La società a responsabilità limitata (S.R.L.), nell'ordinamento italiano, è una società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali soltanto con il proprio patrimonio.
Storia La S.R.L. venne introdotta nell'ordinamento italiano con il Codice civile del 1942 (in precedenza esisteva una società anonima per quote, che non si differenziava molto dalle altre società anonime). Il proposito era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le società di persone e quelle per azioni. Il risultato non fu pienamente raggiunto, in quanto la S.R.L. era una società priva di una vera e propria disciplina autonoma, mancanza a cui suppliva il rinvio a quella della S.p.A.
Inoltre la struttura finanziaria era molto limitata e ciò rendeva la S.R.L. una società nella quale era frequente il fenomeno della sotto-capitalizzazione nominale. Questo perché era vietata l'emissione di obbligazioni e vi era il divieto di emettere quote speciali (tutte le quote erano uguali e concedevano uguali diritti). Si accentuò il fenomeno del cosiddetto "finanziamento del socio" che consiste in un prestito fatto da un socio alla società, il quale non comporta un aumento di capitale e fa vestire al socio la doppia veste di socio e di creditore. L'effetto negativo è che quello che avrebbe potuto essere un aumento di capitale a vantaggio dei creditori (ad esempio in caso di insolvenza della società) diviene al contrario un credito concorrente con le ragioni dei creditori.
Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla riforma del diritto societario del 2003. Ora la S.R.L., corredata da una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio e "ibrido" tra la S.p.A. e le società di persone: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., che la avvicinano alla S.p.A., assieme ad altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle società di persone. Questo pone un problema a livello interpretativo su quale disciplina utilizzare per colmare le eventuali lacune del modello S.R.L..
Costituzione La S.R.L. può costituirsi per contratto o, dal 1993, per atto unilaterale. Il capitale sociale minimo ammontava a 10 000 euro (art. 2463, 2º comma, 4 c.c.) ad oggi, la legge 9 agosto 2013 n. 99 ha notevolmente ridotto l'ammontare del capitale sociale minimo e adesso, per costituire S.R.L. di qualsiasi tipo, basta un capitale sociale di 1 euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione; una somma pari a 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale, fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di diecimila euro.
È necessaria la redazione di un atto costitutivo per atto pubblico il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla società (es. ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e lo statuto sulle regole sociali (es. rappresentanza, funzionamento, amministrazione). Non è possibile invece costituire una S.R.L. per pubblica sottoscrizione come nelle S.p.A.
Con la conversione in legge del D.L. n. 76/2013, viene modificata la disciplina delle S.R.L. inerente al capitale sociale consentendone, a certe condizioniI conferimenti devono essere effettuati solo in denaro e interamente versati nelle mani degli amministratori della società; una somma pari a un quinto degli utili netti deve essere destinata a costituire la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto l'ammontare di diecimila euro; tale riserva può essere utilizzata solo per essere imputata a capitale sociale o per copertura di perdite d'esercizio, la costituzione anche per importi inferiori a diecimila euro purché pari ad almeno un euro.
Formazione dell'atto costitutivo Per aprire una S.R.L. bisogna:
Creare uno statuto e un atto costitutivo Verificare i documenti con un professionista (Avvocato o Notaio solitamente) Recarsi dal Notaio per la firma
Versamento di almeno il 25% (post riforma 2004 3/10, ovvero il 30%) dei conferimenti in denaro più l'intero sovrapprezzo direttamente presso l'amministrazione della società. Deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese a cura del notaio entro 10 giorni (art. 2330, 1° c., come modificato dal D.L. 135/2018).
Dal 15 dicembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 consente di costituire S.R.L. e S.R.L. semplificate anche online: l'atto costitutivo è ricevuto dal notaio come atto pubblico informatico, con la partecipazione delle parti in videoconferenza attraverso una piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del notariato e sottoscrizione con firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La procedura è ammessa solo per società con sede in Italia e con conferimenti in denaro, versati mediante bonifico sul conto dedicato del notaio.
Per obbligazioni sorte prima dell'iscrizione al registro delle imprese risponde illimitatamente chi ha stipulato queste obbligazioni.
Nullità della società Può sussistere esclusivamente nei seguenti casi: Mancata forma dell'atto pubblico Illiceità dell'oggetto sociale Mancanza di indicazioni riguardo soci, conferimenti, oggetto sociale.
L'azione di nullità può essere proposta da chiunque ne abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.
La nullità ha l'effetto di uno scioglimento e non opera ex tunc: infatti in seguito alla dichiarazione di nullità vengono nominati dei liquidatori; i soci sono ancora tenuti ai conferimenti fino all'integrale soddisfacimento dei creditori sociali e gli atti compiuti in nome della società prima della dichiarazione di nullità restano efficaci.
Struttura finanziaria La riforma del diritto societario ha profondamente modificato la struttura finanziaria della S.R.L. ampliando il numero dei conferimenti possibili e permettendo la costituzione di quote speciali e l'emissione di titoli di debito.
Conferimenti Nella S.R.L. possono costituire oggetto del conferimento «tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica» (art. 2464 c.c.). Quindi anche prestazioni di opera o servizi, in genere garantite da polizza assicurativa o fideiussione bancaria, e non solo denaro o beni in natura. Questa è una grande differenza rispetto alla disciplina della S.p.A., per cui non è previsto che i soci possano conferire prestazioni o servizi.
Il legislatore della riforma ha previsto, in funzione di garanzia per i creditori, che le prestazioni di opera o servizi siano accompagnate da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria che copra l'intero importo. Un altro elemento di diversità rispetto alla struttura finanziaria della S.p.A. è che la relazione di stima che accompagna il conferimento di un bene in natura non deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale, bensì da un esperto di fiducia del socio iscritto nel registro dei revisori contabili, o a una società di revisione iscritta nell'apposito albo. Infine, per quanto riguarda il conferimento in denaro, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che, analogamente alla disciplina prevista per la S.p.A., ne venga versato almeno il 25% ma, e questa è un'ulteriore differenziazione, tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione che lo garantisca.
Ai sensi dell'art. 2466 c.c., in caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di un socio, questi viene diffidato dagli amministratori ad adempiere entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono decidere, in alternativa alla normale azione giudiziaria, di vendere coattivamente le quote del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione. In mancanza di offerte di acquisto da parte dei soci, è possibile passare alla vendita all'incanto delle quote, solo se è previsto dallo statuto. Se la vendita non ha luogo in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme. Il capitale sociale deve essere immediatamente ridotto poiché la S.R.L. non può mai farsi acquirente delle proprie quote. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Quote È la misura della partecipazione del socio alla Società. I diritti del socio sono proporzionali alla sua partecipazione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.La quota è un'entità unica e unitaria qualunque sia il suo ammontare. Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, sono proporzionali ai conferimenti. L'atto costitutivo può introdurre a favore di singoli soci la previsione di diritti particolari relativi alla distribuzione degli utili o all'amministrazione della società. L'ordinamento giuridico prescrive che la partecipazione in Società a responsabilità limitata non può essere costituita da azioni. Questo per evitare che la partecipazione sia una mera espressione matematica, tralasciando l'importanza della figura del socio, che qui assume un ruolo fondamentale (quasi al pari della società di persone).
Le quote sono in linea di massima liberamente trasferibili e cedibili.
Titoli di debito A seguito della riforma del 2003 il Legislatore ha introdotto la possibilità per le S.R.L. di emanare dei titoli di debito. Questi strumenti non sono assimilabili alle obbligazioni delle Società per Azioni, ma sono comunque titoli di massa. La disciplina ex art. 2483 c.c. nulla stabilisce in ordine alla competenza, alle modalità di emissione o alle caratteristiche che questi titoli debbano avere, rimandando il tutto alla definizione da parte dell'atto costitutivo.
Viene regolamentata la diffusione e la circolazione presso il pubblico: i titoli di debito possono essere sottoscritti solamente da un investitore professionale che svolge la funzione di mediatore. I titoli potranno poi essere diffusi presso il pubblico, ma chi li trasferisce sarà garante della solvenza della società, a meno che i titoli non vengano trasferiti ad altri investitori professionali o a soci della società emittente.
Finanziamento dei soci Nel caso si decida di utilizzare la forma giuridica del finanziamento, la Società assume un obbligo di restituzione. Si tratta infatti di capitali di credito che devono trovare appostazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 4) “Debiti verso altri finanziatori”. Al riguardo, si segnala che la delibera potrà stabilire se essi hanno natura infruttifera o fruttifera, nonché se tali versamenti dovranno essere effettuati dai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione oppure solo da alcuni. Ciò che distingue il finanziamento dalle altre forme che si vedranno di seguito è comunque solo il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Inoltre, occorre segnalare che il nuovo articolo 2467 del Codice Civile dispone che il rimborso di tali finanziamenti deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la eventuale dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Dalla natura di debito discende che, nel caso in cui la Società decidesse di passare a capitale sociale le somme versate a titolo di finanziamento, sarà prima necessaria la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione. La riserva che viene a essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci avrà così natura di riserva di capitale, e ciò sia se essa dovrà partecipare alla copertura della perdita, sia se dovrà alimentare futuri aumenti di capitale.
La norma si propone di porre un limite alla pratica cui s'è accennato in precedenza, che portava i soci a non apportare alla società capitale di rischio, ma a concederle prestiti e fideiussioni, che finivano per concorrere con le ragioni degli altri creditori.