Con l'espressione infermità mentale (o infermità di mente), in diritto, si intende uno stato di alterazione patologica delle funzioni psichiche di un individuo tale da inciderne sulla capacità di agire, sulla capacità naturale o sull'imputabilità penaleUgo Fornari, Trattato di psichiatria forense, Utet Giuridica, 2015, pp. 27-55..

Mentre in ambito strettamente clinico si predilige la nozione di disturbo mentale, nel contesto giuridico e della psicologia forense l'infermità non coincide necessariamente con una specifica categoria nosografica rigida. Essa viene valutata in base al suo impatto funzionale ed eziologico sulle capacità del soggetto nel momento in cui compie un atto giuridicamente rilevante (come la commissione di un reato, la stipula di un contratto o la redazione di un testamento)Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Diritto Penale. Parte Generale, Zanichelli, 2014, pp. 335-342..

Sarà compito del consulente nominato dal giudice (uno psichiatra o uno psicologo con specifica formazione in ambito forense) valutare la possibile esistenza di un legame tra il disturbo mentale e l'atto commesso. Ciò permetterà di conferire o meno al reato, caratteristica di infermità.

Inquadramento nel diritto penale Nel diritto penale italiano, il concetto di infermità mentale è strettamente correlato a quello di imputabilità, definita dall'art. 85 del codice penale italiano come la simultanea presenza della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto criminoso.

L'infermità opera come causa di esclusione o di attenuazione dell'imputabilità attraverso gli istituti del vizio totale e parziale di mente.

Vizio totale di mente Ai sensi dell'art. 88 c.p. ("Vizio totale di mente"), non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

La conseguenza giuridica del vizio totale è il proscioglimento del soggetto non punibile. Tuttavia, qualora il prosciolto sia ritenuto dal giudice socialmente pericoloso, possono essere applicate misure di sicurezza personali detentive (REMS) o non detentiveArt. 222 c.p.c.; Ferrando Mantovani, Diritto Penale. Parte Generale, CEDAM, 2017, pp. 612-620..

Vizio parziale di mente Ai sensi dell'art. 89 c.p. ("Vizio parziale di mente"), chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

In tal caso, la pena ridotta può integrarsi o combinarsi con l'applicazione di una misura di sicurezza al termine dell'espiazione della pena stessa, laddove sussista la pericolosità sociale.

L'evoluzione giurisprudenziale: la sentenza "Raso" Per lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto su quali disturbi potessero rientrare nel concetto giuridico di "infermità", oscillando tra un modello puramente biologico/nosografico (che riconosceva valore solo alle psicosi organiche e alle malattie mentali conclamate) e un modello psicologico/socio-relazionale.

Una svolta fondamentale è avvenuta con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9163 del 25 gennaio 2005 (dep. 8 marzo 2005), nota come «sentenza Raso»Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 25 gennaio 2005 (dep. 8 marzo 2005), n. 9163.. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che: Anche i disturbi di personalità (come il disturbo borderline, il disturbo antisociale, ecc.), privi di una base organica evidente, possono escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, a condizione che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulle capacità intellettive e volitive dell'agente. Deve sussistere un preciso nesso eziologico (o causale) tra il disturbo mentale e lo specifico reato commesso: l'atto criminoso deve cioè essere la manifestazione sintomatica diretta del disturbo. Restano invece esclusi dall'ambito dell'infermità gli stati emotivi e passionali transitori (ai sensi dell'art. 90 c.p.) e le semplici anomalie caratteriali o di condotta non patologiche.

Misure di sicurezza e superamento degli OPG Storicamente, i soggetti prosciolti per vizio totale di mente e ritenuti pericolosi venivano internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG).

In seguito al processo di riforma avviato con la Legge 30 maggio 2014, n. 81, gli OPG sono stati definitivamente chiusi e sostituiti dalle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza). L'ingresso in una REMS ha carattere residuale e vi si ricorre unicamente quando non siano applicabili altre misure di sicurezza non detentive (come la libertà vigilata con presa in carico da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale)Legge 30 maggio 2014, n. 81, in materia di Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari..

Inquadramento nel diritto civile Nel diritto civile italiano, l'infermità mentale non incide direttamente sulla capacità giuridica (che si acquista al momento della nascita), bensì sulla capacità di agire e sulla validità dei singoli atti giuridici posti in essere.

Incapacità naturale Ai sensi dell'art. 428 del codice civile italiano, gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne deriva un grave pregiudizio. Per gli atti unilaterali occorre il grave pregiudizio, mentre per i contratti è richiesta anche la buona fede dell'altro contraente.

Istituti di protezione giuridica A tutela dei soggetti affetti da infermità di mente abituale o temporanea, l'ordinamento prevede diversi istituti di protezione: Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c. e ss., introdotta con la L. 6/2004): costituisce lo strumento principale e flessibile rivolto a chi, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Inabilitazione (art. 415 c.c.): riservata ai casi di infermità di mente non talmente grave da far luogo all'interdizione. Interdizione giudiziale (art. 414 c.c.): misura di carattere residuale applicata nei casi di abituale e grave infermità di mente che rende il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.

Valutazione psicopatologico-forense La presenza dell'infermità mentale in ambito giudiziario viene accertata mediante una valutazione peritale o consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Il giudice nomina un esperto (psichiatra o psicologo forense) che ha il compito di esaminare lo stato di salute mentale del soggetto.

In campo penale, l'indagine peritale deve rispondere a un triplice quesito: Diagnostico: accertare l'esistenza di un disturbo mentale o di un'infermità al momento del fatto. Funzionale: stabilire se e in che misura tale infermità abbia compromesso la capacità di comprendere il valore sociale delle proprie azioni (intendere) o di autodeterminarsi in modo autonomo (volere). Causale: verificare la presenza di un nesso eziologico tra il quadro patologico rilevato e la specifica condotta delittuosa realizzata.

Note

Bibliografia Ugo Fornari, Trattato di psichiatria forense, 6ª ed., Milano, Utet Giuridica, 2015, ISBN 978-88-598-1322-4. Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Diritto Penale. Parte Generale, 7ª ed., Bologna, Zanichelli, 2014, ISBN 978-88-08-42118-0. Ferrando Mantovani, Diritto Penale. Parte Generale, 10ª ed., Milano, CEDAM, 2017, ISBN 978-88-13-36340-6. Gianluigi Ponti, Isabella Merzagora, Compendio di criminologia, 5ª ed., Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008, ISBN 978-88-6030-221-2.

Voci correlate Capacità di intendere e di volere Responsabilità penale Psichiatria forense Psicologia forense

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