La detenzione domiciliare è quell'istituto che consente al condannato ad una pena detentiva di scontare detta pena, o una parte di essa, presso la propria abitazione, o in un altro idoneo luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura e di assistenza.
A differenza degli arresti domiciliari, che sono una misura cautelare, la detenzione domiciliare è dunque un regime di espiazione della pena.
Nel mondo In Italia
La detenzione domiciliare non era originariamente prevista dalla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354), l'istituto è stato poi introdotto all'art. 47-ter dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663 (cosiddetta legge Gozzini, dal promotore Mario Gozzini), e successivamente modificato da una serie di vari interventi legislativi.Tra gli interventi legislativi che hanno modificato l'istituto della detenzione domiciliare si ricordano: decreto legge n. 152/1991 (convertito in Legge n. 203/1991); decreto legge n. 187/1993 (convertito in Legge n. 296/1993); decreto legge n. 341/2000 (convertito in Legge n. 4/2001; legge n. 10/2010(misura provvisoria sino al 31.12.2013, resa definitiva dal decreto legge 146/2013 (in corso di conversione in legge); decreto legge 1º luglio 2013 n. 78, in Gazz.Uff. n. 153 del 02.07.2013, definitivamente approvato, con importanti modifiche, l'8 agosto 2013 ; decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (in corso di conversione in legge).
Negli U.S.A. Abbastanza simile alla legislazione italiana in materia di detenzione domiciliare e quella statunitense. Per richiedere, negli States, la detenzione domiciliare bisogna rispettare alcuni requisiti:
Non avere una fedina penale piena di reati commessi Non aver commesso crimini gravi Essere stato un criminale sotto i diciotto anni d'età (chiaramente non sempre richiesto, solo per alcuni criminali di giovane età) Avere una buona reputazione lavorativa Riuscire a provare che la detenzione in carcere per il reato commesso è una pena troppo elevata, o che essa violi in qualche modo l'ottavo emendamento (divieto di punizioni crudeli e inusitate).
Tranne casi rari, per i gravi reati come l'omicidio volontario non è mai ammessa la detenzione domiciliare, nemmeno per limiti di età o motivi di salute (come avviene in Italia), ma nel caso specifico il detenuto può ottenere di scontare, anche temporaneamente, la pena nell'infermeria carceraria o in ospedali con reparti attrezzati alla custodia.
In Cina Zhao Ziyang
Note
Bibliografia Guido Casaroli, Misure alternative , in Dig. disc. pen., Torino, 1984; avv. Pietro Semeraro, Osservazioni sulla detenzione domiciliare, in Polizia penitenziaria, 2009, n.3.
Voci correlate Classificazione dei detenuti Diritto penitenziario Reclusione
Categoria:Misure alternative alla detenzione