L'affidamento condiviso, nell'ordinamento italiano, regola l'affidamento dei figli e quindi l'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori in modo che ciascun genitore sia responsabile in toto quando i figli sono con lui.

Prima della riforma del 2006 l'affidamento congiunto era ammesso espressamente dall’articolo 6 della legge sul divorzio (n. 898/1970). Analogamente l'affidamento condiviso introdotto con la legge n. 54/2006 mira a suddividere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli.

La legge n. 54 del 2006 Finalità della riforma La riforma del 2006, sulla carta, costituisce un cambiamento molto rilevante in quanto stabilisce il cosiddetto "principio di bigenitorialità": alla separazione personale dei genitori non consegue, quindi, necessariamente – come nella precedente disciplina – l'affidamento esclusivo a uno dei due genitori dei figli.

La legge n. 54/2006, sulla scorta dell'esperienza maturata in molti Paesi europei, prevede, infatti, come regola standard e di partenza per tutte le separazioni l'affidamento dei figli a entrambi i genitori.

L'applicazione pratica dell'affido condiviso in Italia Attualmente, tuttavia, la legge non è applicata da tutti i tribunali o è applicata in modo da mantenere molte delle caratteristiche della giurisprudenza precedente.

Esiste quindi un'ampia varietà di interpretazioni sul territorio nazionale. In particolare l'affidamento condiviso era stato disegnato dal legislatore per gestire sia il caso conflittuale sia quello non conflittuale, quest'ultimo trattato dalla giurisprudenza precedente tramite l'affidamento congiunto. Molti tribunali,I dati disponibili in rete sono ormai invecchiati, ma mostravano chiaramente la tendenza di un ritardo di applicazione della nuova legge in alcune aree. Cfr. tuttavia, spesso non applicano tale istituto, privilegiando invece, ancora l'istituto dell'affido esclusivo del minore.

A tal proposito Marino Maglietta, promotore della normativa in oggetto, ha dichiarato:

Così come un altro promotore della bigenitorialità, Claudio Valerio Gaetani dell'associazione Papaseparati dichiara:

Le statistiche, relative all'agosto 2008, riferiscono in effetti che l'affido condiviso è applicato solo nel 18,9% dei divorzi; nel rimanente 81,1% l'affidamento è invece esclusivo (nel 14% dei casi con affido al padre e nel 67,1% alla madre). A volte viene applicato l'affido esclusivo presso la madre stabilendo però sulla carta che la responsabilità genitoriale debba essere esercitata in maniera congiunta, in pratica garantendo al padre di stare con i propri figli in particolari giorni della settimana a determinate ore, oppure in prestabiliti periodi dell'anno.

L'affidamento congiunto ha, innanzitutto, un significato più propriamente giuridico inteso come esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (precedentemente il termine usato era potestà genitoriale e prima ancora il tradizionale patria potestà). Con l'affidamento condiviso, quindi, i genitori conservano entrambi l'esercizio di detta responsabilità genitoriale sul figlio.

Anche se le norme in materia di affidamento condiviso non lo prevedono, molte sentenze hanno introdotto la prassi della collocazione del figlio presso uno dei genitori come dimora prevalente (precedentemente l'espressione usata era casa familiare), che comporta altre disposizioni tipiche dell'affidamento esclusivo (assegnazione della casa familiare al genitore cosiddetto collocatario dei figli, cui spetterebbe la corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli), prassi contestata tra l'altro dalle associazioni di padri, in quanto contraddirebbe il primo comma dell'articolo 155 del Codice civile: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

I precedenti all'estero: dall'affido condiviso all'affido materialmente condiviso In realtà, come ricorda l'esperto internazionale Vittorio Vezzetti, in Italia si è verificato lo stesso fenomeno manifestatosi precedentemente in tutti i Paesi in cui si era promulgata la legge sull'affidamento condiviso senza una connotazione materiale e una indicazione dei tempi di coabitazione presso le due figure genitoriali. Basti pensare che già negli anni '80 negli USA si distingueva tra affido legalmente condiviso e affido materialmente condiviso. In Svezia la legge sull'affidamento condiviso esisteva dal 1989 e, avendo avuto scarsi risultati (gli affidi paritetici passarono dall'1 al 4%) gli svedesi dovettero modificarla dopo solo 9 anni (il risultato fu un aumento esponenziale degli affidi alternati cha attualmente assommano al 28-30%). Idem in seguito per Paesi Bassi, Francia e Belgio, sebbene nei due primi Paesi le modifiche sono state abbastanza "leggere". In questo senso una visione globale e approfondita permette di affermare che il legislatore non ha assolutamente tenuto conto delle esperienze maturate all'estero, avviandosi a un fallimento annunciato. Dovrebbe comunque essere sempre stabilito il progetto comune di cura e di educazione in cui i genitori devono suddividersi i compiti di amministrazione ordinaria gestendoli anche in modo disgiunto. Questi progetti sono in uso da molti anni in diversi Paesi (Paesi Bassi, USA, Canada e Belgio) e prendono il nome di parental plans. La riforma legislativa della legge n. 54/2006, però, non si è dimostrata idonea a creare da sola le premesse per il cambiamento radicale che si poneva come obiettivo; e questo malgrado il legislatore avesse pensato di introdurre la figura del mediatore che dovrebbe aiutare i genitori a costruire un canale di comunicazione per realizzare insieme tale progetto, ma in concreto ben poche sono le esperienze positive in tal senso.Oltremari Bonardi, La nuova legge sull'affido condiviso, Milano, C.A.M.

Non mancano elementi di criticità specialmente nel caso di genitori di nazionalità diversa, quando non solo l'ordinamento giuridico, ma soprattutto la cultura sociale è profondamente diversa.

Critiche e proposte di modifica alla legge La legge sull'affidamento condiviso è stata ed è oggetto di critiche da parte di alcune associazioni e operatori del settore. L'affido condiviso potrebbe esasperare la conflittualità Le critiche hanno riguardato i diversi aspetti e i possibili effetti del provvedimento normativo. Da una parte si è posto in evidenza come un provvedimento legislativo di tale tenore possa virtualmente portare all'esasperazione del conflitto coniugale e al coinvolgimento della prole all'interno del conflitto stesso, nonché la cosiddetta "monetizzazione delle relazioni affettive" in virtù dell'assenzanel testo normativodi una previsione riguardante un contributo alimentare fisso a favore dei figli (l'assegno di mantenimento). Alcune fra dette associazioni (in particolare l'Associazione Donne Giuriste e l'Associazione Volontarie del Telefono Rosa) hanno poi ritenuto che questo genere di affido possa costituire un potenziale strumento in mano a padri violenti finalizzato a "controllare" le ex-mogli e i figli. Le proposte di modifica di Italia dei valori Per questo motivo nel 2010 l'Italia dei valorisezione Donne Toscanaha proposto una riforma di legge che vorrebbe impedire agli uomini denunciati di violenze dalla ex-compagna di poter rivendicare l'affido dei figli, sino a completamento del relativo iter giudiziario. In realtà l'allontanamento è già possibile nel caso in cui un tribunale, verificata l'effettiva gravità degli indizi a corredo della denuncia, ritenga di dover emettere una misura cautelare nei confronti del presunto autore delle violenze.

Critiche delle associazioni dei padri separati Le critiche basate sulla tematica della violenza domestica sono ritenute, da alcune associazioni di padri separati, uno strumento di esclusione di un genitore dalla vita dei propri figli, in quanto queste associazioni evidenziano casi di false accuse di violenza avanzate ai danni dell'altro genitore da parte di ex-mogli che mirano a ottenere l'affido esclusivo della prole. La questione delle false accuse A sostegno di tale tesi si riporta, ad esempio, quanto dichiarato da Carmen Pugliese (PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo) che, pur riferendosi solo alle denunce presentate presso il suo ufficio, sostiene che solo il 20% delle stesse sono fondate, aggiungendo la sua impressione che gli strumenti di polizia giudiziaria siano usati dalle donne in fase di separazione come armi di ricatto.

Medesimo parere è stato espresso da altri PM donne. Jacqueline Monica Magi, della Procura di Pistoia, ha sostenuto che "per l'esperienza fatta, le false denunce provengono quasi nella totalità da donne, spesso madri che in tal modo tentano di allontanare gli ex-mariti dai figli o peggio credono di vendicarsi di non si sa quali torti subiti durante il matrimonio, senzanon solo e non tantocapire che la falsa denuncia è un reato, ma soprattutto che in tal modo rovinano in primo luogo la vita dei propri figli, negandogli il padre e distruggendo la possibilità di fare giustizia per i casi di vere violenze".

Barbara Bresci, che si occupa di stalking presso la Procura di Sanremo, ha dichiarato: "Sempre più spesso si ricorre alla querela del coniuge o del convivente per risolvere a proprio favore i contenziosi civili per l'affidamento dei figli o per l'assegno di mantenimento".

Sempre dalle stesse fonti si segnalano studi internazionali che evidenziano come i fenomeni di violenza all'interno delle mura domestiche sono frequenti anche a ruoli invertiti, rispetto a quello più noto di abusi da parte maschile.Cfr. per gli Stati Uniti gli studi di Richard Gelles. Nell'ambito dei progetti di legge n. 2507 (Camera) e n. 1163 (Senato) si ricorda inoltre che nella casistica raccolta da Camerini (l'unica italiana) il 92% delle accuse di abusi su minori in corso di separazione è risultata infondata, mentre il danno sui minori risulta indistinguibile tra i due gruppi di bambini (quelli abusati e quelli sottoposti per ragioni infondate ai procedimenti d'accertamento della macchina giudiziaria).

Il fenomeno è comune in molti Paesi (in una ricerca istruita da pubblici ministeri nei Paesi Bassi è risultato falso il 95% delle accuse in corso di separazione) e anche nei Paesi stranieri si stanno studiando correttivi.

In Spagna una voce chiara e al di fuori di ogni sospetto è stata quella del giudice della Corte provinciale di Barcellona, Maria Sanahuja, membro dell'associazione Giudici per la democrazia e della piattaforma Altre voci femministe: nel suo articolo su El País, tracciando un bilancio della legge di genere, il magistrato ha onestamente dichiarato senza mezzi termini: «Abbiamo acconsentito alla detenzione di migliaia di uomini che poi, per lo più, sono stati assolti, e probabilmente più di uno di noi ha condannato un innocente, secondo le leggi che, per le norme di procedura penale, hanno attribuito le responsabilità di "aggressore" all'imputato, prima di ogni ricerca finalizzata a determinare la veridicità dei fatti. Nel frattempo, la maggior parte delle donne che subiscono violenza estrema in molti casi la soffrono in modo silenzioso, vedendo che la loro causa ha subito discredito a causa delle azioni di coloro che se ne sono avvalse solo per i propri scopi e le proprie aspirazioni. È tempo di riavviare il dibattito in Parlamento, e di valutare i risultati del percorso intrapreso».