restituisca lo stesso valore dimostra che i dati non sono stati modificati.
Standard tecnici
Lo standard ISO/IEC 27037, pubblicato nel 2012 e recepito in Italia come UNI CEI EN ISO/IEC 27037:2017, contiene le linee guida per l'identificazione, la raccolta, l'acquisizione e la conservazione delle prove digitali, distinguendo la raccolta del supporto fisico dall'acquisizione della copia forense e dalla successiva conservazione.
Disciplina italiana
Nell'ordinamento italiano il tema è stato affrontato dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, che ha modificato numerose disposizioni del codice di procedura penale introducendo l'obbligo di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l'alterazione.
La previsione ricorre in più articoli: l'articolo 244 in materia di ispezioni, l'articolo 247 sulle perquisizioni di sistemi informatici o telematici, l'articolo 254-bis sul sequestro di dati presso i fornitori di servizi informatici e l'articolo 354 sugli accertamenti urgenti della polizia giudiziaria, che prescrive di provvedere alla immediata duplicazione dei dati su supporti adeguati, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.
Voci correlate Prova (diritto) Informatica forense Funzione di hash Prova documentale
Note
Categoria:Diritto processuale penale Categoria:Informatica forense