La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (in inglese International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, abbreviata ICPPED) è un trattato internazionale delle Nazioni Unite adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 2006 con la risoluzione 61/177.

La Convenzione mira a prevenire e reprimere il fenomeno della sparizione forzata, qualificata dal diritto internazionale come una grave violazione dei diritti umani e, quando praticata in modo sistematico o generalizzato, come crimine contro l'umanità. Il testo è stato aperto alla firma a Parigi il 6 febbraio 2007 ed è entrato in vigore il 23 dicembre 2010, dopo il raggiungimento del numero minimo di ratifiche previsto.

La Convenzione si applica esclusivamente alle cosiddette “sparizioni forzate”, ossia ai casi in cui la privazione della libertà sia attribuibile direttamente o indirettamente allo Stato, attraverso i suoi agenti o mediante autorizzazione, sostegno o acquiescenza di soggetti terziTesto originale: “the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State”. In tal senso, il trattato non disciplina genericamente il fenomeno delle persone scomparse, ma una specifica violazione dei diritti umani caratterizzata dal coinvolgimento statale, distinguendola da sequestri o sparizioni di natura esclusivamente criminale o privata.

La Convenzione costituisce uno dei principali strumenti internazionali contemporanei di tutela contro la detenzione segreta, il sequestro da parte di agenti statali e le pratiche di occultamento della sorte o del luogo di detenzione di una persona.

Contesto storico La questione delle sparizioni forzate emerse con particolare forza durante gli anni settanta e ottanta, soprattutto nel contesto delle dittature militari dell'America Latina, come nel caso dell'Operazione Condor, ma anche in numerosi conflitti interni e regimi autoritari.

Nel 1978 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la risoluzione 33/173 sui «disappeared persons», invitando gli Stati e gli organismi internazionali a intervenire sul fenomeno.

Nel 1992 l'Assemblea generale approvò la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, priva tuttavia di carattere vincolante.

Nel 2001 la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite istituì un gruppo di lavoro incaricato di elaborare un trattato internazionale giuridicamente vincolante. Il progetto fu approvato dal Consiglio per i diritti umani il 29 giugno 2006 e successivamente adottato dall'Assemblea generale senza votazione formale.

Definizione di sparizione forzata L'articolo 2 della Convenzione definisce la sparizione forzata come:

L'articolo 1 stabilisce inoltre che nessuna circostanza eccezionale (compresa guerra, instabilità politica interna o emergenze pubbliche) può essere invocata per giustificare una sparizione forzata.

Contenuto La Convenzione riprende e sviluppa principi già presenti in precedenti strumenti del diritto internazionale umanitario, in particolare nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, imponendo agli Stati parte una serie articolata di obblighi positivi finalizzati sia alla prevenzione sia alla repressione del fenomeno. In tale prospettiva, gli Stati sono tenuti a qualificare la sparizione forzata come reato autonomo all'interno dei rispettivi ordinamenti penali, ad assicurare l'effettiva investigazione e persecuzione dei responsabili e a predisporre adeguati meccanismi di giurisdizione penale anche nei casi in cui gli autori si trovino nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo di commissione del fatto, secondo il principio della giurisdizione universale o quasi-universale previsto dal trattato. La Convenzione rafforza inoltre gli obblighi di cooperazione internazionale in materia di estradizione e assistenza giudiziaria, imponendo agli Stati di collaborare nella ricerca delle persone scomparse e nella persecuzione dei responsabili, nonché di adottare misure amministrative idonee a prevenire la segretazione delle detenzioni, tra cui la tenuta di registri ufficiali aggiornati delle persone private della libertà. Particolare rilievo è attribuito ai diritti delle vittime e dei loro familiari, cui deve essere garantito l'accesso alle informazioni sulla sorte e sul luogo di detenzione della persona scomparsa, nonché il diritto alla verità, alla giustizia e a una riparazione effettiva.

La Convenzione qualifica inoltre, all'articolo 5, la pratica sistematica o generalizzata delle sparizioni forzate come crimine contro l'umanità ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e pattizio, rafforzando così il suo inquadramento nell'ambito del diritto penale internazionale. In coerenza con tale impostazione, l'articolo 24 sancisce il diritto delle vittime a una riparazione integrale, che include non solo la restituzione e la riabilitazione, ma anche forme di soddisfazione volte al ristabilimento della dignità e della memoria delle persone colpite, oltre a garanzie di non ripetizione, in linea con l'evoluzione della giurisprudenza internazionale in materia di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani.

Comitato contro le sparizioni forzate La Convenzione istituisce inoltre il Comitato contro le sparizioni forzate (Committee on Enforced Disappearances, CED), organo di esperti indipendenti incaricato del monitoraggio dell'attuazione del trattato da parte degli Stati contraenti e dell'interpretazione delle sue disposizioni nel quadro del sistema dei trattati ONU sui diritti umani. Il Comitato esercita funzioni di controllo periodico sull'adempimento degli obblighi convenzionali attraverso l'esame dei rapporti presentati dagli Stati parte, nonché mediante strumenti di protezione rafforzata che includono la possibilità di ricevere comunicazioni individuali e interstatali, lo svolgimento di visite nei territori degli Stati interessati e l'attivazione di procedure urgenti finalizzate alla ricerca delle persone scomparse. In presenza di indizi fondati di una prassi generalizzata o sistematica di sparizioni forzate, il Comitato può inoltre investire della questione l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, contribuendo così all'emersione internazionale di situazioni di particolare gravità.

In base alle disposizioni della Convenzione, ciascuno Stato parte è tenuto a presentare un rapporto iniziale sull'attuazione del trattato entro due anni dalla sua entrata in vigore nei propri confronti, cui seguono successivi rapporti periodici secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso.

Firma e ratifica La Convenzione fu aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi e ricevette immediatamente numerose adesioni, soprattutto da parte di Paesi dell'America Latina e dell'Europa continentale.

Alcuni Stati, tra cui gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e la Nuova Zelanda, espressero inizialmente riserve su alcune disposizioni, in particolare riguardo alla definizione di crimine contro l'umanità e alla responsabilità di comando.

L'Italia ha firmato la Convenzione il 3 luglio 2007 e l'ha ratificata con la legge 7 luglio 2015, n. 131.

Impatto giuridico La Convenzione rappresenta il primo trattato universale specificamente dedicato alla prevenzione e repressione delle sparizioni forzate. Essa ha contribuito alla progressiva codificazione internazionale del diritto alla verità per i familiari delle vittime e al rafforzamento del principio secondo cui nessuno può essere detenuto segretamente al di fuori della protezione della legge.

Numerosi studiosi hanno inoltre evidenziato il ruolo della Convenzione nello sviluppo del diritto penale internazionale e della giurisprudenza delle corti regionali dei diritti umani, in particolare della Corte interamericana dei diritti umani.

Note

Bibliografia Tullio Scovazzi, Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention, Martinus Nijhoff Publishers, Leida 2007. Gabriella Citroni, Tullio Scovazzi, Parte 3: La tutela internazionale dei diritti umani, in Tullio Scovazzi (a cura di), Corso di diritto internazionale, Giuffrè, Milano 2013, ISBN 88-14-18406-2. Olivier de Frouville, La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Bruylant, Bruxelles 2010.

Voci correlate Persona scomparsa Crimine contro l'umanità Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura Diritto internazionale umanitario Operazione Condor

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